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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6604/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) per gli anni 2006-2009: la ricorrente sosteneva che la TIA era dovuta solo per le superfici adibite a uffici e servizi e non per le superfici destinate al ciclo produttivo ove si formano rifiuti speciali non assimilabili (in quantità eccedente i limiti del regolamento comunale). Contestava inoltre l'applicazione dell'IVA sugli atti di accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana e ha rinviato la causa alla CTR della Toscana in diversa composizione. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi: (1) la CTR aveva illegittimamente applicato la delibera comunale che disponeva l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a prescindere dalla quantità; una disposizione regolamentare che prescinda dal criterio quantitativo contrasta con l'art. 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 22/1997 e deve essere disapplicata, valutando poi l'eventuale diritto all'esenzione ai sensi dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993; (2) la Corte ha confermato che la TIA, quale variante tributaria della TARSU, è un tributo e non è soggetta ad IVA. La causa è quindi rinviata alla CTR per nuovi accertamenti, anche su prova di produzione/quantità dei rifiuti e sulla sussistenza delle esenzioni o riduzioni tariffarie; spese di giudizio rinviate alla CTR.

Norme richiamate

  • d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), art. 21, comma 2, lett. g)

    L'ente locale può assimilare i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani solo nel rispetto dei principi di qualità e quantità; l'omissione del criterio quantitativo nel regolamento comunale rende illegittima la disciplina regolamentare e la stessa va disapplicata.

  • d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), art. 49, commi 3, 4 e 14

    «la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato ...»; e «sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi»

    La TIA ha carattere 'universale' e si applica a tutti i locali potenzialmente produttivi di rifiuti; è composta da quota fissa e variabile; la riduzione della quota variabile è riconosciuta solo se il produttore prova l'effettivo avviamento al recupero di rifiuti assimilati mediante attestazioni valide.

  • d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    «nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali»

    Le superfici in cui per struttura e destinazione si producono rifiuti speciali non assimilati vanno escluse dal computo della superficie tassabile; però grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione.

  • d.lgs. 2 luglio 1992, n. 546, art. 7

    Le Commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante per la decisione, devono disapplicarlo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

  • DPR n. 633 del 1972 (normativa IVA), art. 3

    La disciplina IVA assoggetta all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a corrispettivo; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la TIA è un tributo e non un corrispettivo per servizio soggetto ad IVA.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2009

    Ha qualificato la TIA/TARSU come tributo, principio seguito dalla Corte di Cassazione per escludere l'assoggettamento della TIA ad IVA.

Massime di principio

  • La TIA è una tariffa di natura tributaria (variante della TARSU) e non è soggetta ad IVA: non può essere qualificata come corrispettivo imponibile quando è prevista come tributo destinato a finanziare il servizio.
  • Le deliberazioni/regolamenti comunali che assimilano rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani devono rispettare i criteri di qualità e quantità prescritti dall'art. 21 del d.lgs. n. 22/1997; l'assimilazione "a prescindere" dalla quantità è illegittima e va disapplicata.
  • Se la regolamentazione comunale di assimilazione viene disapplicata, si applica la disciplina previgente: le superfici dove si formano rifiuti speciali non assimilabili possono essere escluse dalla superficie tassabile ai sensi dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, ma il contribuente deve provare tale situazione.
  • Onere della prova: grava sul contribuente dimostrare, con documentazione idonea (es. MUD, attestazioni di recupero, documenti di conferimento a soggetti autorizzati), la tipologia e la quantità dei rifiuti per ottenere l'esenzione o la riduzione della quota variabile della tariffa.
  • Le Commissioni tributarie hanno il potere/dovere di disapplicare atti amministrativi illegittimi che costituiscono il presupposto dell'imposizione, purché la illegittimità sia dedotta e rilevante per la decisione.

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