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Provvedimento

Deliberazione n. 484 del 29/08/2024

Provvedimento del 29 agosto 2024

Garante Privacy484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagine o video a contenuto sessualmente esplicito. I provvedimenti miravano a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per dodici mesi. La decisione interviene nell’ambito della procedura accelerata prevista per i casi di c.d. revenge porn e conferma le misure già adottate in via d’urgenza.

Ratifica dei provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland e LinkedIn Ireland per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company. Il procedimento origina da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito concernente la persona interessata.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e impone al Garante di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo successiva ratifica.

Contenuto della segnalazione

La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e LinkedIn indicate nella segnalazione.

Misure urgenti adottate il 19 luglio 2024

Con le determinazioni nn. 346 e 347 del 19 luglio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d’urgenza:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Esito finale

Esaminate le osservazioni e la documentazione in atti, il Garante ratifica i provvedimenti urgenti già adottati dal dirigente competente. Il testo non contiene una sanzione amministrativa né ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già disposte in via d’urgenza.

Punti principali

Segnalazione e ambito applicativo dell'art. 144-bis

La persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e LinkedIn per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito che la riguardava.

Provvedimenti d'urgenza del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 346 e 347 del 19 luglio 2024, ingiungendo alle società destinatarie di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e prescrivendo, per l’eventuale materiale acquisito in chiaro, la conservazione per dodici mesi a soli fini probatori.

Ratifica del Garante

Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, il Collegio ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 19 luglio 2024 nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalipubblica amministrazionemisure di sicurezzadiritti dell'interessato

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