Cassazione Civile, Ordinanza n. 15406/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno proposta da una parte privata per i pregiudizi derivati da un crollo verificatosi dopo lavori eseguiti al piano soprastante di altri soggetti. Il Tribunale aveva dichiarato estinto il giudizio; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi, tutti diretti non contro le statuizioni principali della sentenza d'appello, ma contro la regolazione delle spese processuali riferita alla posizione di una specifica controparte: ha dedotto nullità della condanna alle spese in favore di tale parte per mancanza di motivazione sulla soccombenza, omesso esame dell'appello incidentale, violazione dell'art. 287 c.p.c. per asserito errore di giudizio e nullità dell'ordinanza di correzione per difetto di motivazione. La Corte rileva che il ricorso non censura le altre statuizioni della sentenza impugnata e che, quanto alle parti diverse dalla controparte direttamente interessata dai motivi, la notificazione aveva valore di mera litis denuntiatio. Inoltre la ricorrente aveva aderito alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., manifestando di non voler proseguire il giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché la ricorrente aveva aderito alla proposta di definizione accelerata e il ricorso risultava sostanzialmente diretto solo contro il capo sulle spese relativo a una controparte specifica. Ha poi condannato la ricorrente a rifondere le spese processuali esclusivamente in favore di tale controparte, liquidandole in dispositivo, e ha dichiarato irripetibili le spese tra la ricorrente e le altre parti costituite, ritenute ormai estranee all'esito della lite. Ha escluso l'applicazione della sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione accelerata del giudizio
l'adesione della ricorrente alla proposta ha inciso sull'interesse a coltivare il ricorso; la decisione finale è stata resa con una motivazione diversa da quella della proposta, escludendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo.
art. 287 c.p.c.
è invocato dalla ricorrente per sostenere che la mancata pronuncia sulle spese sarebbe un errore di giudizio e non un mero errore materiale.
art. 89 c.p.c.
la domanda di cancellazione proposta da una delle parti non è stata accolta dalla sentenza d'appello, e la Corte di cassazione non la ritiene oggetto del ricorso in esame.
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza e sono state liquidate solo in favore della parte effettivamente interessata e vittoriosa rispetto ai motivi di ricorso.
art. 96 c.p.c.
la Corte esclude la loro applicazione perché la definizione del giudizio non coincide con il contenuto della proposta accelerata e perché la ricorrente vi ha aderito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione investe solo il capo sulle spese nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari originari, la causa da inscindibile diviene scindibile e la notificazione alle altre parti assume valore di mera litis denuntiatio.
- Le parti evocate in giudizio ma non colpite dai motivi di ricorso non possono essere considerate né vittoriose né soccombenti sulla controversia principale; se resistono al ricorso, le spese da esse sostenute possono essere dichiarate irripetibili.
- La sopravvenuta manifestazione di non voler proseguire il giudizio, specie se accompagnata dall'adesione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può determinare una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
- La condanna alle spese va pronunciata solo nei confronti della parte che sia effettivamente destinataria delle censure e rispetto alla quale vi sia una reale soccombenza nel giudizio di legittimità.
- La disciplina della definizione accelerata del ricorso non comporta automaticamente l'applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., se la decisione della Corte si fonda su ragioni diverse da quelle della proposta e la parte ricorrente vi abbia aderito.
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