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Sentenza

Sentenza del 27/03/2015 n. 6200 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - Bene strumentale all'esercizio dell'impresa - Spese di ristrutturazione - Detraibilità - Irrilevanza del titolo di detenzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di un'eccedenza IVA di circa 210.000 euro, derivante da spese di ristrutturazione di un albergo condotto in locazione e destinato all'attività d'impresa. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso sostenendo che le spese riguardassero un immobile non di proprietà, quindi non ammortizzabile fiscalmente, e che la società, allora inattiva, non avesse presentato preventivamente l'interpello disapplicativo previsto per le società non operative.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della società sulle spese di appello. Ha confermato il diritto della società alla detrazione e al rimborso dell'IVA sulle spese di ristrutturazione, poiché l'immobile era strumentale all'attività alberghiera e le spese erano inerenti alla produzione futura di ricavi. La proprietà dell'immobile, la qualificazione civilistica delle spese e gli accordi contrattuali sono stati ritenuti irrilevanti, salvo il caso di costi fittizi o fraudolenti. È stata inoltre riconosciuta la possibilità di dimostrare in giudizio le oggettive ragioni dell'inattività e di ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative anche senza un interpello preventivo. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38-bis

    Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile (...) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili.

    Le disposizioni sul rimborso IVA devono essere interpretate in modo coerente con il principio di neutralità dell'IVA. Le spese di ristrutturazione sostenute dal conduttore su un immobile strumentale possono dare diritto alla detrazione e al rimborso, anche se l'immobile non è di proprietà.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 183, 187, 189 e 190

    Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite.

    Le modalità nazionali di rimborso non possono comprimere irragionevolmente il diritto immediato e integrale alla detrazione né compromettere la neutralità dell'IVA.

  • TUIR, artt. 102, 103 e 108, comma 3

    La distinzione tra beni ammortizzabili fiscalmente e costi pluriennali non può essere utilizzata, in ambito IVA, per negare automaticamente la detrazione quando le spese sono effettivamente sostenute, inerenti e funzionali all'attività economica.

  • Codice civile, art. 2424, e OIC 24

    Le migliorie su beni di terzi possono essere contabilizzate tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo minore tra la loro utilità futura e la durata residua del contratto di locazione.

  • Legge n. 724 del 1994, art. 30

    La disciplina delle società non operative può essere disapplicata quando l'inattività o il mancato conseguimento dei ricavi minimi dipendano da circostanze oggettive, come la ristrutturazione e l'inagibilità dell'immobile.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 8

    L'interpello disapplicativo non costituisce necessariamente una condizione assoluta per far valere in giudizio le ragioni oggettive che giustificano la disapplicazione della disciplina antielusiva.

  • Principio di neutralità dell'IVA e giurisprudenza della Corte di giustizia UE

    Il diritto alla detrazione spetta quando il soggetto passivo dimostra, anche tramite elementi obiettivi, l'intenzione di utilizzare beni o servizi per operazioni economiche soggette a IVA. Anche le attività preparatorie e gli investimenti effettuati prima dell'avvio effettivo dell'attività possono rilevare.

Massime di principio

  • Per la detrazione IVA sulle ristrutturazioni conta soprattutto il nesso concreto tra la spesa e l'attività economica, non la proprietà dell'immobile: il diritto può spettare anche a locatario, affittuario o comodatario.
  • Le spese devono essere effettive, documentate e realmente funzionali all'attività. Se sono fittizie, sproporzionate o inserite in un meccanismo fraudolento, la detrazione può essere negata.
  • L'intenzione di destinare l'immobile all'attività d'impresa deve essere credibile e supportata da elementi oggettivi, quali contratto di disponibilità, autorizzazioni, lavori documentati, progetto aziendale e concreta possibilità di avvio dell'attività.
  • L'assenza temporanea di operazioni attive non elimina automaticamente il diritto alla detrazione IVA quando dipende da circostanze oggettive, come lavori di ristrutturazione, inagibilità o investimenti preparatori.
  • L'interpello disapplicativo è uno strumento preventivo utile, ma la mancata presentazione non impedisce necessariamente al contribuente di dimostrare successivamente in giudizio le cause oggettive dell'inattività.
  • La detraibilità IVA va valutata secondo i principi di neutralità e proporzionalità dell'ordinamento unionale, evitando che l'imposta gravi sull'impresa anziché sul consumatore finale.

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