Cassazione Civile, Ordinanza n. 10023/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo di medici specializzandi ha agito per ottenere il riconoscimento delle differenze economiche e contributive asseritamente dovute per la formazione specialistica, sostenendo che la disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee prevedesse una remunerazione adeguata, incrementabile annualmente con l’indicizzazione e rideterminabile triennalmente, ma che tali meccanismi fossero stati illegittimamente bloccati da successive norme finanziarie. In subordine, ha chiesto il risarcimento del danno per la tardiva e incompleta trasposizione delle direttive comunitarie. Nei motivi di ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle direttive comunitarie e delle norme nazionali di attuazione, sostenendo che il principio di adeguata remunerazione fosse sufficientemente preciso e che il d.lgs. n. 368/1999 avesse solo tardivamente e solo dal 2006-2007 attuato il nuovo sistema, con conseguente diritto alla remunerazione adeguata anche per gli anni precedenti. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme che disciplinavano l’aggiornamento della borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991, contestando il rigetto della domanda di indicizzazione annuale e di rideterminazione triennale per gli anni dal 1992 al 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la giurisprudenza consolidata esclude che la direttiva 93/16/CE abbia introdotto un obbligo nuovo e diverso in punto di misura della remunerazione, essendo la disciplina nazionale del d.lgs. n. 257/1991 già idonea ad adempiere agli obblighi comunitari; il successivo d.lgs. n. 368/1999, operante dal 2006-2007, è stato qualificato come scelta discrezionale del legislatore nazionale non retroattivamente imponibile. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la giurisprudenza consolidata esclude l’aggiornamento annuale e triennale delle borse di studio per effetto delle norme finanziarie che hanno congelato la spesa e escluso l’applicazione dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257/1991. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese di lite e, ritenendo le impugnazioni manifestamente infondate e proposte contro orientamenti consolidati, li ha condannati anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
lire 21.500.000 / lire 21.750.000 circa; incremento annuale dal 1° gennaio 1992 sulla base del tasso programmato di inflazione; rideterminazione ogni triennio con decreto interministeriale
ha introdotto una borsa di studio per i medici specializzandi, ma la successiva giurisprudenza ha ritenuto che l’aggiornamento economico sia stato poi bloccato da norme finanziarie e che non residuasse un diritto all’ulteriore indicizzazione o rivalutazione per i periodi controversi.
d.lgs. n. 368/1999, artt. 37 e ss.
contratto annuale di formazione lavoro, rinnovabile di anno in anno e di durata pari a quella del corso di specializzazione
ha riorganizzato il sistema delle scuole di specializzazione introducendo un contratto di formazione specialistica, ma la sua applicazione è stata differita e la Corte lo ha considerato frutto di scelta discrezionale nazionale, non di un obbligo comunitario immediatamente vincolante.
art. 46, comma 2, d.lgs. n. 368/1999
operatività a partire dall’anno accademico 2006-2007
ha differito l’entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione, senza determinare un tardivo recepimento del diritto dell’Unione.
art. 1, comma 300, L. n. 266/2005
decorrenza dall’anno accademico 2006-2007
ha reso operativo dal 2006-2007 il nuovo meccanismo di trattamento economico degli specializzandi.
art. 7, comma 5, D.L. n. 384/1992 conv. in L. n. 438/1992
norma richiamata tra quelle che hanno disposto il blocco degli incrementi economici previsti per le borse di studio.
art. 32, comma 12, L. n. 449/1997
a partire dal 1998 resta consolidata ... la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ...; conseguentemente, non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991
ha congelato la quota del Fondo e ha escluso l’applicazione degli aggiornamenti previsti dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257/1991, sia per l’indicizzazione sia per la rideterminazione triennale.
art. 36, comma 1, L. n. 289/2002
ha confermato il blocco degli aggiornamenti economici delle borse di studio degli specializzandi.
consente la condanna equitativa della parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore quando l’impugnazione sia connotata da mala fede o colpa grave.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione è già stata decisa in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Le direttive comunitarie che prescrivono una "adeguata remunerazione" ai medici specializzandi non impongono un importo predeterminato, ma lasciano agli Stati membri un margine di discrezionalità nella quantificazione della misura, nei limiti della ragionevolezza e delle compatibilità finanziarie.
- Quando la giurisprudenza di legittimità abbia già stabilito in modo consolidato che una direttiva è stata attuata e che la successiva normativa interna è frutto di scelta discrezionale non retroattiva, è inammissibile il ricorso che chieda di trasformare tale normativa in un obbligo di applicazione retroattiva o di riconoscere un ulteriore diritto risarcitorio sul medesimo presupposto.
- Le norme finanziarie che congelano la quota di spesa destinata a una prestazione pubblica possono escludere, per il periodo di efficacia del blocco, l’indicizzazione automatica e la rideterminazione periodica dell’importo originariamente previsto, se il testo legislativo ha inteso neutralizzare integralmente il meccanismo di aggiornamento.
- In presenza di orientamento nomofilattico stabile e contrario alle censure proposte, il ricorso per cassazione che non offra argomenti nuovi o idonei a rimeditare il precedente indirizzo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- La proposizione di impugnazioni manifestamente infondate e contrastanti con orientamenti consolidati può integrare una condotta sanzionabile ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso dello strumento processuale.
Come è indicizzato
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