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Legge

L.R. Basilicata 12/2006

SOSTEGNO ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA PER LA PROMOZIONE DI UNO SVILUPPO REGIONALE DI QUALITÀ

Normativa regionaleL.R. Basilicata 12/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la collaborazione pluriennale tra Regione Basilicata e Università degli Studi della Basilicata per rafforzarne qualità, attrattività, ricerca, trasferimento tecnologico e occupabilità dei laureati. Prevede un piano dodicennale attuato tramite accordi di programma triennali, con comitato paritetico, monitoraggio annuale e copertura a carico delle risorse di bilancio regionali. È ancora vigente, con modifiche aggiornate al 2025.

Sostegno all’Università della Basilicata per lo sviluppo regionale

Sostegno all’Università degli Studi della Basilicata per la promozione di uno sviluppo regionale di qualità

La legge disciplina una strategia di collaborazione tra Regione Basilicata e Università degli Studi della Basilicata, finalizzata a rafforzare il ruolo dell’ateneo nei processi di sviluppo sostenibile regionale. L’intervento ha natura programmatoria e si attua mediante strumenti pluriennali di pianificazione e monitoraggio.

Finalità dell’intervento regionale

La legge mira a valorizzare l’ateneo lucano attraverso una programmazione strategica concertata e di respiro pluriennale. Gli obiettivi generali sono il rafforzamento del sistema universitario regionale e il potenziamento del rapporto tra università, istituzioni, territori e sistema produttivo.

In particolare, l’azione regionale è orientata a:

  • elevare qualità, competitività, autonomia, prestigio e visibilità dell’università;
  • aumentare la capacità di attrazione dell’ateneo verso il bacino potenziale di utenza;
  • favorire il trasferimento e lo scambio di conoscenze e tecnologie tra università, imprese, servizi di pubblica utilità e istituzioni;
  • sostenere la qualificazione del sistema pubblico regionale.

Obiettivi operativi

L’intervento regionale è diretto a promuovere:

  • l’ampliamento e la diversificazione dell’offerta didattica e formativa;
  • il potenziamento delle risorse umane e strumentali per didattica e ricerca, con effetti su infrastrutture, servizi e attrattività;
  • la creazione di reti di cooperazione didattica e scientifica con centri di eccellenza in Italia e all’estero;
  • l’internazionalizzazione delle attività accademiche, con particolare attenzione ai Paesi di nuova adesione all’Unione europea e all’area mediterranea;
  • la diffusione del patrimonio di competenze dell’ateneo per il trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo e il terziario avanzato;
  • la produzione di brevetti di interesse industriale e di spin-off;
  • la valorizzazione del capitale umano, anche tramite nuovi dottorati e assegni di ricerca coerenti con sviluppo territoriale e crescita culturale regionale;
  • la promozione dell’occupazione e dell’occupabilità dei laureati lucani nelle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: crescita economica, inclusione sociale e tutela dell’ambiente, con attenzione a settori come automazione industriale, impiantistica tecnologica e produttività del lavoro.

Strumenti di attuazione e programmazione

La disciplina si fonda su un piano dodicennale di interventi, definito congiuntamente dalla Regione Basilicata e dall’Università, secondo la normativa nazionale e regionale, e sottoposto all’approvazione del Consiglio regionale, sentita la competente Commissione.

Il piano è attuato mediante accordi di programma triennali, che:

  • individuano gli obiettivi strategici;
  • definiscono il piano degli interventi e delle attività;
  • indicano le azioni prioritarie;
  • specificano i risultati attesi;
  • fissano tempi e modalità di attuazione.

I contenuti dell’accordo hanno valenza promozionale e addizionale rispetto alle attività ordinarie dell’università.

L’accordo di programma triennale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Strategica di Piano e la competente Commissione consiliare permanente, e dal Senato accademico entro il 31 marzo del primo anno del triennio di riferimento. L’attuazione decorre dall’anno accademico immediatamente successivo e comunque non oltre la scadenza del triennio.

Organi di collaborazione e monitoraggio

È previsto un Comitato tecnico paritetico composto da:

  • cinque componenti designati dall’Università;
  • cinque componenti designati dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale disciplina con propri atti nomina, organizzazione e funzionamento, previa intesa con l’Università.

Il Comitato svolge funzioni di indirizzo tecnico-operativo e controllo, in particolare:

  • predispone la proposta di accordo di programma triennale;
  • monitora e verifica la corretta attuazione dell’accordo rispetto a obiettivi, attività svolte e risultati conseguiti;
  • esprime parere preventivo su ogni ulteriore sostegno finanziario, comunque denominato, concesso da Regione, enti subregionali e partecipate all’Università al di fuori delle risorse destinate agli accordi triennali, per garantire coerenza con la strategia complessiva e con gli obiettivi della legge;
  • può acquisire pareri o audire soggetti istituzionali e non dotati di particolari competenze tecnico-scientifiche o di interessi qualificati.

È inoltre istituita la Conferenza Strategica di Piano, organo consultivo per attuazione, monitoraggio e valutazione del piano dodicennale e dell’accordo triennale. Ne fanno parte:

  • tre rappresentanti del Senato accademico dell’Università;
  • il legale rappresentante di ciascuna delle due Province;
  • il legale rappresentante dei Comuni presso cui ha sede l’Università;
  • il legale rappresentante del Consiglio degli Studenti dell’Università;
  • il legale rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti medi;
  • il legale rappresentante del Forum regionale dei giovani.

Verifica annuale e valutazione dei risultati

Lo stato di avanzamento dell’accordo di programma è soggetto a una verifica analitica annuale da parte del Comitato tecnico paritetico, da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno. Nella stessa data il Comitato può proporre, se necessario, l’aggiornamento del programma oggetto dell’accordo.

L’attuazione dell’accordo e i risultati conseguiti nel triennio sono oggetto di valutazione indipendente, anche ai fini della predisposizione dell’accordo successivo.

La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell’accordo di programma.

Regime transitorio e prima attuazione

Per la prima applicazione della legge, il Comitato tecnico paritetico deve essere istituito entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, mentre l’accordo di programma deve essere sottoscritto entro 120 giorni dalla stessa data.

È inoltre previsto uno specifico adeguamento della scadenza per l’accordo di programma relativo al triennio 2019-2020-2021, fissata al 31 maggio 2020.

Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante le risorse stanziate nelle leggi regionali di bilancio annuali e pluriennali. La norma non istituisce un autonomo capitolo di spesa, ma rinvia alla programmazione finanziaria regionale ordinaria.

Ambito territoriale e natura dell’intervento

La disciplina opera esclusivamente nell’ambito della Regione Basilicata e riguarda specificamente l’Università degli Studi della Basilicata. Si tratta di una legge di programmazione e sostegno istituzionale, utile soprattutto per la gestione degli accordi triennali e per l’analisi dei rapporti finanziari e organizzativi tra Regione e ateneo.

Testo integrale

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