L.R. Piemonte 2/2024
Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 2/2024 aggiorna i requisiti di accesso e le regole di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, rafforza la programmazione delle risorse degli enti gestori e istituisce un fondo straordinario per aiutare gli inquilini a basso reddito a pagare i conguagli pluriennali delle utenze. Previste norme transitorie per le assegnazioni dopo l’entrata in vigore e copertura finanziaria per il 2024-2026.
Modifiche alla disciplina piemontese dell’edilizia sociale e istituzione di un fondo per i conguagli utenze
Modifiche alla disciplina dell’edilizia sociale in Piemonte
La legge regionale Piemonte 27 febbraio 2024, n. 2 interviene sulla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 in materia di edilizia sociale. La riforma aggiorna i requisiti di accesso, amplia alcune categorie prioritarie, disciplina meglio la gestione delle convenzioni e rafforza la programmazione delle risorse degli enti gestori.
Finalità dell’intervento regionale
La Regione, nell’esercizio delle azioni in materia di edilizia sociale, orienta le proprie scelte tenendo conto delle nuove povertà e delle situazioni emergenziali che si manifestano nel tempo, al fine di rispondere ai bisogni economico-sociali dei residenti nel territorio piemontese.
Ambito degli alloggi di edilizia sociale
La nozione di alloggio di edilizia sociale viene integrata e precisata. Rientrano tra gli alloggi disciplinati anche quelli:
- acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
- di pregio non solo storico, ma anche architettonico;
- destinati dagli enti proprietari alle forze dell’ordine, per specifiche finalità di sicurezza e presidio del territorio.
Requisiti soggettivi di accesso
I requisiti per accedere all’edilizia sociale sono resi più articolati. Il richiedente deve:
- essere cittadino italiano o di altro Stato dell’Unione europea;
- se cittadino di Stato non UE, essere regolarmente soggiornante in Italia, svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma oppure essere titolare di protezione internazionale;
- essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell’ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando;
- non essere titolare, insieme ai componenti del nucleo, di diritti reali su un alloggio adeguato in Italia o, per i cittadini stranieri, nello Stato di nazionalità, salvo alcune eccezioni;
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;
- non superare le soglie patrimoniali previste, con riferimento anche al patrimonio mobiliare registrato.
Sono fatte salve alcune situazioni che non impediscono l’accesso, come l’alloggio inagibile, la procedura esecutiva con provvedimento di rilascio, oppure l’assegnazione all’altro coniuge o all’altra parte dell’unione civile o convivente di fatto in caso di separazione o provvedimenti/accordi analoghi.
Criteri di priorità e riserve negli alloggi
La legge amplia le categorie cui può essere attribuita priorità nell’assegnazione. In particolare, vengono previste nuove preferenze per:
- richiedenti che risiedono o hanno risieduto continuativamente nel territorio regionale per almeno 15, 20 o 25 anni;
- nuclei monogenitoriali con figli minori.
È inoltre elevata dal 25% al 30% la quota massima di alloggi assegnabili in base a specifiche riserve previste dalla legge regionale.
Regole sulla convenzione di locazione e sulla decadenza
La disciplina dei rapporti di locazione viene rafforzata. In caso di condanna dell’assegnatario a pena detentiva in carcere, l’ente gestore procede alla voltura della convenzione di locazione ad altro componente del nucleo secondo l’ordine previsto dalla legge. Inoltre, la cessazione del rapporto viene ricondotta alla risoluzione contrattuale; in conseguenza della risoluzione, il comune che aveva disposto l’assegnazione pronuncia la decadenza.
Organi, funzionamento e programmazione delle risorse
Vengono introdotte alcune precisazioni sul funzionamento degli organi e sulla gestione delle risorse. Il Consiglio regionale resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione degli organi. La Giunta regionale approva le modalità di determinazione dei canoni previo parere della commissione consiliare competente.
È inoltre istituito un nuovo articolo sulla programmazione delle risorse in materia di edilizia sociale: gli enti gestori devono predisporre un prospetto analitico delle risorse previste dalla normativa e di quelle provenienti dalle alienazioni, approvare e trasmettere alla Regione un programma di utilizzo, acquisendo il parere della conferenza dei sindaci; la Giunta regionale si pronuncia con propria deliberazione e gli enti rendicontano l’utilizzo delle risorse secondo le modalità stabilite.
Fondo straordinario per i conguagli delle utenze
La Regione istituisce un fondo straordinario per sostenere gli inquilini a basso reddito assegnatari di alloggi ERP presso le ATC del Piemonte nel pagamento dei conguagli pluriennali delle utenze. Una disciplina attuativa della Giunta regionale dovrà definire categorie di beneficiari, ripartizione e funzionamento del fondo.
Regime transitorio e decorrenza dei nuovi requisiti
I nuovi requisiti di accesso introdotti dalla legge si applicano a tutte le assegnazioni effettuate dai comuni dopo l’entrata in vigore, sia tramite graduatoria sia al di fuori della graduatoria. La disciplina finanziaria per il fondo straordinario opera in prima applicazione per il triennio 2024-2026 ed è subordinata all’approvazione della legge di bilancio 2024-2026.
Aspetti finanziari
Per il fondo straordinario sono stanziati 500.000 euro per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026, mediante riallocazione di risorse dal bilancio regionale. Per gli anni successivi al 2026, la copertura avviene con le risorse annualmente stanziate con la legge di bilancio.
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