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Sentenza

Sentenza del 25/06/2020 n. 1947 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Processo telematico - Notifica del ricorso a mezzo pec da parte del difensore prima dell'entrata in vigora del processo telematica - Inesistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notifica via PEC del ricorso è stata qualificata come inesistente, poiché eseguita prima che entrasse in vigore la disciplina che consentiva le notificazioni telematiche tra le parti. Il testo fornito non indica ulteriori dettagli sull'esito processuale, sulle spese o su eventuali importi.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità della notifica del ricorso tributario effettuata via PEC dal difensore del contribuente prima dell'entrata in vigore della disciplina del processo tributario telematico. Il ricorrente ha utilizzato una modalità di notificazione che, in quel momento, non era ancora consentita.

Norme richiamate

  • Art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 9, comma 10, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    Il codice del processo tributario al comma 3 dell'articolo 16 bis, introdotto dall'articolo 9 comma 10 del decreto legislativo n. 156/2015, consente di effettuare tramite Pec anche le notifiche tra le parti.

    La disposizione attribuisce rilevanza alle notificazioni via PEC tra le parti nell'ambito del processo tributario telematico; secondo il principio riportato, tale modalità non può essere anticipata al periodo precedente all'entrata in vigore della relativa disciplina.

Massime di principio

  • La possibilità di notificare atti tributari via PEC dipende dall'entrata in vigore della disciplina del processo tributario telematico applicabile al caso: non basta che la modalità tecnica sia disponibile.
  • Una notifica via PEC eseguita dal difensore prima dell'efficacia della disciplina che autorizza le notificazioni telematiche tra le parti può essere considerata inesistente, con conseguenze sulla validità dell'instaurazione del giudizio.

Testo integrale

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