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Sentenza

Sentenza n. 947/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina dirigenziale-OMISSIS-in data -OMISSIS- del direttore del settore risorse umane – ufficio personale del -OMISSIS- con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Ufficiale di Polizia Locale (doc. 1); - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e in particolare degli esiti della prova orale del -OMISSIS- (doc. 2), dell'elenco recante l'ordine con cui sono stati esaminati i candidati che hanno superato la prova orale ed i relativi orari di convocazione (doc. 3) e della nomina della commissione esaminatrice (doc. 4); - di ogni altro atto allo stato non conosciuto che abbia inciso negativamente sulla posizione del ricorrente e in particolare dei verbali della prova orale e di ogni altro verbale redatto dal segretario verbalizzante, con riserva di motivi aggiunti. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 novembre 2025: - della determina dirigenziale -OMISSIS- in data -OMISSIS-del direttore del settore risorse umane – ufficio personale del -OMISSIS- con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Ufficiale di Polizia Locale; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e in particolare degli esiti della prova orale del -OMISSIS-, dell'elenco recante l'ordine con cui sono stati esaminati i candidati che hanno superato la prova orale ed i relativi orari di convocazione e della nomina della commissione esaminatrice; - di ogni altro atto allo stato non conosciuto che abbia inciso negativamente sulla posizione del ricorrente e in particolare del verbale della prova orale e di ogni altro verbale redatto dal segretario verbalizzante, con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202501036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura concorsuale per la copertura di tre posti di ufficiale di polizia locale, inclusi la nomina della commissione, lo svolgimento e l’esito della prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, ammesso alla prova orale dopo avere conseguito 22/30 alla prova scritta, è stato dichiarato non idoneo con il punteggio di 19/30, a fronte del punteggio minimo di 21/30 previsto dal bando. Con il ricorso introduttivo ha dedotto: la violazione dell’art. 10, comma 5, del regolamento comunale, sostenendo che la psicologa fosse stata illegittimamente nominata componente effettiva anziché membro aggiunto e che, quindi, la commissione non comprendesse tre componenti esperti nelle materie della polizia locale; la violazione dell’art. 10, comma 11, del regolamento, per la pretesa incompatibilità del comandante della polizia locale, contro il quale era stata proposta una causa di mobbing; la violazione dell’art. 18, comma 6, per l’esame dei candidati secondo un ordine diverso da quello alfabetico e, quanto al ricorrente, neppure coerente con il punteggio della prova scritta; la violazione dell’art. 15, comma 2, perché l’esito della prova orale sarebbe stato pubblicato tre giorni dopo la sessione. Con i motivi aggiunti ha contestato il verbale della prova orale per difetto di istruttoria e motivazione, eccesso di potere per sviamento, sostenendo che l’attribuzione di un voto unico non consentisse di comprendere il peso delle due risposte; ha dedotto inoltre la violazione della disciplina concorsuale e dell’art. 12 d.P.R. 487/1994, nonché perplessità e contraddittorietà, per la rapidità di predisposizione dei quesiti, la loro asserita genericità o non pertinenza e la discordanza tra nove quesiti risultanti dal verbale e dieci quesiti pubblicati sul sito comunale. Ha chiesto principalmente la rinnovazione della propria prova orale e, in subordine, la rinnovazione dell’intera procedura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure e prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari del Comune. Quanto alla composizione della commissione, ha interpretato l’art. 10, comma 5, del regolamento concorsi insieme all’art. 41 del regolamento speciale del Corpo di polizia locale e al bando: poiché la prova orale valutava anche i requisiti psico-attitudinali, ai quali era riservato un terzo del punteggio, la presenza dello psicologo costituiva una professionalità essenziale e poteva avvenire quale componente effettivo. La tesi del ricorrente avrebbe inoltre condotto a una commissione di quattro membri, in contrasto con la previsione di un numero dispari non inferiore a tre. È stata ritenuta irrilevante la diversa composizione adottata in un altro concorso, non riguardante il reclutamento nel Corpo di polizia locale. Quanto alla pretesa incompatibilità del comandante, il TAR ha affermato che le cause di incompatibilità sono tassative e non estensibili analogicamente; la pendenza di una causa di mobbing, proposta contro l’amministrazione e non personalmente contro il dirigente, non integra né una causa pendente rilevante né una grave inimicizia reciproca di origine privata. L’ordine di chiamata dei candidati è stato qualificato come irregolarità meramente formale, non idonea a incidere sull’esito, poiché i quesiti erano estratti a sorte e non era ragionevole ritenere che il maggior tempo asseritamente disponibile avrebbe colmato lacune di preparazione. Anche la pubblicazione dell’esito tre giorni dopo la prova non ha leso interessi giuridicamente tutelati, essendo l’esito formalizzato nel verbale redatto lo stesso giorno, quale atto pubblico fidefaciente. Il voto unico di 19/30 è stato ritenuto intellegibile e legittimo, perché previsto dal regolamento come esito della discussione collegiale e fondato su criteri predeterminati, con punteggi parziali relativi alla conoscenza della materia, alla capacità di sintesi e all’attitudine al ruolo. Infine, la censura sui tempi di predisposizione e sul contenuto dei quesiti è stata giudicata generica e comunque infondata: le domande rivolte al ricorrente erano chiare, pertinenti e coerenti con il profilo concorsuale; la discordanza tra nove e dieci quesiti dipendeva da un errore materiale di scansione, poiché il decimo quesito figurava sul retro dell’ultima pagina dell’allegato. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 5, regolamento comunale dei concorsi

