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Legge

L.R. FVG 7/2007

Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo.

Normativa regionaleL.R. FVG 7/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 7/2007 modifica la disciplina del commercio e del turismo contenuta nelle leggi regionali n. 29/2005 e n. 2/2002. Interviene su requisiti per l’attività commerciale e di somministrazione, orari e chiusure festive, vendite promozionali, ambiti territoriali e organi consultivi; in ambito turistico aggiorna requisiti, classificazione, subingressi e servizi accessori nelle strutture ricettive. Contiene norme transitorie soprattutto per il 2007 e per classificazioni dal 1° luglio 2007.

Modifiche in materia di commercio e turismo

Modifiche in materia di commercio e turismo

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 12 aprile 2007, n. 7 interviene in modo puntuale sulla disciplina del commercio e del turismo, modificando le leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2. Il provvedimento aggiorna regole su requisiti, orari, vendite promozionali, pianificazione commerciale, classificazione delle strutture ricettive e alcuni aspetti organizzativi del settore turistico.

Disciplina del commercio: ambito, requisiti e attività consentite

La legge amplia e precisa l’ambito della normativa commerciale regionale. Vengono ricompresi, tra i prodotti richiamati nella disciplina, anche i materiali elettrici dell’edilizia e gli elettrodomestici.

Per l’esercizio dell’attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari è richiesto il solo possesso dei requisiti morali. È inoltre soppressa la previsione relativa all’iscrizione al REC ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

La rubrica della disposizione sui requisiti viene riformulata in “requisiti morali e condizioni ostative” e tali requisiti/condizioni sono estesi anche all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Farmaci e comunicazioni obbligatorie

Nel territorio regionale la vendita dei farmaci individuati dal decreto-legge n. 223/2006 avviene secondo le modalità previste per una specifica tipologia di esercizio commerciale, con distinzione dei requisiti soggettivi:

  • i requisiti del decreto-legge sono richiesti solo al farmacista;
  • i requisiti regionali dell’articolo 7 restano in capo al titolare.

La mancata comunicazione è sanzionata ai sensi della disciplina regionale richiamata.

Orari, chiusure obbligatorie e deroghe festive

La disciplina sugli orari degli esercizi commerciali viene rivista in modo significativo.

Sono inserite nuove festività tra quelle rilevanti per il programma delle chiusure obbligatorie: 6 gennaio e 1 novembre, oltre a quelle già previste.

Le eventuali chiusure obbligatorie si applicano anche agli esercizi al dettaglio che vendono prevalentemente generi non alimentari; i prodotti per la cura e l’igiene della persona e della casa sono equiparati ai generi alimentari. La prevalenza è definita come attività svolta su almeno il 60% della superficie di vendita autorizzata o denunciata.

Nei centri commerciali al dettaglio e nei complessi commerciali, la prevalenza e l’applicazione delle chiusure si valutano per singolo esercizio. Se la prevalenza non è raggiunta all’interno del singolo esercizio, questo osserva integralmente il programma di chiusure obbligatorie.

Sono esclusi dal regime degli orari gli esercizi con superficie di vendita non superiore a 400 mq, salvo quelli situati nei centri commerciali o complessi commerciali, che restano assoggettati integralmente al regime delle chiusure previste.

Le deliberazioni comunali adottate in materia hanno la medesima efficacia esecutiva dell’ordinanza sindacale. I Comuni possono derogare alla chiusura obbligatoria per comprovate esigenze di pubblico interesse, salvo il divieto di deroga per 1 gennaio, Pasqua, 1 maggio e 25 dicembre. Viene inoltre valorizzato il riferimento alle festività e ricorrenze legate alle tradizioni e agli usi locali.

Pianificazione commerciale, ambiti territoriali e organi collegiali

La normativa interviene sui piani di settore e sugli ambiti territoriali del commercio.

Il Piano di settore deve riprodurre il contenuto degli accordi di programma già esistenti al momento della sua adozione e di cui il Comune sia parte contraente. La congruità commerciale dei piani comunali di settore rispetto al Piano per la grande distribuzione è verificata dalla Direzione centrale attività produttive, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, nell’ambito del procedimento di variante urbanistica.

Per gli ambiti territoriali di cui agli allegati C e D è prevista la possibilità di modifica con decreto del Presidente della Regione, sulla base di un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente Commissione consiliare, garantendo parità di trattamento tra i diversi capoluoghi di provincia.

Viene inoltre ampliata la Conferenza dei Comuni per gli ambiti composti da Comuni non confinanti o appartenenti a Province diverse, includendovi anche tutti i Sindaci dei Comuni capoluogo interessati.

Il Comitato previsto dalla disciplina commerciale viene integrato: aumenta il numero dei componenti indicati nella relativa disposizione e sono disciplinate validità delle sedute, maggioranza deliberativa e prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Vendite promozionali

Le vendite promozionali sono definite come vendite con sconti o ribassi, effettuabili su tutti o parte dei prodotti merceologici per periodi limitati decisi dall’esercente.

La loro effettuazione è vietata nei 40 giorni precedenti l’inizio dei saldi. L’esercente deve comunicarle al Comune con raccomandata A/R almeno 5 giorni prima, indicando data di inizio e durata.

È obbligatoria l’esposizione del prezzo ordinario, dello sconto o ribasso in percentuale e del prezzo finale praticato durante la promozione.

