Sentenza del 11/10/2016 n. 698 - Comm. Trib. Prov. Brescia
ACCISE - Istanza di rimborso - Traslazione onere - Soggetto legittimato a proporre l'istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istanza di rimborso è stata respinta, poiché il soggetto richiedente aveva traslato l'onere delle accise sul proprio cliente e non risultava quindi effettivamente inciso dal pagamento. Il diritto al rimborso spetta solo a chi abbia sopportato definitivamente il costo dell'imposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimazione a contestare la corretta applicazione delle accise e a chiederne il rimborso. Il primo acquirente è legittimato soltanto se dimostra che l'onere economico dell'accisa è rimasto effettivamente a suo carico. Se invece ha trasferito tale onere al proprio cliente, non può ottenere il rimborso, poiché riceverebbe una somma senza aver sostenuto il relativo costo, realizzando un ingiustificato arricchimento.
Massime di principio
- In materia di accise, la legittimazione al rimborso presuppone non solo il pagamento formale dell'imposta, ma anche l'effettivo sostenimento del relativo onere economico.
- Il soggetto che trasferisce l'accisa al cliente non può normalmente chiederne il rimborso, perché il rimborso determinerebbe un arricchimento privo di giustificazione.
- Per valutare una richiesta di rimborso occorre verificare la traslazione dell'imposta lungo la catena commerciale e individuare chi abbia sopportato il costo finale.
- La mera qualità di soggetto obbligato al versamento o di primo acquirente non è sufficiente: il richiedente deve dimostrare di essere il soggetto economicamente inciso.
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