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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36431/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli. I primi due motivi deducono violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 192 c.p.p. e alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; contestano inoltre una presunta confusione tra le condotte dell'imputato e quelle del fratello. Il terzo motivo censura il diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che sarebbe stato deciso automaticamente in ragione del contesto di provenienza dell'imputato. Il testo non specifica i fatti concreti sottostanti né il reato contestato.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono aspecifici perché reiterano censure già proposte in appello e disattese con motivazione congrua: la sentenza impugnata ha valutato la persona offesa come credibile e il suo racconto attendibile, e ha distinto temporalmente le condotte dei due fratelli, precisando che la richiesta dell'imputato era personale e non riferita al gruppo cui era vicino il fratello. La Corte ribadisce che le dichiarazioni della persona offesa possono, previa motivata verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca, fondare da sole la responsabilità. Il terzo motivo è manifestamente infondato: il diniego della sospensione condizionale non deriva dall'automatismo prospettato, ma dalla valutazione dei numerosi precedenti penali e della già intervenuta concessione del beneficio in occasione di due precedenti condanne; gli elementi invocati dalla difesa sono stati ritenuti insufficienti. La memoria della parte civile del 21 settembre 2026 e la nota spese non sono prese in considerazione perché tardive rispetto ai termini dell'art. 611 c.p.p.; è respinta anche la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applichino alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto

    Il regime di riscontri previsto dall'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applica alle dichiarazioni della persona offesa. Queste possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità, purché il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.

  • art. 611 c.p.p.

    nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese, in quanto tardivamente pervenute

    Nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni depositate oltre i termini stabiliti dall'art. 611 c.p.p. sono tardive e non possono essere considerate, nemmeno ai fini della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole la base dell'affermazione di responsabilità, senza applicazione delle regole sui riscontri dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., purché la decisione motivi sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.
  • Sono aspecifici i motivi di ricorso per cassazione che si limitano a riproporre censure già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione congrua, senza individuare effettivi vizi della decisione impugnata.
  • Nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate oltre i termini dell'art. 611 c.p.p. non possono essere prese in considerazione neppure ai fini della liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale

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