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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 37905/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pennese ha impugnato, con ricorso depositato il 3.9.2015, la cessazione del rapporto di lavoro asseritamente intervenuto fra le parti dal 28.02.2013 al 30.03.2013, chiede accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto, l'inefficacia del licenziamento orale intimato nell'aprile 2013, l'indennità sostitutiva di reintegra (15 mensilità) e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Pescara aveva già accertato il rapporto a tempo indeterminato e condannato Di Battista al pagamento di 15 mensilità più risarcimento; la Corte d'appello di L'Aquila ha parzialmente riformato riducendo il risarcimento a 2,5 mensilità ex art. 32, co.5 L. n.183/10 e disponendo la riammissione in servizio. Pennese ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, fra l'altro, che non sussisteva alcun contratto a termine scritto (art.1 co.2 d.lgs. n.368/01) e che la Corte territoriale aveva applicato erroneamente la sanzione di cui all'art.32, co.5 L. n.183/10; Di Battista ha proposto ricorso incidentale invocando anche il regime decadenziale dell'art.6 L. n.604/66.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di Pennese e rigettato il ricorso incidentale di Di Battista. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello nella parte riguardante l'applicazione dell'art.32, co.5 L. n.183/10, ritenendo che nella specie non risultasse stipulato alcun contratto a termine in forma scritta e che la sentenza territoriale fosse affetta da contraddittorietà di motivazione. Ha rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione per la valutazione delle conseguenze economiche della cessazione del rapporto e per la regolazione delle spese. Ha inoltre rilevato l'eventuale obbligo processuale del versamento di un contributo unificato aggiuntivo da parte del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.368/2001 art. 1, co.2

    art. 1, comma 2, d.lgs. n.368/01

    La Corte osserva che un contratto a termine privo della forma scritta di cui all'art.1, co.2 non può ritenersi sussistente: l'assenza di forma inficia l'esistenza/validità del contratto a termine e quindi impedisce l'applicazione delle sanzioni previste per i contratti a termine illegittimi.

  • L. n.183/2010 art. 32, co.5

    art. 32, comma 5, L. n.183/10

    La norma disciplina l'indennità sostitutiva in caso di conversione di un rapporto di lavoro a termine illegittimo. La Corte ritiene che tale disposizione presupponga l'esistenza di un contratto geneticamente a termine: non può essere applicata quando non esiste alcun contratto a termine (come nel caso in esame).

  • L. n.183/2010 art. 32, commi 3 e 4

    art. 32, commi 3 e 4, L. n.183/10

    Richiamata dalla parte resistente per questioni connesse alla disciplina delle impugnazioni e delle sanzioni, la Corte ha ritenuto irrilevante l'applicazione del regime decadenziale evocato perché il rapporto è stato qualificato come licenziamento orale e non come mera mancata proroga di un contratto a termine.

  • L. n.604/1966 art. 6

    La parte resistente invocava il termine decadenziale previsto per l'impugnazione del licenziamento nei contratti a termine; la Corte di legittimità ha ritenuto la censura inammissibile o comunque infondata perché non emergeva che la questione fosse stata tempestivamente sollevata e perché la cessazione era qualificata come licenziamento orale, per il quale non operano i termini di decadenza di cui all'art.6.

  • c.p.c. art. 112

    Invocato dal ricorrente per contestare omissioni motivazionali della Corte territoriale: la Corte di Cassazione ha condiviso che la motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria e carente nella parte in cui applicava la sanzione prevista per contratti a termine pur avendo affermato l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato.

  • c.p.c. art. 429, co.3

    art. 429, comma 3, c.p.c.

    Richiamato in ordine alla natura delle indennità come crediti di lavoro che possono essere assoggettati a interessi e rivalutazione dalla data della sentenza che ne accerta la misura; la Corte evidenzia che tali effetti economici devono essere valutati in sede di rinvio.

  • d.P.R. n.115/2002 art.13, co.1 quater

    art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115/02, come modificato L. 24.12.12 n.228

    La Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale, secondo la disciplina richiamata.

Massime di principio

  • Se non esiste un contratto a termine in forma scritta, non può essere qualificata la prestazione come rapporto a termine: le sanzioni specifiche previste per i contratti a termine illegittimi (es. conversione e indennità ex art.32 L. n.183/10) non sono applicabili.
  • L'art.32, co.5 L. n.183/10 è applicabile solo quando vi sia un contratto geneticamente a termine poi ritenuto illegittimo; in assenza di contratto a termine la tutela deve essere ricercata nella disciplina del licenziamento (reintegrazione o risarcimento) e nei relativi principi.
  • La qualificazione della cessazione (licenziamento orale vs. mancata proroga di contratto a termine) è cruciale: se si tratta di licenziamento orale non operano i termini decadenziali dell'art.6 L. n.604/66 applicabili ai contratti a termine.
  • Le indennità connesse alla conversione di un rapporto a termine in indeterminato sono 'crediti di lavoro' e, se riconosciute, possono produrre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza che ne dispone la misura; tali effetti economici devono essere chiaramente valutati in sede di merito o in caso di rinvio.
  • Le parti devono porre con chiarezza e tempestività in sede di merito le eccezioni di rito e le richieste di applicazione di specifiche sanzioni: omesse deduzioni o sollevazioni tardive possono essere ritenute inammissibili in sede di cassazione.
  • Una motivazione contraddittoria della Corte territoriale (es. affermare simultaneamente che non esisteva il contratto a termine e poi applicare la sanzione prevista per i contratti a termine) è causa di cassazione per vizio di motivazione.

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