L.R. Basilicata 7/2006
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata disciplina il noleggio di autobus con conducente: criteri per le autorizzazioni regionali, registro delle imprese, requisiti di conducenti e mezzi, controlli periodici e sanzioni, con norme transitorie per la conversione delle vecchie licenze comunali entro 6 mesi dall’entrata in vigore. Resta vietato l’uso di autobus sovvenzionati dalla Regione per il noleggio, salvo calamità o ordine pubblico.
Disciplina del noleggio di autobus con conducente
Disciplina del noleggio di autobus con conducente in Basilicata
La legge regionale Basilicata n. 7 del 2006 disciplina l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in coordinamento con la normativa statale di riferimento. Il provvedimento mira a garantire concorrenza, sicurezza, trasparenza del mercato, requisiti professionali omogenei e tutela delle condizioni di lavoro.
Finalità e ambito di intervento
La Regione Basilicata interviene per definire:
- le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del noleggio di autobus con conducente;
- le procedure per verificare periodicamente la permanenza dei requisiti richiesti;
- l’istituzione e la gestione di un registro regionale delle imprese abilitate. La disciplina opera nel solo territorio regionale e riguarda le imprese che svolgono professionalmente il servizio con autobus nella disponibilità dell’impresa.
Definizioni, soggetti e nozione di servizio
Sono considerate imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente quelle che:
- possiedono i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori;
- svolgono il trasporto con autobus tecnicamente idonei e nella propria disponibilità.
Il servizio è definito come trasporto di viaggiatori effettuato da impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti a gruppi precostituiti, con definizione preventiva di periodo, durata e corrispettivo complessivo. La nozione di autobus richiama il codice della strada; la disponibilità può derivare da proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto o vendita con riserva di proprietà.
Regime autorizzatorio e immatricolazione
L’attività è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione da parte della Regione Basilicata, in favore delle imprese in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa statale. L’autorizzazione:
- consente lo svolgimento professionale del noleggio con conducente;
- abilita l’immatricolazione degli autobus destinati al servizio;
- non è soggetta a limiti territoriali.
Per i servizi internazionali è richiesto, in capo al titolare, al legale rappresentante o al soggetto che dirige in modo continuativo ed effettivo l’attività, l’attestato di idoneità professionale esteso all’attività internazionale.
La Regione effettua la verifica del permanere dei requisiti ogni tre anni e può revocare l’autorizzazione anche prima della verifica periodica se accerta la perdita di uno solo dei requisiti previsti dalla normativa statale sul trasporto di viaggiatori. La revoca segue il procedimento previsto dal decreto legislativo n. 395 del 2000.
Copia conforme dell’autorizzazione deve essere conservata a bordo di ciascun autobus immatricolato sulla base di essa.
Procedura di rilascio e comunicazioni successive
La domanda di autorizzazione deve contenere, tra l’altro, indicazioni su:
- denominazione aziendale;
- sede legale o principale organizzazione aziendale nel territorio dei comuni della Basilicata;
- requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale;
- numero degli autobus in dotazione;
- eventuale presenza di autobus acquistati con finanziamento pubblico;
- possesso o meno dell’attestato per l’attività internazionale;
- natura giuridica del rapporto di lavoro del personale;
- possesso del certificato di abilitazione professionale da parte dei conducenti.
Alla domanda va allegata l’attestazione relativa all’idoneità finanziaria secondo la disciplina statale. Dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’impresa deve comunicare alla Regione entro 30 giorni l’immatricolazione di nuovi autobus ad uso noleggio.
Registro regionale delle imprese
È istituito il Registro regionale delle imprese esercenti il trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. L’ufficio regionale competente in materia di trasporti cura la tenuta del registro e trasmette ogni anno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese autorizzate, con l’indicazione:
- del numero di autobus in dotazione;
- degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici. Ciò serve all’aggiornamento dell’elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio autobus con conducente.
Conducenti, requisiti e iscrizione al ruolo
I conducenti possono essere:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori con contratto a termine o altre forme temporanee consentite dalla legge;
- titolari, soci o collaboratori familiari dell’impresa autorizzata.
La qualifica di dipendente o lavoratore temporaneo deve risultare da dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, con indicazione degli estremi di registrazione a libro matricola e del rispetto della contrattazione collettiva. Per titolari, soci e collaboratori familiari vale l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente.
Le imprese che operano con autobus con conducente sono inoltre considerate abilitate all’esercizio del noleggio con conducente di cui alla legge n. 21 del 1992. Su domanda specifica sono iscritti di diritto nel ruolo dei conducenti:
- i rappresentanti legali delle società;
- i soggetti con certificato di abilitazione professionale di categoria D dipendenti delle società. È inoltre estesa la previsione regionale ai “titolari e conducenti di autobus”.
Mezzi, sicurezza e divieto di uso di autobus sovvenzionati
Gli autobus adibiti al servizio devono essere conformi alla normativa vigente, dotati di cronotachigrafo funzionante, revisionati, muniti di estintore omologato e attrezzati per il trasporto di disabili; deve esservi almeno un mezzo attrezzato ogni 5 autobus del parco rotabile.
