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Sentenza

Sentenza del 22/05/2015 n. 10596 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva accolto il gravame dell'A.C.R. in una controversia relativa all'INVIM complementare dovuta per il 1992 su un'area adibita a parcheggio, acquisita per usucapione. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, poiché la CTR aveva esaminato una contestazione nuova, introdotta dal contribuente solo in appello, riguardante l'identità e l'estensione dell'immobile oggetto dell'imposizione. Il secondo motivo censurava la motivazione insufficiente e contraddittoria della CTR, che aveva ritenuto oggetto dell'imposta un'area di circa 250 mq., anziché quella di circa 1.648 mq. indicata nell'avviso di accertamento, senza spiegare adeguatamente le ragioni della propria conclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'avviso di accertamento delimita l'oggetto del giudizio tributario e che non possono essere introdotte in appello domande o eccezioni fondate su un diverso petitum o su una diversa causa petendi. La CTR ha quindi errato nel recepire la nuova contestazione dell'A.C.R. e nel ritenere, con motivazione apodittica, che l'immobile imponibile fosse diverso da quello indicato nell'avviso e considerato nel giudizio di primo grado. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia nel merito, applicare i principi indicati dalla Cassazione e pronunciarsi anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 1

    In appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate d'ufficio inammissibili.

    Nel processo tributario d'appello non è consentito introdurre pretese diverse, quanto a petitum o causa petendi, rispetto a quelle risultanti dall'atto impositivo e dagli atti del primo grado. Il divieto può essere rilevato d'ufficio anche in cassazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione delle norme processuali, compresa l'inosservanza dei limiti entro cui il giudice d'appello può esaminare nuove domande o eccezioni.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Rileva quando la sentenza presenta un vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo, in particolare quando la motivazione è apparente, apodittica o non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.

  • Art. 345 c.p.c.

    Il divieto di domande nuove in appello, richiamato dalla Corte anche in via sistematica, impedisce di modificare in secondo grado l'oggetto sostanziale della controversia.

  • INVIM

    La controversia riguardava l'INVIM complementare richiesta dall'Amministrazione in relazione al maggior valore attribuito all'immobile, con detrazione dell'importo già versato a titolo di INVIM principale.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario l'avviso di accertamento delimita il thema decidendum: il giudice e le parti devono riferirsi al bene, al valore e alla pretesa fiscale individuati nell'atto impugnato.
  • Una contestazione che modifica sostanzialmente l'immobile, il valore o il fondamento della domanda non può essere introdotta per la prima volta in appello; deve essere dichiarata inammissibile anche d'ufficio.
  • Il giudice d'appello non può sostituire autonomamente l'oggetto dell'imposizione con un bene diverso sulla base di documenti o allegazioni non coerenti con l'avviso di accertamento e con gli atti di primo grado.
  • Le sentenze devono indicare con chiarezza gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano la decisione; una motivazione meramente assertiva o non verificabile può comportare la cassazione della pronuncia.
  • Quando la cassazione accoglie il ricorso per errori processuali o motivazionali, di regola non decide definitivamente il merito, ma cassa la sentenza e rinvia al giudice competente per un nuovo esame.

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