Ordinanza n. 3638/2026 - Napoli, Sezione 2
per la correzione della sentenza n. 2153/25 del 14/03/2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 1731 del 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR omessa nella parte relativa alla distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
È stata proposta istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 2153/2025, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile. L'istante ha rilevato che, nonostante la richiesta contenuta nel ricorso introduttivo e la dichiarazione del difensore di essere antistatario, il dispositivo della sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente senza disporre la distrazione delle spese a favore del difensore.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza e corretto il dispositivo della sentenza. Ha ritenuto che l'omessa distrazione delle spese costituisse un errore materiale, consistente in un difetto di corrispondenza tra la decisione del giudice e la sua rappresentazione grafica, rilevabile immediatamente dal testo del provvedimento e senza necessità di un'attività interpretativa o modificativa della decisione. Il dispositivo è stato quindi integrato precisando che le spese liquidate in complessivi 500 euro, oltre accessori di legge, devono essere attribuite al difensore dichiaratosi antistatario. È stata ordinata alla Segreteria l'annotazione prevista dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze e negli altri provvedimenti giurisdizionali amministrativi.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone gli adempimenti di annotazione da parte della Segreteria a seguito della correzione del provvedimento.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario può essere corretta ai sensi dell'art. 86 c.p.a. quando la richiesta di distrazione risulti già formulata nel giudizio e l'omissione sia riconducibile a un errore materiale.
- L'errore materiale correggibile consiste nel difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la rappresentazione grafica del provvedimento, purché l'errore sia rilevabile ictu oculi dal testo e la correzione non richieda un'attività di interpretazione o di modifica della decisione.
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