Sentenza n. 12167/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA - dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, laddove è previsto all’art. 7, co. 4, lett. e), punto i) che “Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026. Analogamente, possono essere inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico, coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 30 giugno 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate tramite “istanze online” a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2026 e fino alle 23.59 del 2 luglio 2026. Il mancato conseguimento del titolo o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento con le modalità e le tempistiche sopra indicate comporta l’esclusione dalla prima fascia, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti”; - del D.P.C.M. 4 agosto 2023, nella parte in cui, all’art. 7, commi 4 e 5, prevede che “4. Possono accedere all'offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo. 5. Possono, altresì, accedere all'offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l'accesso è subordinato al conseguimento di centottanta CFU. Ferma restando l'iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, l'offerta formativa di cui al presente comma è fruita in forma aggiuntiva rispetto alle attività formative curricolari, fermi restando il rispetto degli obiettivi formativi specifici dei medesimi corsi di studio e il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei relativi ordinamenti didattici.”; - del Calendario Didattico dell’Accademia delle Belle Arti di Viterbo, laddove è previsto lo svolgimento dell’esame abilitante finale in data 28.06.2026; - del Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Accademia delle Belle Arti di Viterbo, nella parte in cui dovesse risultare lesivo degli interessi del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte relativa al termine del 30 giugno 2026 per il conseguimento dei titoli utili all'inserimento con riserva nella prima fascia GPS, nonché il calendario didattico dell'Accademia di Belle Arti di Viterbo recante la data dell'esame abilitante finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la disciplina ministeriale sulle GPS, deducendo l'irragionevolezza del termine del 30 giugno 2026 per il conseguimento dell'abilitazione o della specializzazione, in quanto non coordinato con i calendari accademici e particolarmente pregiudizievole per chi, a seguito dell'annullamento di precedenti titoli conseguiti presso un'accademia di belle arti, abbia dovuto intraprendere un nuovo percorso formativo. Ha dedotto la violazione dei principi di uguaglianza e di legittimo affidamento, nonché la sproporzione del pregiudizio derivante dall'esclusione dalla prima fascia GPS per un ulteriore biennio. Con un secondo motivo ha contestato il calendario dell'Accademia di Belle Arti di Viterbo, ove l'esame abilitante finale era fissato al 28 giugno 2026, chiedendo di poter sostenere l'esame prima del conseguimento del diploma di laurea di secondo livello, che costituiva requisito per l'accesso all'esame, o comunque di adeguare il calendario alle scadenze delle GPS.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha escluso che esistesse una norma impositiva di una disciplina speciale per i soggetti colpiti dall'invalidazione dei titoli conseguiti presso l'accademia di Agrigento. La fissazione di un termine uniforme per tutti gli aspiranti costituisce esercizio della discrezionalità amministrativa ed è giustificata dalla necessità di esaminare le domande, chiudere le graduatorie in tempo utile per le nomine di agosto e assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico. Il termine non è stato ritenuto arbitrario né manifestamente illogico, anche perché il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di una data alternativa obbligata. Non è stata ravvisata violazione dell'art. 3 Cost., poiché tutti gli aspiranti sono assoggettati al medesimo termine e le conseguenze sfavorevoli dipendono dalla situazione individuale del ricorrente; inoltre, non è stato dimostrato che il mancato conseguimento del titolo entro il termine dipendesse esclusivamente dall'annullamento del precedente titolo, essendo il nuovo percorso stato intrapreso nel 2024 e dipendendo la sua durata anche dall'organizzazione formativa scelta. Quanto al secondo motivo, il calendario accademico è stato qualificato come atto organizzativo autonomo, adottato per tutti gli studenti, e non sussiste un obbligo dell'accademia di adeguare le proprie sessioni alle scadenze delle GPS. Il giudice amministrativo non può sostituire il requisito legale del possesso del titolo di laurea di secondo livello, necessario per sostenere l'esame finale, con una deroga individuale. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia e delle vicende personali del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ritenuta possibile per l'assenza di controinteressati, la non necessità di motivi aggiunti e la maturità della causa.
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza non impone di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli derivanti da vicende individuali quando la disciplina applicata prevede un termine uniforme per tutti gli aspiranti.
art. 7, commi 4 e 5, D.P.C.M. 4 agosto 2023
4. Possono accedere all'offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo. 5. Possono, altresì, accedere all'offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo.
La disposizione è richiamata nell'ambito della disciplina dei percorsi formativi e dei relativi requisiti di accesso; il giudice non ha ritenuto possibile derogare al requisito del titolo di studio necessario per l'esame finale.
art. 7, comma 4, lett. e), punto i), O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026
La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 30 giugno 2026.
Il termine uniforme del 30 giugno 2026 per il conseguimento e la comunicazione del titolo è stato ritenuto legittimo, non manifestamente illogico e funzionale alla chiusura delle GPS e alle successive nomine.
Massime di principio
- Nelle procedure di formazione delle graduatorie per il reclutamento scolastico, l'amministrazione può fissare termini uniformi per tutti gli aspiranti quando siano funzionali alla verifica delle domande, alla chiusura delle graduatorie e all'ordinato avvio dell'anno scolastico, salvo che il termine risulti manifestamente illogico o sia dimostrata l'esistenza di una data alternativa obbligata.
- La precedente lesione subita da una categoria di aspiranti, anche se derivante dall'invalidazione di titoli precedentemente conseguiti, non comporta automaticamente l'obbligo dell'amministrazione di introdurre una disciplina derogatoria o termini individuali nelle successive procedure di reclutamento.
- Non viola il principio di uguaglianza una disciplina che assoggetta tutti gli aspiranti al medesimo termine, anche se le conseguenze concrete risultano più gravose per chi si trova in una situazione personale particolare; le disparità derivanti da vicende individuali non sono, di per sé, disparità normative.
- Il calendario accademico rientra nell'autonomia organizzativa dell'istituzione formativa e non deve essere necessariamente coordinato con le scadenze delle graduatorie scolastiche; il giudice amministrativo non può sostituire un requisito legale di accesso a un esame con una deroga individuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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