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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24298/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contestazione della legittimità dell'atto di irrogazione di sanzioni tributarie relativo all'ICI per l'anno 2005. Sequenza: avviso di accertamento originario notificato il 25/11/2010 (che non quantificava le sanzioni), avviso di rettifica notificato il 05/05/2011 (migliorativo per la contribuente), atto di irrogazione delle sanzioni spedito per la notifica il 30/12/2011 e ricevuto il 03/01/2012. Il ricorrente deduceva la decadenza del potere sanzionatorio ai sensi della L. n. 296/2006, art. 1, c. 161 (termine quinquennale, scaduto il 31/12/2010) e denunciava nullità/violazioni processuali e di disciplina civilistica connessa alla presunta sostituzione/annullamento dell'avviso originario da parte del secondo avviso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo (decadenza) ritenendolo fondato, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente. La Corte ha ritenuto che l'atto di irrogazione delle sanzioni notificato nel 2011/2012 era soggetto al termine decadenziale quinquennale previsto dalla L. n. 296/2006, art. 1, c. 161, e che tale termine era ormai decorso; la relativa impugnazione è quindi stata accolta. Sono compensate tra le parti le spese dei gradi di merito; il Comune di Fiumicino è condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della ricorrente in € 7.000,00 per compensi professionali e € 200,00 (voce residua).

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161

    "Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento" avrebbe dovuto essere eseguito e "Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni."

    Stabilisce il termine di decadenza quinquennale per l'esercizio dell'azione impositiva e dispone che le sanzioni tributarie devono essere contestate o irrogate entro lo stesso termine; nella fattispecie il termine era scaduto prima dell'adozione dell'atto sanzionatorio.

  • D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16

    Disciplina la procedura di contestazione/irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie. La Corte osserva che l'utilizzo della procedura ex art. 16 non muta il dies a quo della decadenza fissata dalla normativa sui tributi locali: se l'atto di irrogazione non è contenuto nel primo avviso tempestivo, la successiva contestazione tardiva è inefficace per decadenza.

  • D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17

    Prevede modalità alternative di irrogazione delle sanzioni (anche con l'atto di accertamento o con iscrizione a ruolo). Anche la possibilità di collegare la sanzione al procedimento di accertamento non consente, di per sé, di aggirare il termine decadenziale previsto per l'esercizio del potere impositivo e sanzionatorio.

  • D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, comma 1

    Richiamato per confermare che lo stesso termine di decadenza è previsto anche nel d.lgs. 472/1997; il termine è unico e vincolante per l'esercizio dell'azione impositiva e sanzionatoria sui tributi locali.

  • Art. 112 c.p.c.

    Norma processuale invocata dal ricorrente per censurare presunte omissioni della motivazione della sentenza di merito; la Corte di legittimità ha ritenuto comunque risolutivo il primo motivo di decadenza e ha deciso la causa nel merito, assorbendo le censure processuali.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4

    Norme di legittimità invocate per i motivi di cassazione: n.3 per violazione di legge, n.4 per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto fondato il motivo di cui al n.3 relativo alla decadenza e ha perciò assorbito gli altri motivi.

  • Art. 12 disp. prel. cod. civ.; artt. 1362 e 1366 cod. civ.; d.l. n. 564/1994, art. 2‑quater conv. in l. n. 656/1994; d.m. n. 37/1997

    Voci richiamate dal ricorrente per sostenere l'inesistenza/nulità dell'atto presupposto (argomentazioni civilistiche e di interpretazione degli atti amministrativi). La Corte non ha ritenuto necessario esaminare approfonditamente tali censure, avendo risolto la controversia sul punto della decadenza del potere sanzionatorio.

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative tributarie devono essere contestate o irrogate entro lo stesso termine quinquennale previsto per l'esercizio del potere impositivo sui tributi locali (L. n. 296/2006, art. 1, c. 161).
  • Se l'atto di irrogazione delle sanzioni non è contenuto in un avviso di accertamento tempestivamente notificato, una successiva rettifica migliorativa dell'accertamento non rinnova né prolunga il termine di decadenza per l'irrogazione delle sanzioni.
  • La procedura prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 472/1997 è uno strumento procedurale per contestare/irrogare sanzioni, ma non incide sul computo del termine decadenziale stabilito dalla legge sui tributi locali.
  • In casi di contestazione di decadenza è essenziale verificare le date di notifica e il contenuto formale degli atti: la tempestività dell'avviso che contiene espressamente la contestazione/sanzione è determinante.
  • Un motivo fondato di decadenza può assorbire altri motivi processuali o sostanziali; in molti casi la decisione di merito può essere resa senza ulteriori accertamenti di fatto.

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