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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15614/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto una maggiore imposta di registro, ritenendo imponibile un contratto preliminare di compravendita di un pacchetto azionario totalitario, stipulato con rogito notarile, nel quale il prezzo era articolato in una caparra confirmatoria di euro 10.000.000 da versarsi entro una certa data sul conto dei promittenti venditori e in un residuo prezzo da versarsi al definitivo, subordinato a una condizione relativa al raggiungimento dell'intero capitale. Il notaio rogante, chiamato a rispondere quale responsabile d'imposta, aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che la caparra non fosse stata effettivamente versata e che dunque non potesse essere assoggettata a tassazione proporzionale. In cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, ai sensi degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; 2) omesso esame e/o travisamento della prova, ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente presunto il versamento della caparra; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice tratto la dazione da presunzioni non indicate e non adeguatamente motivate.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e assorbito il terzo. Ha affermato che la motivazione della sentenza di appello non era apparente né logicamente incoerente, poiché esplicitava la ratio decidendi; che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non riguardava un fatto storico omesso, ma l'interpretazione di una clausola contrattuale e di dichiarazioni processuali, ed era comunque preclusa dalla doppia conforme; e che, in ogni caso, ai fini dell'imposta di registro rileva la mera previsione della caparra confirmatoria nel preliminare, non il suo effettivo versamento, sicché la prova della corresponsione differita sarebbe stata irrilevante. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con attribuzione al ricorrente dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il notaio rogante è considerato responsabile d'imposta nel contesto dell'imposta di registro.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la sua mancanza o apparente costruzione può determinare nullità solo se non consente di individuare la ratio decidendi.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale e non può essere solo apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare nullità della sentenza per vizio motivazionale radicale, ma non una semplice critica alla correttezza della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione delle prove, delle deduzioni difensive o delle questioni giuridiche.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Nella doppia conforme limita la censura di omesso esame dei fatti decisivi, imponendo al ricorrente di indicare ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova può trovare rimedio nella revocazione per errore di fatto, nei casi previsti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici, ma la censura è stata ritenuta assorbita perché irrilevante ai fini dell'imposta.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la censura sulle presunzioni è stata assorbita.

  • nota all'art. 10 della tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Per il contratto preliminare, la tassazione proporzionale si applica se il preliminare prevede caparre confirmatorie o acconti, a prescindere dal loro effettivo versamento al momento della registrazione.

  • art. 6 della tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato quale base della tassazione proporzionale della caparra confirmatoria prevista nel preliminare.

  • art. 9 della tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato per gli acconti di prezzo non soggetti a IVA nel preliminare.

  • art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È possibile il rimborso dell'imposta versata se il definitivo non viene stipulato o il preliminare diviene inefficace.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la denuncia di motivazione apparente o contraddittoria è accoglibile solo quando la sentenza non consenta di ricostruire la ratio decidendi o presenti contrasti insanabili tra argomentazioni; non basta contestare la fondatezza della motivazione.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. concerne esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per censurare l'interpretazione di clausole contrattuali, la valutazione delle prove o la mancata considerazione di deduzioni difensive.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invochi l'omesso esame di fatti decisivi deve indicare e confrontare le specifiche ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrando che esse siano diverse.
  • In materia di imposta di registro, la pattuizione nel contratto preliminare che preveda una caparra confirmatoria è di per sé idonea a integrare il presupposto impositivo proporzionale, indipendentemente dal fatto che la somma sia stata materialmente versata contestualmente o in un momento successivo.
  • La distinzione civilistica della caparra confirmatoria come patto reale non esclude che, ai fini fiscali, la mera previsione negoziale della dazione differita sia sufficiente a far sorgere l'obbligazione tributaria; l'eventuale mancata stipula del definitivo può incidere solo sul rimborso dell'imposta versata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniTransazione
RamiTributiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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