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Sentenza

Sentenza del 09/06/2015 n. 3273 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Falsa dichiarazione di ricezione - Accoglimento ricorso - Impugnazione - Appello - Meritevolezza - Trasmissione atti Procura - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il gravame è stato ritenuto meritevole di accoglimento. La produzione dell'istanza di rateizzazione ha messo in dubbio la veridicità delle dichiarazioni del ricorrente e ha giustificato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale falsa dichiarazione. La decisione di primo grado favorevole al ricorrente è quindi stata contestata e superata in appello.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità dell'impugnazione e la veridicità delle dichiarazioni rese dal ricorrente in merito alla mancata consegna della cartella di pagamento al legale rappresentante della società contribuente. Il ricorrente aveva sostenuto di non avere rapporti con la società e di non averle mai consegnato la cartella. Tuttavia, la Concessionaria ha prodotto un'istanza di rateizzazione relativa alla stessa cartella, presentata dalla società contribuente, elemento ritenuto incompatibile con la ricostruzione offerta dal ricorrente e indicativo dell'effettiva conoscenza e ricezione dell'atto.

Norme richiamate

  • Norme processuali e penali in materia di falsa dichiarazione e trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica

    Quando dagli atti emergono elementi concreti che fanno presumere la falsità di dichiarazioni rese nel processo, il giudice può ritenere fondato l'appello e trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica affinché valuti l'eventuale sussistenza di un illecito penale.

  • Disciplina della rateizzazione delle cartelle di pagamento

    La presentazione di un'istanza di rateizzazione presuppone, in linea generale, la conoscenza della cartella e può costituire un elemento probatorio incompatibile con la successiva affermazione di non averla ricevuta o di non averla consegnata.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese in giudizio devono essere coerenti con la documentazione disponibile: un atto successivo, come una richiesta di rateizzazione, può dimostrare la conoscenza effettiva della cartella.
  • La richiesta di rateizzazione non equivale necessariamente alla rinuncia a ogni contestazione, ma costituisce un forte indizio della ricezione o conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
  • Quando una parte nega un rapporto o una consegna documentale smentita da atti ufficiali, il giudice può ritenere inattendibile la ricostruzione e accogliere l'impugnazione della controparte.
  • La possibile falsità di dichiarazioni processuali può comportare, oltre alle conseguenze sul giudizio tributario, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare la coerenza tra le dichiarazioni rese, le richieste amministrative presentate e la documentazione conservata dall'agente della riscossione.

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