Cassazione Civile, Ordinanza n. 03211/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La pronuncia riguarda non il merito della controversia principale, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza n. 24581/2023. Un difensore delle parti vittoriose nel precedente giudizio di cassazione ha chiesto la correzione del dispositivo perché, pur essendo stato dichiarato antistatario e avendo chiesto la distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., la liquidazione delle spese era stata formulata in favore dei controricorrenti invece che in favore del difensore antistatario. Dagli atti richiamati risulta la dichiarazione di antistatario nel controricorso e nella memoria successiva, nonché la rituale comunicazione della camera di consiglio. La Corte ha quindi verificato la sussistenza dell'errore materiale e ha disposto la correzione del solo dispositivo, sostituendo la formula relativa alla liquidazione delle spese con quella che attribuisce le spese all'avv. Enrico Iannotta quale antistatario ex art. 93 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha corretto il dispositivo dell'ordinanza n. 24581/2023 nella parte relativa alle spese processuali, precisando che la liquidazione deve avvenire in favore dell'avv. Enrico Iannotta, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e non genericamente in favore dei controricorrenti. La correzione è stata disposta ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
consente al difensore che abbia anticipato le spese di chiedere la distrazione delle spese processuali in proprio favore; se la dichiarazione e la richiesta risultano dagli atti, il dispositivo va adeguato di conseguenza.
art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.
legittima la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza anche con riguardo alla parte dispositiva sulle spese.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- Se dagli atti emerge che il difensore si è dichiarato antistatario e ha chiesto la distrazione delle spese, la mancata intestazione della liquidazione delle spese in suo favore costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
- La correzione dell'errore materiale può riguardare anche il dispositivo sulle spese di lite quando la volontà decisoria della Corte sia desumibile senza margini di incertezza dagli atti del processo.
- La distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. deve essere recepita nel provvedimento decisorio quando la dichiarazione di antistatarietà e la relativa istanza risultino rituali e tempestivamente formulate.
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