Sentenza n. 6812/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 851/2025, che aveva parzialmente accolto il ricorso contro il decreto di nomina e inquadramento nella magistratura tributaria
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria hanno appellato la sentenza con cui il TAR aveva riconosciuto al magistrato transitato dalla magistratura ordinaria alla magistratura tributaria il diritto al computo, ai fini dell’anzianità giuridica ed economica, del periodo maturato tra la scadenza dell’interpello e l’effettiva immissione nelle nuove funzioni, nonché il diritto a conservare gli scatti stipendiali già maturati nella magistratura di provenienza. Il primo motivo d’appello deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 130/2022, sostenendo che l’anzianità dovesse essere calcolata alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di interpello e non alla data dell’effettivo transito. Il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 7, 34 e 134 c.p.a., per asserito esercizio di poteri di amministrazione attiva da parte del TAR, nonché violazione dell’art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 130/2022, contestando il riconoscimento degli scatti stipendiali maturati nella magistratura ordinaria e sostenendo che, una volta attribuita la nuova qualifica nella magistratura tributaria sulla base dell’anzianità ricalcolata, gli scatti dovessero ripartire da zero. Il terzo motivo contestava la condanna alle spese del primo grado. Il magistrato, già magistrato ordinario dal 6 dicembre 2007 e giudice tributario onorario, era transitato nella magistratura tributaria il 1° febbraio 2024. Aveva impugnato il decreto di nomina del 21 dicembre 2023 e il successivo decreto di inquadramento del 19 luglio 2024, lamentando l’erroneo computo dell’anzianità, della decorrenza giuridica e del trattamento economico, nonché il mancato riconoscimento di specifici benefici economici. In primo grado aveva inoltre chiesto, in subordine, il risarcimento del danno da ritardo, la disapplicazione dell’art. 1, comma 8, della legge n. 130/2022 e il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello. Ha respinto il primo motivo, confermando che il periodo lavorativo maturato dopo la scadenza dell’interpello e fino all’effettiva immissione nelle funzioni deve essere computato nell’anzianità di servizio, quando il magistrato abbia continuato a svolgere le funzioni nella magistratura di provenienza e il ritardo sia dipeso dall’amministrazione. Il rinvio dell’art. 1, comma 8, della legge n. 130/2022 al comma 7 non è stato interpretato come richiamo alla sola data di scadenza dell’interpello, ma come richiamo al principio generale di conservazione dell’anzianità complessivamente maturata. La data dell’interpello rileva ai fini concorsuali e della par condicio nella formazione della graduatoria, non per sterilizzare il servizio effettivamente prestato prima del transito. Ha invece accolto il secondo motivo nel merito, escludendo il diritto a conservare o trascinare nella nuova carriera gli scatti stipendiali maturati nella magistratura ordinaria. L’anzianità giuridica complessiva deve essere utilizzata per attribuire la nuova qualifica nella magistratura tributaria; una volta individuata tale qualifica, la progressione economica segue gli scatti propri della nuova qualifica e riparte da zero, senza conservazione degli scatti precedenti. Nel caso concreto, l’anzianità complessiva di 19 anni, 8 mesi e 9 giorni giustificava l’inquadramento al ventesimo anno, nella classe 8, scatto 1, con successiva progressione allo scatto 2. È stata esclusa anche l’applicabilità di istituti economici propri della magistratura ordinaria, come il beneficio di cui all’art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il TAR non avesse travalicato i limiti della giurisdizione nell’interpretare la normativa, ma ha riformato la sentenza nella parte relativa agli scatti stipendiali. Ha accolto anche il motivo sulle spese, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi in ragione del parziale accoglimento delle domande e della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, commi 7 e 8, l. 130/2022
i magistrati transitati “conservano a tutti i fini giuridici ed economici, l’anzianità complessivamente maturata”
Il comma 8 richiama il principio generale di conservazione dell’anzianità maturata nella magistratura di provenienza. Il periodo di servizio effettivamente svolto dopo la scadenza dell’interpello e prima dell’immissione nelle nuove funzioni deve essere computato, se il ritardo è imputabile all’amministrazione; la data di scadenza dell’interpello rileva invece ai fini della valutazione concorsuale e della formazione della graduatoria.
tabella F-bis allegata al d.lgs. 545/1992
La nuova qualifica del magistrato tributario transitato è determinata sulla base dell’anzianità complessiva ricalcolata; la progressione economica segue poi gli scatti previsti per la qualifica tributaria attribuita.
La disciplina della progressione economica dei magistrati ordinari non consente di conservare automaticamente gli scatti maturati nella magistratura ordinaria dopo il transito nella magistratura tributaria.
Le regole della progressione economica della magistratura ordinaria non si estendono alla nuova carriera tributaria quando quest’ultima sia disciplinata da una normativa specifica.
Il beneficio economico previsto per determinate progressioni nella magistratura ordinaria non è applicabile al magistrato transitato nella magistratura tributaria, in assenza di una qualifica tributaria equivalente a quella prevista dalla norma.
art. 40, comma 1, lett. a), d.l. 131/2023
La disposizione individuava il termine per la pubblicazione della graduatoria finale della procedura di interpello; il ritardo rispetto a tale termine non determina, da solo, l’applicazione di una diversa disciplina degli scatti, ma rileva nel computo dell’anzianità effettivamente maturata fino all’immissione nelle nuove funzioni.
Il giudice amministrativo, interpretando la disciplina normativa applicabile e disponendo l’effetto conformativo conseguente all’annullamento, non esercita poteri di amministrazione attiva né incorre in eccesso di potere giurisdizionale.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La censura relativa alla motivazione della sentenza è stata ritenuta non fondata nella parte concernente il computo dell’anzianità.
Massime di principio
- Nel transito di un magistrato da una giurisdizione a un’altra, il principio di conservazione dell’anzianità complessivamente maturata comprende anche il servizio effettivamente prestato nella magistratura di provenienza tra la scadenza dell’interpello e l’effettiva immissione nelle nuove funzioni, quando il ritardo dipenda dall’amministrazione e il magistrato abbia continuato a svolgere le precedenti funzioni.
- La data di scadenza dell’interpello prevista dalla disciplina del transito rileva ai fini concorsuali, della valutazione dei titoli e della par condicio tra candidati, ma non può essere interpretata come limite temporale al computo dell’anzianità effettivamente maturata prima dell’immissione nel nuovo ruolo, salvo una deroga legislativa espressa e chiara.
- L’anzianità maturata nella magistratura di provenienza e quella eventualmente maturata parallelamente nella funzione tributaria possono essere sommate per determinare la nuova qualifica del magistrato tributario transitato; tale sommatoria non comporta però la conservazione degli scatti stipendiali già maturati nella precedente carriera.
- Una volta attribuita la nuova qualifica nella magistratura tributaria sulla base dell’anzianità complessiva ricalcolata, la progressione economica deve seguire gli scatti propri di quella qualifica e ripartire da zero, senza trascinamento degli scatti maturati nella magistratura di provenienza.
- Gli istituti economici specificamente previsti per le qualifiche e le progressioni della magistratura ordinaria non sono applicabili al magistrato transitato nella magistratura tributaria quando manchi una qualifica tributaria equivalente e la disciplina del transito preveda regole specifiche incompatibili con tale estensione.
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