Sentenza n. 3294/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE n. -OMISSIS- del 14.10.2024 prot. nr. -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS-, del verbale di ritiro dei documenti, e dell'avviso di avvio di procedimento amministrativo prot. nr. -OMISSIS- emesso in data 17.06.2024, nonché verso ogni atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso o collegato in modo diretto o indiretto, conseguenziale e/o dipendente dalla suindicata determinazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per assenza dal territorio dell'Unione superiore a dodici mesi consecutivi, con ritiro dei documenti e avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il verbale di ritiro dei documenti e l'avviso di avvio del procedimento. L'Amministrazione ha fondato la revoca sull'assenza del ricorrente dal territorio nazionale dal 4 dicembre 2015 al 22 settembre 2019, risultante dai timbri apposti sul passaporto e dalle dichiarazioni dell'interessato, periodo superiore al limite di dodici mesi consecutivi previsto dall'art. 9, comma 7, lettera d), d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che ciò gli avrebbe impedito di predisporre un'adeguata difesa; il difetto di motivazione; l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.lgs. 286/1998 in relazione a plurimi parametri costituzionali; l'erronea applicazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 286/1998, relativo al riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana; la violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 per mancata valutazione di nuovi elementi favorevoli sopravvenuti, consistenti nella sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full-time. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012, sostenendo la necessità di una valutazione concreta della pericolosità sociale e del grado di integrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la revoca fosse espressione di attività vincolata, poiché l'assenza dal territorio dell'Unione per un periodo largamente superiore ai dodici mesi integra il presupposto previsto dall'art. 9, comma 7, lettera d), d.lgs. 286/1998. La permanenza nel Paese d'origine per assistere il padre gravemente malato, pur documentata e riconosciuta come grave motivazione del rientro, non è stata ritenuta idonea a neutralizzare l'effetto della durata dell'assenza, pari a circa cinque volte il limite normativo, incompatibile con lo status di soggiornante di lungo periodo e con la ratio di tutela dei soggetti aventi un legame solido e permanente con il territorio nazionale. Le censure partecipative sono state respinte perché il ricorrente aveva partecipato al procedimento e, comunque, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione, poiché il provvedimento indicava puntualmente l'assenza prolungata quale presupposto della revoca. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile per la mancata puntuale indicazione dei termini nei quali sarebbe stata prospettata. È stata ritenuta infondata la censura relativa all'art. 2, comma 1, d.lgs. 286/1998, anche perché l'Amministrazione aveva disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è stato considerato irrilevante, poiché la revoca non dipendeva dalla situazione reddituale o occupazionale. Parimenti irrilevante è stato il richiamo alla Corte costituzionale n. 172/2012, non essendo in discussione la pericolosità sociale del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, lettera d), d.lgs. 286/1998
in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi
L'assenza dal territorio dell'Unione per oltre dodici mesi consecutivi costituisce presupposto vincolante per la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; nel caso concreto, un'assenza di circa cinque volte superiore al limite è stata ritenuta incompatibile con lo status, anche se determinata dall'assistenza a un familiare gravemente malato.
art. 2, comma 1, d.lgs. 286/1998
allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno
La disposizione non impedisce la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo fondata sull'assenza prolungata, anche perché nel caso concreto era stato disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La valutazione di nuovi elementi favorevoli non incide sulla revoca fondata sull'assenza ultrannuale quando tali elementi, come un contratto di lavoro a tempo indeterminato, non riguardano il presupposto della revoca.
art. 4 d.lgs. 286/1998
La questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento alla disposizione è stata dichiarata inammissibile per la mancata puntuale indicazione dei termini della questione.
art. 23 l. 87/1953
La questione di legittimità costituzionale deve essere prospettata in modo puntuale; la genericità dei termini della censura ne determina l'inammissibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo conseguente all'assenza dal territorio dell'Unione per oltre dodici mesi consecutivi costituisce attività vincolata, quando il presupposto fattuale dell'assenza risulti accertato dall'Amministrazione.
- La documentata necessità di rientrare nel Paese d'origine per assistere un familiare gravemente malato non neutralizza, in presenza di un'assenza pari a circa cinque volte il limite previsto, il presupposto della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- Quando il provvedimento di revoca è fondato esclusivamente sull'assenza ultrannuale dal territorio dell'Unione, elementi sopravvenuti relativi alla situazione lavorativa o reddituale dell'interessato non sono idonei a incidere sulla legittimità della revoca.
- La violazione delle garanzie partecipative non determina l'annullamento di un provvedimento vincolato se il destinatario ha comunque partecipato al procedimento e non dimostra che il contenuto dell'atto avrebbe potuto essere diverso.
- Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il ricorso non indica puntualmente i termini nei quali la questione viene prospettata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →