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Ordinanza

Ordinanza n. 87/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento: - del “Decreto recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026" (decreto Capo Dipartimento - DISAI Masaf prot. n. 0353391 del 30.07.2025, non comunicato, né notificato; - nonché degli altri atti e/o provvedimenti, presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli nella presente sede impugnati, ancorché sconosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12\1\2026 per l’annullamento: - del “Decreto D.G. di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2026” (decreto Direttore Generale MASAF DIPP IV prot. n. 0587688 del 31.10.2025, ivi All.R1), non comunicato, né notificato, - della relazione istruttoria (MASAF DIPP IV prot. n. 0587685 del 31.10.2025), non pubblicata; - della relazione istruttoria (MASAF segreteria DIPP n. 0351955 del 29.07.2025), richiamata nel decreto Capo-dipartimento n. 0353391 del 30.07.2025, non pubblicata; - nonché degli altri atti e/o provvedimenti, presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli nella presente sede impugnati, ancorché sconosciuti alla ricorrente

Giustizia amministrativa202513238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026 e decreto di approvazione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026, con relative relazioni istruttorie

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il decreto del Capo Dipartimento del 30 luglio 2025, recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026, nonché, con motivi aggiunti, il decreto del Direttore generale del 31 ottobre 2025 di approvazione del calendario e le relative relazioni istruttorie. Il testo dell'ordinanza non riporta il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a richiamare l'obbligo di pubblicazione di un sunto dei motivi di impugnazione nell'avviso per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, sia con riferimento al ricorso introduttivo sia con riferimento ai motivi aggiunti, in vista dell'udienza pubblica di merito fissata per l'8 aprile 2026. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, il Collegio ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, del testo integrale del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti e dell'ordinanza, corredati da un avviso contenente le indicazioni prescritte. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione della pubblicazione e inserire nella home page un collegamento alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; il mancato rispetto dei termini comporta l'improcedibilità del gravame. L'ordinanza non decide il merito delle censure.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso non sia stato proposto nei confronti di tutti i controinteressati.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per le modalità di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per autorizzare modalità particolari di notificazione, in considerazione dell'elevato numero dei destinatari e delle difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.

Massime di principio

  • Quando il ricorso sia stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, il giudice amministrativo deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.
  • Qualora il numero dei controinteressati sia elevato e risulti prevedibilmente difficile reperirne gli indirizzi, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione del testo integrale del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti e del provvedimento giudiziario, nonché di un avviso contenente l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, un sunto dei motivi e l'elenco dei controinteressati.
  • Il giudice può prescrivere all'amministrazione di mantenere online gli atti pubblicati sino alla definizione del giudizio, di rilasciare un'attestazione della pubblicazione e di rendere facilmente accessibile la sezione del sito dedicata agli atti di notifica.
  • Il mancato espletamento degli adempimenti di pubblicità entro il termine perentorio stabilito dal giudice, nonché il mancato deposito della relativa prova, può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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