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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11985/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proponeva impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, riformando il primo grado, aveva rigettato l'opposizione del lavoratore al licenziamento intimato il 21/07/2022. L'addebito principale era l'omessa registrazione di operazioni di cassa (rilascio di scontrini) per importi di modesto valore, accertata tramite società di investigazioni, riepiloghi di fine turno attribuiti al codice identificativo del lavoratore e testimonianze. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: vizio di motivazione (motivazione apparente), erronea valutazione probatoria e uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, omesso esame di fatti decisivi (in particolare la mancata prova di appropriazione delle somme) e violazione delle norme processuali relative alla ripartizione dell'onere della prova e alle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse sufficiente e non affetta da nullità, che la valutazione probatoria non configurasse vizi di carattere logico-giuridico rilevanti per la cassazione e che le omissioni allegate non integrassero un omesso esame di fatti decisivi tale da incidere sulla decisione. La Suprema Corte ha condiviso la valutazione secondo cui le ripetute irregolarità nella registrazione delle operazioni e nel rilascio dello scontrino, connotate dall'elemento doloso, erano idonee a ledere il vincolo fiduciario e a giustificare il licenziamento proporzionato. Ha condannato il ricorrente alle spese di lite e dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza di nullità per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che la norma non trovi applicazione perché la motivazione resa dalla corte territoriale garantiva il minimo richiesto.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    Fondamento di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui è sindacabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduca in una violazione di legge rilevante, non la mera insufficienza dei motivi.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Invocato con riferimento a presunta falsa applicazione delle norme sulla prova e sulle presunzioni; la Corte ha ritenuto che non vi fosse errore di diritto ma solo diversa valutazione del merito, non sindacabile in Cassazione.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per l'allegazione di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che gli elementi rilevanti erano stati considerati e che l'eventuale rinuncia del datore di lavoro a pretendere l'appropriazione non escludeva la rilevanza delle irregolarità rilevate.

  • artt. 2727, 2729, 2697 c.c.

    Norme sul valore probatorio e sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto che le indagini aziendali, i riepiloghi di fine turno e le testimonianze costituivano elementi di prova idonei a sostenere le presunzioni in capo al datore di lavoro e a giustificare il recesso.

  • art. 5 legge 604/1966

    Norma concernente la disciplina del licenziamento individuale; applicata nel senso che il fatto addebitato (omessa registrazione e rilascio di scontrino) può integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo se idoneo a ledere la fiducia.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle spese; la Corte ha considerato il motivo assorbito dall'esito degli altri motivi e lo ha respinto.

  • art. 13 comma 1-quater DPR n.115/2002

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • L'omessa registrazione di operazioni di cassa e il mancato rilascio dello scontrino, se ripetuti e connotati dall'elemento doloso, possono integrare una lesione del vincolo fiduciario tale da giustificare il licenziamento, anche in assenza di prova specifica di appropriazione delle somme.
  • La Cassazione non riesamina liberamente il merito della valutazione probatoria: può censurare solo vizi formali o di motivazione gravi (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile) che risultino dal testo della sentenza impugnata.
  • Le indagini aziendali, i riepiloghi di fine turno attribuiti a un codice identificativo e le risultanze testimoniali, se conformi e concordanti, possono costituire elementi idonei a reggere presunzioni contro il lavoratore.
  • Il riferimento ad altra pronuncia per valutazioni di principio è ammesso purché la decisione del caso concreto esponga comunque le ragioni specifiche e i presupposti fattuali che giustificano l'applicazione del principio.
  • Le doglianze sulle omissioni di fatti decisivi o sulla motivazione devono emergere chiaramente dal testo della sentenza impugnata per poter essere accolte in cassazione; altrimenti il ricorso è destinato a essere respinto.

Testo integrale

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