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Legge

L.R. Sardegna 11/2024

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1988 in materia di organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari

Normativa regionaleL.R. Sardegna 11/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 11/2024 modifica la legge sulle compagnie barracellari prevedendo, in casi di criticità che impediscano il rinnovo del capitano alla scadenza del triennio, una proroga disposta dal sindaco fino a 6 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di scadenza. Nessun nuovo onere finanziario. Vigore dal 22 agosto 2024.

Proroga temporanea dell’incarico di capitano delle compagnie barracellari

Proroga dell’incarico di capitano delle compagnie barracellari

La legge regionale della Sardegna n. 11 del 20 agosto 2024 interviene sulla disciplina dell’organizzazione e del funzionamento delle compagnie barracellari, introducendo una possibilità di proroga temporanea dell’incarico di capitano nei casi in cui il rinnovo non sia immediatamente praticabile.

Ambito applicativo e finalità

La modifica riguarda esclusivamente le compagnie barracellari operanti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. La finalità è consentire la continuità operativa dell’incarico di capitano in presenza di situazioni particolari di criticità che impediscano di concludere per tempo la procedura di rinnovo.

Proroga del mandato del capitano

Alla scadenza del triennio di nomina del capitano, il sindaco può disporre con proprio decreto una proroga dell’incarico quando, per situazioni particolari e di criticità, non sia possibile procedere al rinnovo. La norma richiama espressamente, a titolo esemplificativo:

  • la campagna AIB;
  • eventi calamitosi;
  • urgenze.

La proroga è ammessa entro limiti stringenti:

  • durata massima di 6 mesi;
  • in ogni caso, non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui scade il triennio di nomina.

Obbligo di avvio della nuova procedura

Entro il ventesimo giorno precedente la data fissata per la fine della proroga, l’assemblea dei barracelli deve espletare la procedura prevista dall’articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 25 del 1988, così da assicurare il rinnovo dell’incarico nei tempi utili.

Regime finanziario

La legge stabilisce espressamente che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), quindi il 22 agosto 2024.

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