    La Commissione è composta da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, comunque non inferiore a tre, ferma restando la possibilità di integrare la stessa con membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre a specialisti in psicologia e risorse umane.

    La disposizione, letta insieme alla disciplina speciale del Corpo di polizia locale e al bando, non impone che lo psicologo sia soltanto un membro aggiunto quando la prova richieda anche la valutazione psico-attitudinale; in tale ipotesi lo psicologo può essere componente effettivo.

  • art. 41 regolamento speciale del Corpo di Polizia locale

    Il possesso dei requisiti psico-attitudinali è accertato dalla commissione esaminatrice, integrata da personale esperto in valutazione delle competenze trasversali, nell’ambito delle prove oggetto del concorso o selezione.

    La valutazione dei requisiti psico-attitudinali costituisce parte necessaria della selezione per l’accesso al Corpo e giustifica la presenza effettiva di uno specialista nella commissione.

  • art. 10, comma 11, regolamento comunale dei concorsi

    La censura di incompatibilità è stata respinta in applicazione del carattere tassativo delle cause di incompatibilità e dell’assenza, nel caso concreto, di una grave inimicizia rilevante.

  • art. 18, comma 6, regolamento comunale dei concorsi

    La violazione dell’ordine di chiamata previsto dalla disciplina concorsuale, quando non dimostri un’incidenza sostanziale sull’esito della prova, integra una mera irregolarità formale.

  • art. 15, comma 2, regolamento comunale dei concorsi

    Il ritardo nella pubblicazione dell’esito non determina illegittimità quando il risultato sia stato tempestivamente formalizzato nel verbale della commissione redatto il giorno della prova.

  • art. 11, comma 5, regolamento comunale dei concorsi

    La Commissione perviene all'espressione di un voto unico quale risultato di una discussione collegiale.

    Il voto unico è legittimo quando costituisce il risultato della discussione collegiale e viene attribuito sulla base di criteri predeterminati.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla predisposizione dei quesiti, ma la relativa censura è stata respinta perché generica e comunque infondata.

  • art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La mera pendenza di una controversia di mobbing promossa contro l’amministrazione non integra, nei confronti del dirigente chiamato a comporre la commissione, una causa di astensione per causa pendente o grave inimicizia.

Massime di principio

  • Quando una procedura concorsuale per l’accesso a un Corpo di polizia locale prevede la verifica dei requisiti psico-attitudinali come componente significativa della prova, lo psicologo o altro esperto delle competenze trasversali può essere nominato componente effettivo della commissione, anche se non possiede competenze specialistiche nelle materie tecniche della polizia locale, purché la disciplina applicabile e il bando attribuiscano espressamente rilievo a tale valutazione.
  • Le cause di incompatibilità dei componenti delle commissioni concorsuali hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di applicazione analogica. La mera pendenza di una causa di mobbing proposta dal candidato contro l’amministrazione, anche se riferita all’operato del dirigente componente, non integra di per sé una causa di incompatibilità per causa pendente o grave inimicizia, soprattutto quando manchi una controversia personale e una grave inimicizia reciproca di origine privata.
  • La violazione dell’ordine regolamentare o concorsuale di chiamata dei candidati costituisce una mera irregolarità formale se il ricorrente non dimostra una concreta incidenza sullo svolgimento o sull’esito della prova; in particolare, l’ordine di chiamata non incide sull’esito quando i quesiti sono estratti a sorte e non sia ragionevole ritenere che il diverso orario abbia consentito una preparazione ulteriore effettivamente decisiva.
  • Il voto numerico attribuito a una prova concorsuale assolve l’obbligo motivazionale quando la commissione abbia previamente stabilito criteri di valutazione sufficientemente determinati e il punteggio sia riconducibile a tali criteri, anche se il regolamento prevede un voto unico derivante dalla discussione collegiale e non una distinta valutazione per ciascuna domanda.
  • La tardiva pubblicazione dell’esito di una prova concorsuale non determina l’illegittimità della procedura quando l’esito sia stato formalizzato nel verbale redatto il giorno stesso della prova e non sia allegata o provata una concreta lesione di un interesse giuridicamente tutelato del candidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereVizi formali non invalidanti

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