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Legge

L.R. Basilicata 8/2006

MODIFICA ALL'ART.2 DELLA L.R. N.7/89: EROGAZIONE DI PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI ENTI DI TUTELA ED ASSISTENZA AGLI INVALIDI

Normativa regionaleL.R. Basilicata 8/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata 15 giugno 2006, n. 8 modifica l’art. 2 della L.R. n. 7/1989 sui contributi agli enti di tutela e assistenza agli invalidi. Stabilisce un contributo fisso pari al 20% dello stanziamento, da ripartire tra tutti gli enti beneficiari, e un contributo variabile calcolato per il 40% sul numero degli assistiti e per il 40% sul volume dell’attività programmata, valutabile anche in base al consuntivo.

Criteri di concessione dei contributi agli enti di tutela e assistenza agli invalidi

Modifica dei criteri di concessione dei contributi agli enti di tutela e assistenza agli invalidi

La legge regionale Basilicata 15 giugno 2006, n. 8 interviene sulla disciplina dei contributi in favore degli enti di tutela e assistenza agli invalidi, sostituendo integralmente l’articolo 2 della L.R. n. 7/1989. La norma ridefinisce i criteri con cui la Giunta regionale dispone la concessione delle provvidenze.

Riparto del contributo regionale

La concessione dei contributi è affidata alla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, mediante proprio atto. Il criterio di riparto è articolato in una componente fissa e in una variabile:

  • un contributo fisso pari al 20% della somma stanziata nell’apposito capitolo di bilancio, da suddividere indistintamente tra tutti gli enti beneficiari;
  • un contributo variabile complessivo pari all’80% della somma, determinato in base a due parametri di valutazione.

Parametri per la quota variabile

La parte variabile del contributo è ripartita secondo criteri che tengono conto sia dell’attività svolta sia della dimensione dell’utenza assistita. In particolare:

  • il 40% è attribuito sulla base del numero degli assistiti di ciascuna associazione;
  • il restante 40% è attribuito sulla base del volume dell’attività programmata, valutabile anche in relazione al consuntivo di cui al successivo articolo della legge di origine.

Ambito e vigenza della disciplina

La modifica opera nell’ambito dell’ordinamento della Regione Basilicata e riguarda esclusivamente la disciplina regionale dei contributi agli enti indicati dalla L.R. n. 7/1989. Non contiene limiti temporali di applicazione né disposizioni transitorie specifiche: la disciplina sostituita si applica come criterio vigente di riparto dei contributi regionali.

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