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Provvedimento

Deliberazione n. 497 del 11/09/2025

Provvedimento del 11 settembre 2025

Garante Privacy497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforme digitali senza consenso. L’intervento urgente aveva imposto alle società di impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il Collegio ratifica poi l’atto adottato dal dirigente competente in via d’urgenza.

Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale rientrante nel c.d. revenge porn segnalato dall’interessato

Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per segnalazione di revenge porn

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di un atto urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della disciplina sulle segnalazioni relative al c.d. revenge porn. L’intervento è stato richiesto dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, per prevenire l’eventuale diffusione su piattaforme digitali di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque abbia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito che lo riguarda possa essere inviato, ceduto, pubblicato o diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.

La segnalazione e l’intervento immediato

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle situazioni tutelate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante sulle piattaforme Facebook e Instagram indicate nella segnalazione. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina speciale, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 257 del 4 agosto 2025.

Misure ordinate alle piattaforme

Con il provvedimento urgente è stato ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di:

  • adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Esito finale

Il Garante, nella riunione dell’11 settembre 2025, ratifica il provvedimento d’urgenza n. 257/2025 adottato il 4 agosto 2025 dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria, ma si limita alla ratifica dell’intervento urgente volto a prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Presupposto della segnalazione

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram per prevenire l’eventuale diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Intervento d’urgenza del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 257 del 4 agosto 2025, ordinando a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di impedire l’immediata diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e prescrivendo la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito l’11 settembre 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento urgente n. 257/2025 adottato il 4 agosto 2025 nei confronti delle due società destinatarie.

Come è indicizzato

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