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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 24400 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per il recupero dell'imposta di registro conseguente alla revoca dell'agevolazione "prima casa". Il venditore contestava la cartella per carenza di motivazione e sosteneva che l'Amministrazione dovesse agire principalmente nei confronti dell'acquirente. La Commissione tributaria aveva accolto il ricorso ritenendo che il venditore non fosse tenuto al pagamento, anche alla luce della decadenza triennale eccepita dal coobbligato. L'Amministrazione ha impugnato la decisione per carenza di motivazione, per violazione delle norme sul procedimento di impugnazione degli atti tributari e per errata esclusione della responsabilità solidale del venditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo la sentenza sufficientemente motivata, e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha invece accolto il terzo motivo: la revoca dell'agevolazione dipendeva dalle caratteristiche di lusso dell'immobile, circostanza non imputabile esclusivamente all'acquirente. Pertanto, il venditore era obbligato in solido al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1

    In materia di imposta di registro, il venditore può essere obbligato in solido con l'acquirente quando la decadenza dall'agevolazione prima casa dipende da una circostanza oggettiva non imputabile esclusivamente al comportamento dell'acquirente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21

    Le disposizioni disciplinano gli atti impugnabili e i termini per la proposizione del ricorso tributario. Nel caso concreto, il motivo fondato su tali norme è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente rispetto alla motivazione effettiva della sentenza impugnata.

  • D.M. 2 agosto 1969

    I criteri relativi alle caratteristiche di lusso dell'immobile possono determinare la decadenza dall'agevolazione prima casa. Quando tali caratteristiche sono oggettive e non dipendono da una dichiarazione mendace dell'acquirente, possono fondare la responsabilità solidale anche del venditore.

Massime di principio

  • La responsabilità per il recupero dell'imposta di registro derivante dalla revoca dell'agevolazione prima casa non ricade necessariamente solo sull'acquirente: il venditore può essere coobbligato solidale.
  • Occorre distinguere tra decadenza causata da una condotta esclusiva dell'acquirente, come una dichiarazione mendace, e decadenza dovuta a caratteristiche oggettive dell'immobile. Nel secondo caso, la solidarietà del venditore può operare.
  • L'Amministrazione può rivolgersi a uno qualsiasi dei coobbligati solidali, senza dover necessariamente agire prima nei confronti dell'acquirente, salvo specifiche limitazioni previste dalla legge.
  • In Cassazione, un motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se è estraneo alla motivazione effettivamente posta a base della decisione, può essere dichiarato inammissibile.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la conclusione definitiva della controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa applicando il principio secondo cui, in presenza di una causa oggettiva di decadenza, il venditore risponde solidalmente dell'imposta.

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