Cassazione Civile, Ordinanza n. 12448/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato in data 20 ottobre 2014 a un dipendente dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente, in relazione ai fatti oggetto dell'addebito disciplinare, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste. Il lavoratore ha chiesto la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. In primo grado la domanda è stata dichiarata inammissibile perché ritenuta coperta da un precedente giudicato che aveva già dichiarato inammissibili domande volte ad accertare la violazione dell'art. 55-ter e a ottenere il ripristino del rapporto di lavoro. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che la nuova domanda non fosse identica alla precedente e che la riapertura del procedimento disciplinare fosse dovuta anche se nel frattempo fosse intervenuto un giudicato civile sulla legittimità del licenziamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la riapertura non sarebbe obbligatoria quando la legittimità della sanzione disciplinare sia già stata confermata con giudicato civile e che, in ogni caso, dovrebbe prevalere la res iudicata civil-lavoristica; 2) violazione degli artt. 327 c.p.c. e 2909 c.c., deducendo il contrasto della decisione con più giudicati precedenti, compreso quello sulla legittimità del licenziamento e quello di una precedente decisione del 2022 che aveva dichiarato inammissibile una prima domanda del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 impone alla pubblica amministrazione di riaprire il procedimento disciplinare su istanza di parte, entro sei mesi dall'irrevocabilità della sentenza penale assolutoria, per modificare o confermare l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale, anche se sia già intervenuto un giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinare. La disciplina è finalizzata a evitare esiti non coerenti tra procedimento disciplinare e processo penale e non comporta l'automatica caducazione della sanzione, ma solo la riapertura del procedimento. È stato inoltre respinto il richiamo al giudicato civile sulla legittimità del licenziamento, mentre è stata dichiarata inammissibile, per difetto di specificità e localizzazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., la censura relativa alla precedente sentenza del 2022, non adeguatamente trascritta o riassunta nel ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale
in presenza di sentenza penale irrevocabile di assoluzione che escluda che il fatto sussiste, che costituisca illecito penale o che il dipendente lo abbia commesso, l'ufficio competente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo, anche se sia già intervenuto il giudicato civile sulla legittimità della sanzione
art. 360 n. 3 c.p.c.
viene evocato come mezzo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 327 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per dedurre la violazione di pregressi giudicati
art. 2909 c.c.
richiamato dalla ricorrente per dedurre l'efficacia del giudicato sostanziale
art. 653 c.p.c.
la ricorrente sosteneva che non potesse trovare applicazione in presenza di giudicato civile; la Corte, invece, ha ribadito che la riapertura disciplinare segue la disciplina speciale dell'art. 55-ter
art. 366 n. 6 c.p.c.
la censura fondata sulla precedente sentenza del 2022 è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso non trascriveva o riassumeva la decisione e non la localizzava nel fascicolo
art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato solo per escludere l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo nei confronti dell'Agenzia fiscale, in quanto esonerata per legge mediante prenotazione a debito
art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2012
ha esteso alle Agenzie fiscali l'applicazione dell'art. 158 d.P.R. n. 115/2002
art. 158 d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale base dell'esonero delle Agenzie fiscali dal materiale versamento del contributo unificato aggiuntivo
Protocollo 7, art. 4 CEDU
richiamato per escludere il contrasto con il ne bis in idem, in quanto la sanzione disciplinare non è assimilabile a quella penale
Massime di principio
- Quando sopravviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione nei termini previsti dall'art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, la pubblica amministrazione è tenuta a riaprire il procedimento disciplinare su istanza dell'interessato, anche se un giudicato civile abbia già confermato la legittimità della sanzione.
- La riapertura del procedimento disciplinare non determina di per sé l'automatica caducazione della sanzione, ma impone una nuova valutazione dell'ufficio competente, che potrà modificare o confermare l'atto conclusivo in coerenza con l'esito del processo penale.
- Il giudicato civile sulla legittimità del licenziamento disciplinare non prevale, in tale specifica ipotesi, sulla disciplina speciale della riapertura prevista dall'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001.
- Per dedurre in cassazione la violazione di un giudicato, il ricorrente deve indicare e localizzare specificamente la decisione invocata; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
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