Sentenza del 15/01/2015 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRES - Istanza autotutela - Cessazione della materia del contendere - Automatica compensazione delle spese - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa compensazione automatica delle spese è stata ritenuta illegittima. La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente che ciascuna parte sopporti le proprie spese: il giudice deve effettuare una valutazione concreta, tenendo conto dell’esito sostanziale della controversia e del comportamento delle parti. È stato richiamato il principio già affermato da Cass. n. 1230/2007.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento dell’atto impositivo in sede di autotutela, intervenuto dopo la definizione del giudizio di merito. Il punto controverso era se tale annullamento imponesse automaticamente la compensazione delle spese processuali. La sentenza ha escluso questa automatica conseguenza, ritenendo che essa attribuirebbe ingiustificatamente alla parte pubblica un trattamento privilegiato, in contrasto con i principi di ragionevolezza, parità delle parti e giusto processo.
Norme richiamate
Principi costituzionali di ragionevolezza, parità delle parti e giusto processo
La disciplina delle spese processuali deve applicarsi in modo non discriminatorio e non può riconoscere automaticamente alla parte pubblica un vantaggio privo di giustificazione obiettiva.
Cassazione, sentenza n. 1230/2007
Il richiamo conferma che, in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in autotutela, la regolazione delle spese deve essere valutata dal giudice e non può essere disposta meccanicamente mediante compensazione.
Massime di principio
- L’annullamento dell’atto tributario in autotutela determina la cessazione della materia del contendere, ma non stabilisce automaticamente come debbano essere ripartite le spese.
- La compensazione delle spese richiede una motivazione concreta e non può derivare soltanto dal fatto che il giudizio sia divenuto improcedibile.
- Quando l’Amministrazione annulla l’atto impugnato, il giudice deve valutare anche la soccombenza virtuale, cioè quale parte avrebbe avuto ragione nel merito.
- Non è legittimo accordare alla pubblica amministrazione un trattamento privilegiato nella regolazione delle spese, in assenza di ragioni oggettive.
- In situazioni analoghe, la parte privata può chiedere la condanna dell’Amministrazione alle spese, dimostrando che l’annullamento dell’atto ha sostanzialmente riconosciuto l’infondatezza o l’illegittimità della pretesa tributaria.
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