Rapporti con i CAT e titolo autorizzatorio

I Comuni possono anche definire, mediante provvedimenti contrattati con i CAT o i loro centri di coordinamento, gli aspetti attuativi dei titoli autorizzatori.

Turismo: requisiti per le agenzie di viaggio

Per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di agenzia di viaggio e turismo sono richiesti:

  • godimento dei diritti civili e politici;
  • requisiti di onorabilità e capacità finanziaria;
  • requisiti professionali;
  • disponibilità di locali idonei e destinati in via esclusiva all’attività, con separazioni adeguate se si svolgono altre attività;
  • denominazione non confondibile con altre agenzie operanti sul territorio nazionale e con quella di Regioni e Comuni italiani;
  • insegna visibile all’esterno, ove consentita.

Classificazione delle strutture ricettive e delle case e appartamenti per vacanze

La classificazione delle strutture ricettive ha durata quinquennale:

  • per le strutture ricettive, decorre dalla data del provvedimento comunale di classificazione;
  • per le case e appartamenti per vacanze, decorre dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune.

È abrogata la precedente disposizione sul comma 3 dell’articolo 57.

La procedura di riclassificazione viene distinta:

  • per le strutture ricettive, il Comune fornisce la scheda di denuncia almeno 7 mesi prima della scadenza e il titolare/gestore la presenta 6 mesi prima, con eventuali documenti sulle modifiche intervenute;
  • se non vi sono modifiche, è sufficiente una dichiarazione di mancata variazione;
  • per le case e appartamenti per vacanze, il Comune fornisce la dichiarazione almeno 7 mesi prima e il titolare/gestore la presenta entro la scadenza del periodo di validità, con eventuale dichiarazione di non intervenuta modifica.

Servizi accessori nelle strutture ricettive

All’interno delle strutture ricettive, la messa a disposizione di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, quando ha funzione meramente accessoria e complementare, non richiede la presenza di personale con qualifica di estetista né un’autonoma autorizzazione comunale. Resta però fermo l’obbligo di informare i clienti sulle corrette modalità di utilizzo, controindicazioni e precauzioni, anche mediante cartelli e personale addetto alla vigilanza.

Non è inoltre soggetta ad autonoma autorizzazione comunale l’apertura di aree con attrezzature ginnico-sportive all’interno delle strutture ricettive.

Subingresso nelle strutture ricettive

Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive è soggetto a denuncia di inizio attività e comporta il trasferimento dell’esercizio al subentrante, se è provato il trasferimento effettivo dell’azienda e se il subentrante possiede i requisiti morali e professionali richiesti.

Per il subingresso per atto tra vivi, la denuncia va presentata entro 90 giorni dal trasferimento. Per il subingresso per causa di morte, la denuncia va presentata entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo; entro tale termine devono essere conseguiti anche i requisiti morali e professionali. In quest’ultimo caso è consentita la prosecuzione provvisoria dell’attività fino alla regolarizzazione.

La disciplina precisa inoltre i casi in cui il trasferimento è rilevante ai fini dell’applicazione della norma e prevede che, se l’erede o donatario è privo dei requisiti, possa solo trasferire l’azienda a terzi. Nei casi di gestione temporanea, la denuncia resta valida fino alla scadenza contrattuale della gestione e, alla cessazione, va presentata una nuova denuncia entro 90 giorni.

Punteggi e requisiti per le case e appartamenti per vacanze

Viene sostituita la tabella di punteggio relativa alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze, con criteri più dettagliati su:

  • tipologia del fabbricato;
  • ubicazione rispetto a spiagge, impianti di risalita e centri storici;
  • stato dell’immobile e dell’alloggio;
  • piano dell’alloggio;
  • arredamento;
  • impianti;
  • dotazioni e servizi accessori.

Sono attribuiti punteggi anche a elementi quali climatizzazione, connessione internet, doppi o tripli servizi, garage, piscina, giardino, posto barca e altri servizi.

Disposizioni transitorie e decorrenze

Per il 2007 sono previste deroghe temporanee:

  • le deliberazioni della Conferenza dei Comuni possono essere revocate o modificate anche prima di un anno dalla loro adozione;
  • la Conferenza dei Comuni si svolge entro il primo semestre 2007;
  • il termine per le deliberazioni comunali di competenza è prorogato al 30 settembre 2007.

Il Comitato previsto dalla disciplina commerciale è integrato nella nuova composizione. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge si procede alla riclassificazione dei Comuni inclusi negli allegati C e D secondo la nuova procedura regolata dall’articolo 30 bis.

Per il turismo, la nuova durata quinquennale della classificazione si applica anche alle classificazioni già in essere al momento dell’entrata in vigore. La nuova tabella di punteggio per le case e appartamenti per vacanze si applica alle classificazioni presentate dal 1° luglio 2007; chi abbia già presentato la dichiarazione dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 29/2005 può ripresentarla dal 1° luglio 2007 secondo la nuova disciplina.

La disciplina previgente sulla riclassificazione continua ad applicarsi alle strutture e alle case e appartamenti per vacanze il cui quinquennio di validità scade il 31 dicembre 2007.

Spesa per progetti interregionali

Per i progetti interregionali previsti dalla legislazione nazionale sul turismo e per le quote comuni conferite da altre Regioni e Province autonome partecipanti, è autorizzata una spesa di 75.000 euro come anticipazione dell’utilizzo di risorse già versate dai cofinanziatori e già introitate nel bilancio regionale, ma non ancora iscritte nello stato di spesa.

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