È vietato utilizzare per il noleggio, anche occasionale, autobus acquistati con contributo pubblico regionale. La violazione comporta le sanzioni previste dalla normativa regionale richiamata. Solo in caso di calamità naturali o per ragioni di ordine pubblico è possibile autorizzare l’uso di tali autobus, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, limitatamente agli interventi strettamente necessari.
Obblighi dei conducenti e divieti operativi
I conducenti devono comportarsi con correttezza, civismo, responsabilità e decoro. Devono inoltre:
- esibire, su richiesta degli agenti di vigilanza, la documentazione relativa all’attività;
- effettuare i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica nell’interesse dell’ordine e della sicurezza pubblica.
È loro vietato:
- trasportare persone estranee ai noleggianti, anche durante le soste;
- portare animali propri sull’autoveicolo;
- chiedere compensi particolari ai passeggeri;
- fermare il veicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri, forza maggiore o evidente pericolo.
Documento fiscale e obblighi di conservazione
Per ogni servizio di noleggio, anche quando si tratti di una pluralità di prestazioni similari nella stessa giornata, l’impresa deve compilare un documento progressivo da tenere a bordo dell’autobus, ai fini della regolarità fiscale. Il documento deve essere presente durante il servizio e conservato per cinque anni.
La mancata compilazione comporta una sanzione di 1.500 euro; la mancata conservazione quinquennale comporta una sanzione di 1.000 euro.
Regime sanzionatorio generale
La legge prevede un sistema di segnalazione tra autorità accertatrice e Regione che ha rilasciato l’autorizzazione, affinché quest’ultima adotti i provvedimenti conseguenti. I proventi delle sanzioni sono versati alla Regione Basilicata.
Le infrazioni sono distinte in tre categorie:
- violazioni della sicurezza del servizio, come uso di mezzi non adibiti, non revisionati, con revisione scaduta, senza cronotachigrafo funzionante o senza estintore omologato;
- violazioni della regolarità del servizio, come l’impiego di autobus non compresi nella dotazione autorizzata;
- violazioni della regolarità documentale, come assenza a bordo di autorizzazione, documento fiscale o carta di circolazione, oppure mancanza del CAP del conducente.
Sono previste sanzioni pecuniarie graduate in caso di recidiva, commisurate alla tipologia di infrazione e con massimali differenziati:
- da 500 a 3.000 euro per le violazioni di sicurezza;
- da 500 a 2.000 euro per le violazioni di regolarità del servizio;
- da 200 a 1.500 euro per le violazioni documentali.
Ai fini della recidiva si considerano le infrazioni omogenee commesse nell’arco di un anno.
Sospensione e revoca dell’autorizzazione
La Regione sospende l’autorizzazione quando, nel corso di un anno, l’impresa accumula un certo numero di infrazioni. In sintesi:
- per le violazioni di sicurezza e di regolarità del servizio, la sospensione scatta in presenza di 4 infrazioni per imprese con fino a 5 autobus, con incremento di una infrazione ogni 5 autobus ulteriori, fino a un massimo di 10; la sospensione va da 20 a 40 giorni;
- se l’impresa commette almeno due infrazioni gravi, la sospensione va da 30 a 60 giorni;
- per le violazioni documentali, la sospensione scatta con parametri analoghi, ma con durata da 7 a 30 giorni; in caso di almeno due infrazioni gravi la sospensione va da 20 a 45 giorni.
È considerata grave l’infrazione sanzionata oltre la metà del massimo edittale.
La revoca è disposta se l’impresa esercita con autorizzazione sospesa oppure se, nell’arco di tre anni, accumula sospensioni per oltre 180 giorni complessivi. Dopo la revoca non può essere richiesta una nuova autorizzazione per un anno.
Contabilità separata per attività miste
Le società che svolgono sia trasporto pubblico locale sia noleggio sono tenute a una contabilità separata, per garantire che i sussidi ricevuti per il trasporto pubblico locale siano utilizzati solo per tale attività. La mancata osservanza comporta la revoca dell’autorizzazione.
Norme transitorie
Le licenze comunali di noleggio autobus con conducente già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge sono convertite dalla Regione, previa presentazione della domanda e della documentazione prevista per l’autorizzazione regionale.
Le licenze comunali restano valide per 6 mesi dall’entrata in vigore della legge. Trascorso tale termine, per continuare l’attività è necessario essere in possesso dell’autorizzazione regionale. Le imprese che proseguano l’attività senza autorizzazione, allo scadere del termine, sono sanzionate come per l’esercizio con autobus non indicati in dotazione e subiscono la sospensione nella misura massima prevista.
Le medesime sanzioni si applicano anche a tutte le imprese che esercitino l’attività senza l’autorizzazione regionale.
Disposizioni su noleggio autovetture e taxi
La legge modifica la normativa regionale sui servizi pubblici non di linea, attribuendo ai Comuni la determinazione autonoma del numero di licenze e autorizzazioni per noleggio con autovettura e taxi, sulla base delle esigenze delle comunità locali. La licenza o autorizzazione è riferita a un singolo veicolo o natante e, per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si rinvia alla legge n. 21 del 1992.
Disposizioni finali e entrata in vigore
Restano di competenza delle rispettive Amministrazioni provinciali le autorizzazioni previste da altra legge regionale richiamata nel testo. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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