Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 8/2008

Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale

Normativa regionaleL.R. Marche 8/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge marchigiana disciplina il commercio equo e solidale, ne definisce soggetti e prodotti, istituisce un registro regionale e prevede misure di promozione, contributi, iniziative educative e una giornata regionale dedicata. Contiene anche una deroga per la vendita in occasione di manifestazioni e una clausola valutativa. Le misure economiche erano finanziate inizialmente per il 2008 e la disciplina resta oggi sostanzialmente di interesse operativo limitato.

Sostegno e promozione del commercio equo e solidale nelle Marche

Sostegno e promozione del commercio equo e solidale nelle Marche

La legge riconosce al commercio equo e solidale un valore sociale e culturale nel territorio regionale marchigiano e ne promuove la diffusione come forma di cooperazione economica e sociale orientata all’incontro tra culture, alla tutela dei produttori dei Paesi in via di sviluppo e alla sensibilizzazione dei consumatori.

Finalità e ambito di intervento

La Regione Marche sostiene:

  • lo sviluppo di una rete del commercio equo e solidale sul territorio regionale, per facilitare l’accesso al mercato da parte di produttori svantaggiati dei Paesi in via di sviluppo;
  • la diffusione dei relativi prodotti anche presso enti locali ed enti pubblici;
  • forme di microcredito e finanza etica;
  • attività educative, informative e di sensibilizzazione sul tema.

Nozione di commercio equo e solidale

Il commercio equo e solidale è qualificato come attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni o servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo, organizzati in forma collettiva, con l’obiettivo di consentire e migliorare l’accesso al mercato. La disciplina richiede una relazione paritaria lungo la filiera e implica:

  • prezzo equo e concordato, idoneo a garantire un livello di vita adeguato e dignitoso;
  • eventuale pagamento anticipato di una parte del prezzo all’ordine;
  • tutela dei diritti dei lavoratori, con riferimento a salute, sicurezza e retribuzione, senza discriminazioni di genere e senza sfruttamento del lavoro minorile;
  • rapporti continuativi e di lunga durata tra produttore e acquirente, con iniziative di assistenza e miglioramento della qualità e delle condizioni di vita della comunità locale;
  • progressivo miglioramento degli standard ambientali di produzione;
  • trasparenza della filiera anche verso i terzi.

Organizzazioni del commercio equo e solidale

La relazione tra produttore e consumatore è mediata da organizzazioni del commercio equo e solidale. Sono tali i soggetti:

  • organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro;
  • che svolgono l’attività tipica del commercio equo e solidale secondo le regole sopra richiamate.

Sono inoltre ricomprese le organizzazioni che vendono prevalentemente prodotti del commercio equo e solidale e che, nell’ambito delle proprie attività:

  • illustrano al pubblico la ripartizione del prezzo tra i soggetti della filiera;
  • indicano la filiera produttiva, con particolare riguardo alla provenienza e ai soggetti coinvolti nella trasformazione;
  • svolgono iniziative di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario Nord-Sud, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico, nonché attività formative per operatori o produttori in Italia o all’estero.

Prodotti del commercio equo e solidale

Sono considerati prodotti del commercio equo e solidale:

  • quelli realizzati, importati e distribuiti dai soggetti qualificati come organizzazioni del commercio equo e solidale;
  • quelli certificati da un ente di certificazione autonomo, con scopo sociale esclusivo di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale e riconosciuto idoneo dagli enti internazionali di certificazione del settore.

Registro regionale e denominazione “Bottega del mondo”

La Regione istituisce un registro regionale del commercio equo e solidale per individuare i soggetti operanti nel settore. Possono iscriversi i soggetti:

  • senza scopo di lucro;
  • che svolgono attività stabilmente nel territorio regionale da almeno un anno;
  • il cui fatturato provenga per più del 50% dalla vendita di prodotti del commercio equo e solidale.

Tra gli iscritti è riconosciuta la denominazione di “Bottega del mondo” a chi effettua vendita al dettaglio di beni costituiti per almeno l’80% da prodotti del commercio equo e solidale. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, stabilisce criteri e procedure di iscrizione e modalità di riconoscimento della denominazione.

Misure di promozione, educazione e contributi

La Regione promuove e sostiene varie iniziative di diffusione del commercio equo e solidale, tra cui:

  • iniziative divulgative e di sensibilizzazione sui consumi consapevoli e sugli effetti sociali e ambientali della produzione e commercializzazione;
  • azioni educative nelle scuole, d’intesa con le istituzioni scolastiche competenti, per riflettere sulle scelte di consumo e sulle opportunità offerte dai prodotti del settore;
  • la giornata regionale del commercio equo e solidale;
  • l’utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nelle attività dell’amministrazione regionale, nel rispetto della normativa sugli acquisti di beni e servizi.

La Regione sostiene inoltre gli iscritti al registro mediante contributi per progetti inerenti alle attività dei soggetti medesimi. Entro 90 giorni dall’approvazione della legge finanziaria regionale annuale, la Giunta adotta il programma degli interventi da finanziare, definendo:

  • modalità di attuazione;
  • riparto dei fondi;
  • criteri e modalità di concessione dei contributi.

Giornata regionale e conferenza

La Regione istituisce la “Giornata regionale del commercio equo e solidale” come momento di incontro e confronto tra la comunità marchigiana e le realtà del settore. Nell’ambito di tale giornata viene organizzata una conferenza per verificare lo stato del commercio equo e solidale nelle Marche. La disposizione relativa al comma 3 dell’articolo 7 risulta abrogata.

Deroga per la vendita in occasione di eventi

Ai soggetti iscritti al registro regionale è consentita la vendita da posto non fisso in occasione di manifestazioni, fiere e altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni regionali sul commercio su aree pubbliche.

Clausola valutativa

Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e con cadenza almeno biennale, la Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. La relazione deve rispondere in modo documentato a quesiti relativi a:

  • iniziative attivate ai sensi dell’articolo sulle misure promozionali;
  • contributi concessi, loro entità e beneficiari;
  • incidenza dei finanziamenti sullo sviluppo della rete regionale;
  • andamento del mercato dei prodotti del commercio equo e solidale, anche in relazione alle diverse tipologie di offerta;
  • criticità emerse nell’attuazione della legge.

Disposizioni finanziarie e regime temporale

Per l’attuazione degli interventi è stata autorizzata per il solo anno 2008 una spesa di 50.000 euro. Per gli anni successivi la spesa è demandata alle rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio. La copertura era assicurata tramite utilizzo di fondi globali di parte corrente del bilancio 2007 e mediante iscrizione delle somme nel bilancio 2008 sul capitolo dedicato al terzo settore, con corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa dell’UPB interessata.

Norma transitoria

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale doveva adottare la deliberazione attuativa prevista per criteri e procedure di iscrizione nel registro e per il riconoscimento della denominazione “Bottega del mondo”.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.