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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18094/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi in Cassazione: per Jason Cavazza un unico motivo di cassazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) deducendo carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'uso di violenza sulle cose (art. 625, n.2 c.p.). Per Antonio Mainenti due motivi (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.): (1) erronea applicazione degli artt. 628, 337 e 585 c.p. per carenza dell'elemento soggettivo e contestazione della ricostruzione fattuale (dinamica dello speronamento, mancanza di consapevolezza della presenza di agenti in borghese); (2) omessa applicazione dell'art. 62, n.6 c.p. (attenuante per risarcimento prima del giudizio), sostenendo che il danno era stato integralmente risarcito tramite restituzione della refurtiva e transazioni con le parti offese.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione. Motivazioni: per Cavazza il motivo è inammissibile perché concerne una pretesa equivalenza tra attenuanti generiche e una aggravante «privilegiata»/a blindatura (uso di violenza sulle cose in furto in abitazione, art. 624-bis), equivalenza vietata dalla legge; per Mainenti entrambi i motivi sono non consentiti: il primo perché le valutazioni sulla dinamica e sulla credibilità costituiscono cognizione di merito (doppia conforme) non sindacabile in Cassazione salvo vizi manifesti della motivazione; il secondo perché la circostanza attenuante dell'art. 62, n.6 c.p. richiede il risarcimento totale ed effettivo prima del giudizio e la valutazione dei giudici di merito (che hanno ritenuto il ristoro solo parziale) è insindacabile in questa sede. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624‑bis cod. pen. (furto in abitazione)

    La circostanza aggravante prevista è a "effetto speciale" e, secondo il quarto comma, è una aggravante privilegiata ("blindata"): non può essere bilanciata o ritenuta equivalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche salvo eccezioni espressamente indicate (art. 98 e 625‑bis).

  • art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. (violenza sulle cose)

    art. 625, primo comma, n. 2, c.p.

    Rilevata come aggravante in relazione al furto in abitazione; la Corte ha ritenuto che, per effetto della disciplina di cui a art. 624‑bis, tale aggravante sia da considerare privilegiata e non soggetta a bilanciamento con le attenuanti generiche.

  • art. 69 cod. pen. (bilanciamento circostanze)

    Regola il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la sentenza evidenzia che il bilanciamento non è permesso quando l'aggravante è espressamente posta in regime privilegiato dalla legge (es. art. 624‑bis, quarto comma).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso)

    art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.

    Limita le censure ammissibili in Cassazione a vizi di diritto, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; in particolare non sono ammissibili doglianze che chiedono una diversa valutazione di fatto o della persuasività delle prove.

  • art. 62, n. 6, cod. pen. (attenuante per risarcimento prima del giudizio)

    Per poter essere applicata richiede il risarcimento integrale ed effettivo del danno prima del giudizio; il giudice di merito valuta se la transazione e le somme corrisposte corrispondano all'integrale riparazione del danno.

  • art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze in caso di inammissibilità)

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso, a una somma a titolo di responsabilità (qui €3.000,00 ciascuno).

  • art. 628, 337, 585 cod. pen. (reati contestati nella ricostruzione del fatto)

    arts. 628, 337 e 585 c.p.

    Norme richiamate nella doglianza di Mainenti (rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni); la Corte ha ritenuto che l'integrazione degli elementi oggettivi e soggettivi fosse adeguatamente motivata dai giudici di merito e non sindacabile in Cassazione.

  • art. 576, primo comma, n. 5‑bis cod. pen. (lesioni aggravate)

    art. 576, primo comma, n. 5‑bis c.p.

    Richiamata come fattispecie aggravata in relazione alle lesioni inflitte a un agente di polizia giudiziaria nell'adempimento del servizio; i giudici di merito hanno ritenuto provata l'aggravante.

Massime di principio

  • Le aggravanti espressamente qualificate dalla legge come "privilegiate" o a "blindatura" (es. alcune previsioni collegate all'art. 624‑bis) non possono essere bilanciate con le circostanze attenuanti generiche: il bilanciamento ex art. 69 c.p. è precluso salvo espressa eccezione normativa.
  • In Cassazione non è consentito un riesame libero delle prove o della persuasività: le censure dirette a ottenere una diversa valutazione dei fatti, della credibilità delle fonti o della dinamica dei fatti sono inammissibili salvo che emergano vizi di motivazione manifesti, contraddittori o la totale assenza di motivazione.
  • Quando la sentenza d'appello si raccorda e si conforma a quella di primo grado (cosiddetta "doppia conforme"), la valutazione complessiva del merito può essere considerata un corpo unico decisionale e diventa ancor meno sindacabile in Cassazione.
  • L'attenuante dell'art. 62, n.6 c.p. richiede il risarcimento integrale ed effettivo prima del giudizio; la mera restituzione della refurtiva o transazioni per importi modesti possono non integrare il requisito dell'integralità e possono legittimamente essere ritenute parziali dal giudice di merito.
  • Se si contesta la dinamica di un evento (es. speronamento), è importante chiedere e produrre già in sede di merito le consulenze tecniche (perizia cinematica/ricostruzione dinamica); l'assenza di tali acquisizioni rende difficile far valere la censura in sede di legittimità.
  • Un errore di diritto favorevole all'imputato riconosciuto dal giudice di legittimità può rendere il motivo inammissibile se il ricorrente non lo invoca correttamente: l'attenzione del difensore deve essere rivolta a formulare motivi consentiti (vizi di diritto, violazioni di legge) e non solo a lamentare diversità valutative.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e somme a titolo di responsabilità per il ricorrente: prima di proporre ricorso è opportuno verificare la fondatezza giuridica e la consentibilità dei motivi.

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