Sentenza n. 5477/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti dell’USR Campania che avevano limitato agli studenti destinatari di specifiche misure cautelari la partecipazione alle prove INVALSI e alla sessione straordinaria dell’Esame di Stato, incluso il diniego di accesso alle prove INVALSI opposto al ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, che aveva frequentato l’ultimo anno scolastico 2025/2026 presso l’Istituto “Amerigo Vespucci” di Frattamaggiore, contestava gli atti con cui l’amministrazione, dopo aver negato all’istituto il riconoscimento della parità scolastica, aveva precluso agli studenti la possibilità di sostenere l’Esame di Stato come candidati interni e aveva limitato lo svolgimento delle prove preliminari INVALSI agli studenti già destinatari di provvedimenti cautelari. In particolare, impugnava la nota del 9 giugno 2026, gli atti presupposti e le successive comunicazioni dell’USR, nonché il diniego del 16 luglio 2026 di ammetterlo alle prove INVALSI. La domanda mirava all’annullamento degli atti e alla tutela della possibilità di partecipare, come privatista, alla sessione straordinaria. Il testo non espone analiticamente specifici vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35 c.p.a., poiché il ricorrente, con memoria del 21 settembre 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione; ha inoltre riferito di non essersi presentato alla convocazione per le prove INVALSI fissate per il 17 e 18 settembre 2026. La decisione è stata assunta in applicazione del principio della domanda. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
Ritenuto che, pertanto, debba dichiararsi improcedibile il ricorso ex art. 35 c.p.a., in ossequio al principio della domanda, e che, per la peculiarità della complessiva vicenda, possano compensarsi le spese di lite tra le parti;
La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35 c.p.a., in applicazione del principio della domanda.
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