Sentenza del 07/06/2022 n. 2590 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza Locale - Imu - Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Immobili ad uso promiscuo - Enti non commerciali - Esenzione parziale Imu - Requisiti soggettivi e oggettivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'esenzione parziale IMU per un immobile ad uso promiscuo; la questione era se fosse sufficiente l'uso reale dell'immobile oppure se fosse necessaria l'individuazione catastale della porzione destinata ad attività non commerciale o, in alternativa, una dichiarazione specifica corredata da idonea documentazione probatoria che individui la frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l'attività non commerciale, ai sensi dell'art. 91-bis, co. 2 e 3 della l. 27/2012.
La decisione
è stato deciso che il riconoscimento dell'esenzione parziale IMU per immobili ad uso promiscuo di enti non commerciali presuppone la preventiva individuazione catastale della parte adibita ad attività non commerciale (ai sensi dell'art. 91-bis, co. 2) ovvero, in mancanza di aggiornamento catastale, la presentazione di un'apposita dichiarazione di esenzione corredata da idonea documentazione probatoria che identifichi la frazione della unità immobiliare utilizzata per attività non commerciale. In assenza di tali requisiti l'esenzione non può essere riconosciuta.
Norme richiamate
l'art. 91-bis richiede, per l'esenzione parziale IMU sugli immobili ad uso promiscuo degli enti non commerciali, l'individuazione della porzione non commerciale mediante dato catastale ovvero una dichiarazione integrata da documentazione probatoria che consenta di identificare la frazione dell'unità immobiliare utilizzata per le attività non commerciali; senza questi elementi non si configura il diritto all'esenzione.
Massime di principio
- L'onere della prova della parte di immobile destinata ad attività non commerciale grava sull'ente non commerciale richiedente l'esenzione.
- È preferibile aggiornare la rappresentazione catastale (frazionamento/subalterni/planimetria) per rendere incontrovertibile la porzione esente; in alternativa è ammessa una dichiarazione dettagliata accompagnata da documenti probatori.
- La documentazione probatoria può comprendere planimetrie, contratti d'uso, atti costitutivi, registrazioni anagrafiche o altre evidenze che consentano di individuare in modo certo la porzione non commerciale.
- Se non è possibile individuare materialmente la porzione non commerciale, il Comune può legittimamente negare l'esenzione parziale e richiedere il pagamento dell'IMU sull'intera unità.
- L'esenzione parziale si applica solo alla quota effettiva dell'immobile destinata all'attività non commerciale; l'IMU va quindi quantificata proporzionalmente sulla base dell'individuazione fornita.
- Le amministrazioni locali possono richiedere formalità e documentazione specifica; per evitare contestazioni conviene produrre elementi catastali o una dichiarazione supportata da prove prima della liquidazione dell'imposta.
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