Prescrizioni del Garante n. 124 del 26/02/2026
Provvedimento del 26 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del sistema informativo statistico SISCO relativo alle comunicazioni obbligatorie. A seguito di attività ispettiva, ha rilevato criticità soprattutto sul principio di minimizzazione, sulla pseudonimizzazione e sulla capacità di prevenire singolarità e rischi di reidentificazione, oltre che sul correlato obbligo di accountability e privacy by design/by default. Le contestazioni sul principio di esattezza e sulla conservazione sono state invece superate o ritenute adeguatamente motivate alla luce delle difese e delle misure correttive avviate. Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per le violazioni accertate, ha ammonito il Ministero e ha ingiunto di comunicare entro 120 giorni l’esito delle iniziative per completare la pseudonimizzazione secondaria e le misure automatizzate contro le singolarità.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: trattamento statistico delle comunicazioni obbligatorie nel sistema SISCO, con rilievi su minimizzazione, pseudonimizzazione e accountability
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - trattamento statistico delle comunicazioni obbligatorie nel sistema SISCO
Il provvedimento riguarda il trattamento di dati personali effettuato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ufficio di statistica, nell’ambito del sistema informativo statistico SISCO relativo alle comunicazioni obbligatorie. L’istruttoria trae origine da accertamenti ispettivi del Garante sulle modalità di acquisizione, elaborazione, conservazione e diffusione dei dati per finalità statistiche.
Attività ispettiva e quadro del trattamento
Nel corso dell’ispezione l’Ufficio ha esaminato il flusso dei dati dal repository XML all’area di staging e al database statistico SISCO. Il Ministero ha descritto un sistema che riceve le comunicazioni obbligatorie, ricostruisce i rapporti di lavoro e utilizza i dati per statistiche ufficiali, con conservazione di lungo periodo prevista nel PSN 2023-2025. È emerso che i dati elementari venivano estratti e poi aggregati, ma in fase di staging rimanevano informazioni direttamente o indirettamente riferibili ai lavoratori, compresi dati sulla disabilità ex legge n. 68/1999.
Violazioni contestate dall’Ufficio
Con atto di avvio del procedimento, l’Ufficio ha contestato al Ministero la violazione di:
- principio di minimizzazione, in relazione all’art. 5, par. 1, lett. c) GDPR;
- obbligo di adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 89 GDPR;
- principio di esattezza, art. 5, par. 1, lett. d) GDPR;
- principio di limitazione della conservazione, art. 5, par. 1, lett. e) GDPR;
- accountability e privacy by design/by default, artt. 5, par. 2 e 25 GDPR.
L’Ufficio ha rilevato, in particolare, la presenza di codici progressivi univoci facilmente ripristinabili, la possibile reidentificazione tramite combinazioni di attributi con cardinalità pari a 1, e l’assenza, all’epoca degli accertamenti, di soglie minime efficaci per prevenire singolarità.
Difese del Ministero
Il Ministero ha sostenuto che i dati sulla disabilità non fossero eccedenti, poiché utili per elaborare statistiche sul mercato del lavoro e sulle politiche di inclusione sociale e lavorativa. Ha inoltre rappresentato l’esistenza di controlli ex ante sui dati, l’avvio di una pseudonimizzazione più robusta basata su hashing e chiavi segregate, e la futura implementazione di una procedura automatizzata per rilevare le singolarità. Sul tema della conservazione ha spiegato che il periodo di 192 mesi più 60 mesi aggiuntivi era necessario per ricostruire l’intera vita lavorativa degli individui e garantire la continuità delle serie storiche.
Valutazioni del Garante
Il Garante ha ritenuto che le informazioni sulla disabilità fossero pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità statistiche perseguite, richiamando l’art. 17 del d.lgs. n. 276/2003 e la funzione istituzionale del Ministero nel Sistan. Ha invece confermato la violazione del principio di minimizzazione, osservando che al momento degli accertamenti le misure di pseudonimizzazione e le cautele contro le singolarità non erano ancora adeguate rispetto al rischio di reidentificazione e alla natura dei dati trattati.
In relazione al principio di esattezza, l’Autorità ha preso atto dei controlli semantici già effettuati e delle misure aggiuntive programmate, ritenendo superata la contestazione. Quanto alla conservazione, ha considerato adeguatamente motivato il periodo indicato nella scheda PSN e ha valorizzato la policy del Ministero che prevede anonimizzazione e conservazione aggregata al termine del periodo di retention.
Sul piano dell’accountability e del privacy by design/by default, il Garante ha sottolineato che il titolare deve dimostrare in modo continuo l’idoneità delle misure adottate, soprattutto quando i dati sono aggregati e diffusi, poiché il rischio di reidentificazione può variare e richiede controlli dinamici sulle singolarità e sulle statistiche pubblicate.
Esito del procedimento e misure ordinate
Alla luce della collaborazione prestata e delle misure correttive avviate, il Garante ha qualificato il caso come violazione minore, ma ha comunque dichiarato l’illiceità del trattamento per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. c), par. 2, 25 e 89 GDPR. Ha quindi:
- ammonito il Ministero ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR;
- ingiunto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), di comunicare entro 120 giorni dalla notifica l’esito delle iniziative per completare la pseudonimizzazione secondaria e per rilevare automaticamente le singolarità nel dataset statistico;
- disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
- disposto l’annotazione nel registro interno delle violazioni.
Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria; il Garante ha ritenuto sufficiente l’ammonimento, anche in ragione dell’assenza di precedenti pertinenti, della collaborazione del Ministero e del fatto che non risultavano effetti negativi significativi sugli interessati.
Punti principali
Origine del procedimento e attività ispettiva
Il procedimento nasce da accertamenti ispettivi presso l’ufficio di statistica del Ministero sul trattamento dei dati per finalità statistiche nel sistema SISCO, in relazione ai flussi delle comunicazioni obbligatorie. L’istruttoria ha riguardato il repository XML, l’area di staging e il database statistico, nonché le misure tecniche e organizzative adottate per garantire conformità al GDPR e alle Regole deontologiche per i trattamenti statistici nel Sistan.
Criticità su minimizzazione e dati particolari
Il Garante ha contestato che nel database SISCO confluissero dati personali con codice progressivo univoco facilmente ripristinabile, inclusi dati relativi alla disabilità dei lavoratori, pur non necessari secondo l’impostazione iniziale del trattamento. È stata rilevata anche l’assenza, al momento degli accertamenti, di soglie minime blocanti nelle query e di misure adeguate per gestire le singolarità, con conseguente insufficiente attuazione del principio di minimizzazione e delle garanzie dell’art. 89 GDPR.
Esattezza e conservazione
Sulle contestazioni relative all’esattezza, il Ministero ha documentato controlli semantici ex ante e ha annunciato ulteriori verifiche e incroci con fonti esterne, sicché il rilievo è stato ritenuto superato. Quanto alla conservazione, il Ministero ha giustificato il periodo di 192 mesi più ulteriori 60 mesi previsto nel PSN per la ricostruzione delle serie storiche e della vita lavorativa, producendo anche una policy che prevede anonimizzazione e conservazione aggregata al termine del periodo.
Valutazione finale e misure ordinate
Pur prendendo atto delle misure già avviate, come la pseudonimizzazione primaria e i lavori su quella secondaria, il Garante ha ritenuto non superate tutte le criticità originarie. Ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. c), par. 2, 25 e 89 GDPR, ha ammonito il Ministero ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), e gli ha ingiunto di comunicare entro 120 giorni l’esito delle iniziative correttive.
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