Cassazione Civile, Sentenza n. 21890/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza n. 34254/2019 della Corte di Cassazione (depositata il 21/12/2019). La società deduceva un errore di fatto revocatorio (ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c.), contestando che la Corte avesse erroneamente ritenuto inammissibile, per difetto di specificità/autosufficienza, il secondo motivo del ricorso per cassazione (art. 360, I comma, n.3 c.p.c.). Il secondo motivo riguardava la presunta interruzione del termine prescrizionale da parte dell'Agenzia per effetto dell'invio di una denunzia penale: Sirio sosteneva di aver puntualmente indicato nei gradi di merito i punti processuali in cui contestava la mancata prova da parte dell'Agenzia dell'effettivo inoltro della denunzia alla Autorità Giudiziaria entro il termine prescrizionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la revocazione: ha accertato che la censura di Sirio sulla mancata prova dell'effettivo inoltro della denunzia penale era effettivamente stata sollevata nei gradi di merito e che l'ordinanza impugnata aveva errato nel valutarla come inspecifica. Sul piano sostanziale la Corte ha poi ribadito il principio secondo cui l'interruzione del termine prescrizionale per i dazi doganali non deriva dalla mera "qualificazione astratta" come reato dei fatti, ma richiede la trasmissione concreta della notizia di reato (denunzia) all'Autorità Giudiziaria entro il termine di prescrizione. In conseguenza è stata revocata l'ordinanza n. 34254/2019, è stato accolto il secondo motivo di Sirio e la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5018/7/2017 è stata cassata limitatamente a quel motivo, con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia; liquidate le spese del presente giudizio a carico dell'intimata.
Norme richiamate
Norma invocata per la revocazione in caso di errore di fatto; la Corte ha ritenuto sussistente l'errore percettivo nell'ordinanza impugnata e ha proceduto alla revocazione
art. 395, n. 4 cod. proc. civ.
Disposizione richiamata quale causa di revocazione (errore di fatto) ai sensi del rito civile
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Regola il motivo di cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha valutato (e rigettato precedentemente) la censura per difetto di specificità/autosufficienza, ma nel riesame ha riconosciuto che la censura era specifica e rilevante
art. 221 Regolamento CEE 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)
Interpretato insieme alla normativa nazionale: non sufficiente la sola qualificazione astratta come reato per interrompere la prescrizione; è necessaria la trasmissione effettiva della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria entro il termine prescrizionale
Norma nazionale in materia doganale richiamata nella censura: la Corte ha evidenziato che le condizioni previste dalla normativa unionale e nazionale non consentono di considerare sufficiente la sola astratta qualificazione come reato per operare l'interruzione del termine prescrizionale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Ordinanza n. 4639/2020 e Sentenza n. 22748/2019)
Citate come precedenti consolidati che richiedono che la 'notizia criminis' sia trasmessa all'Autorità Giudiziaria entro il termine di prescrizione per produrre l'effetto interruttivo; la Corte ha fatto leva su tali precedenti nel rimettere la questione al riesame di merito
Massime di principio
- L'interruzione del termine prescrizionale per la riscossione dei dazi doganali non può fondarsi sulla sola 'qualificazione astratta' dei fatti come reato: è necessario che la notizia di reato (denunzia/trasmissione della notizia criminis) sia effettivamente inviata all'Autorità Giudiziaria entro il termine prescrizionale.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: tuttavia, se la Corte di legittimità commette un errore di percezione ritenendo inesistente o non specificata una contestazione che invece risulta dal fascicolo, è possibile ottenere la revocazione dell'ordinanza per errore di fatto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- Chi contesta l'interruzione della prescrizione per denunzia penale deve documentare e indicare chiaramente nei vari gradi di giudizio dove è stato contestato il mancato inoltro della denunzia all'AG e deve far emergere dagli atti l'assenza di prova dell'inoltro entro il termine; questa prova è decisiva sul piano sostanziale.
- La conseguenza pratica dell'accoglimento della revocazione è la cassazione limitata al motivo accolto e il rinvio al giudice di merito per nuova valutazione, con possibile riforma delle statuizioni impugnate solo nella parte esaminata.
- Per difendere posizioni analoghe è opportuno conservare e far emergere in giudizio ogni documento attinente alle comunicazioni tra Amministrazione e Autorità Giudiziaria (date, ricevute, protocolli) e segnalare esplicitamente nei motivi di impugnazione i passaggi processuali in cui si contesta la prova dell'inoltro della denunzia.
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