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Sentenza

Sentenza del 04/01/2022 n. 10 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo relativo all'applicazione della presunzione di fruttuosità e di permanenza della disponibilità finanziaria all'estero; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Veneto, sezione distaccata di Verona, in diversa composizione, demandandole anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva escluso la tassazione di presunti redditi derivanti da disponibilità finanziarie detenute all'estero per le annualità 2007-2008; il motivo centrale è che la CTR avrebbe errato nel non applicare la presunzione legale di fruttuosità e di persistenza della disponibilità all'estero prevista dalla normativa (in particolare l'art. 6 del D.L. n.167/1990 conv. L. n.227/1990) quando il contribuente non ha dichiarato le attività nel quadro RW.

Norme richiamate

  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 6 (conv. L. 4 agosto 1990, n. 227)

    gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta

    La Corte ha ritenuto che l'art. 6 disponga una presunzione legale relativa che si applica quando attività finanziarie estere non sono dichiarate nel quadro RW: esse si presumono produttive di reddito al tasso ufficiale e la presunzione di persistenza della disponibilità all'estero vale per gli anni successivi finché il contribuente non dimostri la cessazione o la dismissione.

  • Codice Civile, artt. 2727 e 2729

    Richiamati come principio di diritto sulle presumzioni e sulla ripartizione dell'onere della prova: le presunzioni relative ammettono prova contraria e la prova spetta a chi contesta la presunzione; la Corte ha sottolineato che l'onere probatorio grava sul contribuente quando la presunzione opera.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/2013

    il quadro RW del modello "Redditi" deve essere compilato "per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero nel periodo d'imposta di riferimento"

    Richiamata a supporto dell'obbligo dichiarativo; la mancata compilazione del quadro RW facilita l'operatività della presunzione prevista dall'art. 6 e legittima l'ufficio a ricostruire redditi presunti derivanti dalle attività estere non dichiarate.

Massime di principio

  • Quando un contribuente detiene attività finanziarie all'estero non dichiarate nel quadro RW, opera una presunzione legale relativa secondo cui tali attività sono fruttifere al tasso ufficiale; spetta al contribuente fornire la prova contraria.
  • La presunzione riguarda non solo la fruttuosità (interessi) ma, nella ricostruzione della Cassazione, anche la persistenza della disponibilità all'estero per gli anni successivi fino a prova di avvenuta dismissione o rimpatrio.
  • L'onere della prova di cessazione della disponibilità (data e modalità della dismissione) grava sul contribuente: documenti bancari, atti di trasferimento/rientro, contratti o corrispondenza con intermediari esteri sono le prove tipiche richieste.
  • L'omissione del quadro RW espone il contribuente a riprese a tassazione basate su presunzioni e a sanzioni; la conformità formale (corretta compilazione) è quindi cruciale per evitare ricostruzioni presuntive.
  • In fase contenziosa il giudice deve rispettare la portata della presunzione legale: può ammettere prova contraria ma non sostituirla con mere valutazioni induttive che ne annullino la ratio.
  • In situazioni simili conviene conservare e produrre la documentazione che dimostri il trasferimento, la chiusura o la mancanza di redditività (es. estratti conto, quietanze, fatture, atti notarili, documenti societari), indicandone chiaramente le date.

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