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Legge

L.R. Abruzzo 32/2015

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 32/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il riordino e la riallocazione delle funzioni amministrative provinciali in Abruzzo, trasferendo alla Regione e ai Comuni numerose competenze, con regole su accordi, beni, personale e risorse. Prevede alcune funzioni provinciali residue, disposizioni finanziarie e transitorie, con applicazione progressiva fino al completamento del riordino; alcune norme risultano poi modificate o abrogate.

Riordino delle funzioni amministrative delle Province in Abruzzo

Riordino delle funzioni amministrative provinciali in Abruzzo

La legge attua la legge n. 56/2014 nel territorio della Regione Abruzzo, ridisegnando l’allocazione delle funzioni amministrative tra Regione, Province e Comuni. Il provvedimento mira a favorire gestione associata, semplificazione istituzionale, riallocazione delle competenze e miglioramento dei servizi a cittadini e imprese.

Finalità e criteri generali

Il riordino è impostato secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, tramite concertazione e leale collaborazione tra istituzioni e autonomie locali. La Regione promuove:

  • l’individuazione delle funzioni non fondamentali e la loro allocazione all’ente più idoneo;
  • forme di avvalimento, delega e gestione associata;
  • uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio regionale;
  • esercizio associato di specifiche funzioni da parte di Province e Comuni;
  • eventuale soppressione di funzioni;
  • razionalizzazione delle partecipazioni societarie provinciali.

Funzioni trasferite alla Regione

Alla Regione sono trasferite numerose funzioni prima esercitate dalle Province, tra cui in particolare:

  • valorizzazione dei beni culturali e biblioteche di enti locali e di interesse locale;
  • espropriazione per pubblica utilità, con alcune esclusioni;
  • agricoltura e forestazione;
  • risorse idriche e difesa del suolo, salvo i compiti trasferiti ai Comuni;
  • vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, ferme le competenze comunali;
  • formazione e orientamento professionale;
  • industria, artigianato e commercio;
  • caccia e pesca nelle acque interne;
  • ristoro dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche;
  • protezione della flora e della fauna;
  • servizi sociali, con le eccezioni previste per i Comuni;
  • emigrazione;
  • edilizia residenziale pubblica;
  • energia, con l’eccezione delle funzioni provinciali in materia di controllo impianti termici e controlli sulla certificazione energetica;
  • attività estrattive;
  • protezione civile;
  • tutela ambientale;
  • turismo, con esclusione delle funzioni trasferite ai Comuni.

Per effetto del trasferimento, la Regione acquisisce anche la competenza ad applicare le sanzioni amministrative regionali con introito dei relativi proventi.

Funzioni trasferite ai Comuni

Ai Comuni, singoli o associati, sono attribuite funzioni provinciali in materia di:

  • assistenza scolastica e diritto allo studio;
  • non vedenti e non udenti;
  • turismo limitatamente alle agenzie di viaggio e turismo;
  • sport;
  • difesa del suolo e risorse idriche per polizia idraulica, pronto intervento e alcune opere idrauliche.

Per assistenza scolastica e non vedenti/non udenti è prevista la gestione secondo specifiche modalità organizzative e la copertura finanziaria integrale da parte della Regione, da definire con successivi accordi e legge regionale. Le funzioni in materia di turismo e sport sono state direttamente trasferite ai Comuni dal 1° gennaio 2017 senza nuovi o maggiori oneri regionali.

Funzioni provinciali residue in materia di energia

Le Province conservano, in forma singola o associata e nel rispetto della potestà regolamentare regionale:

  • il controllo degli impianti termici;
  • i controlli sulla qualità del servizio di certificazione energetica.

Servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro

La disciplina dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro è rimessa a specifici accordi, stipulati e recepiti secondo le procedure previste dalla legge, nel rispetto della convenzione tra Ministero del lavoro e Regione Abruzzo e della normativa statale vigente.

Personale di polizia provinciale

Per le attività di vigilanza e controllo connesse alle funzioni trasferite alla Regione, quest’ultima può avvalersi del personale dei corpi e servizi di polizia provinciale individuato negli accordi. Gli introiti derivanti da tali attività sono versati annualmente dalle Province alla Regione.

Accordi, linee guida e decorrenza del trasferimento

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale adotta linee guida per definire criteri, modalità e termini degli accordi necessari al trasferimento di funzioni, beni, personale e risorse. Gli accordi possono prevedere il trasferimento graduale di una o più funzioni.

Gli accordi:

  • per il trasferimento alla Regione sono recepiti con legge regionale, salvo i casi senza oneri regionali o coperti da stanziamenti di bilancio, in cui basta una deliberazione di Giunta;
  • per il trasferimento ai Comuni sono recepiti dagli organi provinciali e comunali competenti;
  • sono trasmessi al Ministero dell’interno quando previsto.

Beni, risorse, rapporti attivi e passivi

Entro sei mesi dal recepimento degli accordi, Regione, Province e Comuni adottano i provvedimenti per il trasferimento di beni, risorse strumentali e successione nei rapporti attivi e passivi.

Sono esclusi, tra l’altro:

  • residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014;
  • debiti e crediti per prestazioni già scadute prima del trasferimento;
  • rapporti passivi derivanti da fatti o omissioni commessi nell’esercizio delle funzioni trasferite;
  • i procedimenti già avviati e le opere/interventi per i quali sia già iniziato il procedimento di affidamento, che restano in capo alle Province;
  • progetti e attività in corso all’entrata in vigore per cui siano stati concessi finanziamenti o sia stata attribuita la qualità di soggetto attuatore alle Province.

Per la conclusione di tali attività restano disponibili alle Province le risorse già assegnate da Regione, Stato o UE.

Partecipazioni societarie e finanziamenti

La Regione subentra, sulla base degli accordi, nelle partecipazioni societarie e negli altri enti partecipati dalle Province che svolgono attività connesse alle funzioni trasferite, salvo quelli in scioglimento o liquidazione o per i quali ne ricorrano i presupposti. Il trasferimento della funzione può costituire titolo per la revoca di finanziamenti regionali, se non ricorrono le ipotesi di salvaguardia previste.

Personale e ricollocazione

La legge disciplina l’uso di specifici stanziamenti regionali per le procedure di trasferimento del personale provinciale e autorizza variazioni di bilancio per la corretta imputazione degli oneri del personale trasferito. È previsto inoltre che, per la conclusione delle attività residue, le Province possano avvalersi del personale trasferito alla Regione secondo gli accordi.

Misure urgenti per il trasporto e l’assistenza scolastica degli studenti disabili

Per il bilancio 2015 viene disposto un incremento di 1.200.000 euro per il trasferimento alle Province destinato al trasporto e all’assistenza scolastica degli studenti disabili delle scuole superiori e dell’università, con corrispondente riduzione del fondo regionale per prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale. Per gli anni successivi al 2015, la Regione deve garantire, con la legge di stabilità regionale e tenendo conto di eventuali risorse vincolate statali, le risorse necessarie alla copertura di tali servizi e degli altri servizi connessi alle funzioni trasferite ai Comuni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.

Regime transitorio e adeguamento normativo

Fino alla data di effettivo trasferimento stabilita negli accordi, le Province continuano a esercitare le funzioni amministrative già attribuite o esercitate prima della legge. Entro sei mesi dall’entrata in vigore delle leggi o atti che recepiscono gli accordi, la Giunta regionale deve proporre gli adeguamenti legislativi e programmatori necessari.

Clausola valutativa e vigenza

La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio una relazione annuale sullo stato di attuazione del riordino fino al suo completamento. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT.

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