Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 9/2006

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 22/1998 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2004 SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Normativa regionaleL.R. Basilicata 9/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Basilicata avvia le procedure di gara per l’affidamento del trasporto pubblico locale su gomma da parte di Province e Comuni, disciplina la conferma temporanea delle concessioni fino ai nuovi contratti e modifica le leggi regionali n. 22/1998 e n. 9/2004, anche sui criteri dei servizi minimi e sulle commissioni valutatrici. Aggiorna inoltre la percentuale dell’art. 19 della L.R. 22/1998 dal 10% al 20%.

Avvio delle gare per il TPL su gomma e modifiche alla disciplina regionale del trasporto pubblico locale

Avvio delle gare per il trasporto pubblico locale su gomma

La legge della Regione Basilicata interviene per accelerare il processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, imponendo a Province e Comuni l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di propria competenza. Il provvedimento si inserisce nel quadro del D.Lgs. n. 422/1997 e della disciplina regionale sul TPL.

Affidamento dei servizi e continuità delle concessioni

Le Amministrazioni provinciali e comunali devono bandire le gare per il trasporto pubblico locale su gomma sulla base di schemi generali di bando, capitolato e contratto approvati dalla Regione Basilicata. Fino alla stipula dei nuovi contratti di servizio, le concessioni già in essere possono essere confermate nel rispetto della normativa vigente, così da garantire la continuità del servizio.

Regime dei contributi di esercizio

Per i servizi di TPL di competenza delle Amministrazioni provinciali, i contributi di esercizio restano determinati secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 1, della L.R. n. 18/2006, tenendo conto degli aggiornamenti richiamati dalla legge regionale n. 17/2007. Tale disciplina transitoria opera fino all’entrata in vigore dei contratti stipulati all’esito delle gare.

Modifiche alla L.R. n. 9/2004

La legge modifica la disciplina regionale sul trasporto pubblico locale già contenuta nella L.R. n. 9/2004. In particolare, per la definizione dei servizi di competenza provinciale viene precisato che la relativa dimensione chilometrica è quella indicata nella delibera di Giunta regionale n. 3868 del 22 dicembre 1998, con riferimento ai servizi minimi e ai programmi di esercizio in atto al 31 dicembre 2005.

Commissioni valutatrici per la prima fase delle gare

Nella fase iniziale del processo di liberalizzazione vengono istituite, d’intesa con le Province di Potenza e Matera, commissioni valutatrici distinte per Provincia per l’esame degli atti di gara relativi ai bandi di competenza degli enti provinciali. Ogni commissione è composta da:

  • un componente designato dalla Giunta regionale, con funzioni di Presidente;
  • un componente designato dalla rispettiva Giunta provinciale per ciascuna delle due Province.

Modifiche alla L.R. n. 22/1998

La legge interviene anche sulla disciplina regionale della riforma del trasporto pubblico regionale e locale. All’art. 19 della L.R. n. 22/1998 la percentuale del 10% viene elevata al 20%. Inoltre, si precisa che l’affidamento e la gestione devono avvenire nel rispetto non solo del D.Lgs. n. 158/1995, ma anche della L.R. n. 22/1998 e della L.R. n. 9/2004, e successive modificazioni.

Abrogazioni, urgenza ed efficacia

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la legge. Il provvedimento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Le disposizioni che regolano la fase transitoria sui contributi e sulla conferma delle concessioni valgono fino alla stipula dei contratti di servizio conseguenti alle gare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.