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Legge

L.R. Sardegna 5/2024

Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali

Normativa regionaleL.R. Sardegna 5/2024Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 5/2024 introduce misure urgenti e temporanee per vietare nuovi impianti di produzione e accumulo da fonti rinnovabili in numerose aree sensibili, in attesa di aree idonee, PRS, strategia sostenibile e aggiornamento del PPR. È stata abrogata dal 6 dicembre 2024; l’art. 3 è stato inoltre dichiarato costituzionalmente illegittimo nel 2025.

Misure urgenti transitorie per la salvaguardia del paesaggio sardo e la localizzazione degli impianti FER

Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali

La legge, applicabile alla Regione autonoma della Sardegna, aveva natura transitoria e urgente. Era finalizzata a tutelare paesaggio, ambiente e beni paesaggistici, disciplinando in via temporanea la localizzazione degli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attesa degli strumenti regionali di programmazione e pianificazione.

Finalità e contesto di applicazione

Il provvedimento mirava a:

  • garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente, anche in rapporto all’art. 9 Cost.;
  • favorire uno sviluppo regolato e armonico degli impianti FER in coerenza con le peculiarità del territorio regionale;
  • operare nelle more dell’approvazione del Programma regionale di sviluppo, dell’aggiornamento della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e del completamento/aggiornamento della pianificazione paesaggistica ed energetica regionale.

La legge si collocava quindi come disciplina ponte, in attesa dell’assetto regionale definitivo in materia di aree idonee e pianificazione territoriale.

Agenzia regionale dell’energia

La Giunta regionale era tenuta, entro 180 giorni dall’entrata in vigore, ad approvare un disegno di legge per istituire l’Agenzia regionale dell’energia. L’ente era destinato all’esercizio delle competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, nonché delle materie connesse di competenza legislativa e amministrativa regionale.

Misure di salvaguardia: divieto di nuovi impianti FER

In attesa della legge regionale sulle aree idonee, del PRS, dell’aggiornamento della strategia per lo sviluppo sostenibile e dell’aggiornamento/adeguamento/completamento del PPR, e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dall’entrata in vigore, erano sottoposti a salvaguardia con divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili i seguenti ambiti:

  • zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F, G e H;
  • aree naturali protette e relative riserve integrali e generali orientate;
  • zone umide Ramsar e aree equivalenti;
  • zone umide in SIC, ZPS, riserve naturali e oasi di protezione;
  • aree della Rete Natura 2000;
  • aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie protette o con presenza accertata di specie tutelate;
  • aree agricole di qualità o di particolare pregio paesaggistico-culturale;
  • aree con dissesto o rischio idrogeologico nei PAI;
  • aree entro 7 km da beni culturali, o entro 1.500 m nelle isole minori;
  • varie aree di cui all’art. 142 e all’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tra cui fasce costiere, laghi, corsi d’acqua, aree montane, parchi, boschi, usi civici, zone archeologiche, fascia costiera, baie e promontori, dune, aree rocciose e oltre 900 metri, grotte, monumenti naturali, zone umide e territori contermini, aree naturalistiche, alberi monumentali, insediamenti storici e altri contesti tutelati;
  • aree entro 7 km, o 1.500 m nelle isole minori, da impianti FER già realizzati o oggetto di istanza autorizzativa alla data di entrata in vigore.

Le misure si applicavano anche alle procedure autorizzative già in corso alla data di entrata in vigore, se riferite alle aree indicate.

Esclusioni dal divieto

Restavano esclusi dal regime di salvaguardia:

  • impianti FER che non comportano consumo di suolo e, per le sole zone omogenee H, se destinati all’autoconsumo o alla valorizzazione del compendio in chiave di sostenibilità ambientale;
  • manutenzione ordinaria, straordinaria e revamping di impianti esistenti;
  • impianti per autoconsumo e quelli inseriti nelle comunità energetiche;
  • impianti in aree libere di lotti già urbanizzati ed edificati, sulla base di piano attuativo, nelle zone D e G;
  • impianti previsti in progetti di trasporto pubblico sostenibile;
  • impianti integrati in opere pubbliche;
  • determinati impianti agrivoltaici in elevazione, con requisiti puntuali di altezza, potenza massima, qualificazione del titolare, operatività aziendale, sede in Sardegna, piano aziendale e regolarità rispetto alle direttive per le zone agricole.

Per gli agrivoltaici contigui erano previste ulteriori cautele contro aggregazioni fittizie, con obbligo di specifica documentazione aziendale anche per le imprese confinanti.

Programmazione regionale e pianificazione

Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore, il Consiglio regionale doveva approvare il PRS; la Giunta regionale doveva aggiornare la strategia per lo sviluppo sostenibile e adottare l’aggiornamento del PPR. Nello stesso termine la Giunta doveva anche aggiornare il Piano energetico ambientale regionale (PEARS).

La legge richiedeva inoltre l’attivazione, con massima urgenza, delle iniziative necessarie per favorire la celere approvazione dei decreti ministeriali previsti dall’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e della conseguente legge regionale sulle aree idonee.

Regime finanziario

Il provvedimento dichiarava che dalla sua attuazione non derivavano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Cessazione di efficacia e obsolescenza

La legge è stata abrogata dal 6 dicembre 2024 dalla legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20. Inoltre, l’art. 3 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nel 2025. Trattandosi di disciplina transitoria, già legata a termini brevi e a un contesto pianificatorio superato, l’atto è oggi da considerarsi obsoleto e privo di utilità applicativa.

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