Cassazione Penale, Sentenza n. 19031/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura interdittiva (divieto di contrattare con la P.A. per un anno) irrogata alla società ai sensi del D.lgs. 231/2001 per responsabilità amministrativa da reato con reato presupposto l'art. 356 c.p. (frodi nelle pubbliche forniture). La società deduceva violazione e errata applicazione delle norme del D.lgs. 231/2001 (artt. 3,13,24,45), la retroattività della norma che ha inserito l'art. 356 nel novero dei reati presupposto (D.lgs. 75/2020), l'assenza di prova che le condotte successive al 30/06/2020 fossero originate e programmate sin dall'inizio per occultare l'inadempimento, vizio di motivazione circa la natura decettiva delle condotte, insufficienza della gravità indiziaria e del requisito del profitto, errore nella valutazione del rischio di reiterazione e violazione del termine procedurale di cui all'art. 311 c.5‑bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto fondate le censure relative alla motivazione e alla mancata osservanza dei principi fissati nella pronunzia rescindente, constatando che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente dimostrato l'unitarietà, la decettività e la programmazione originaria delle condotte poste in essere dopo l'entrata in vigore della novella (post 30/06/2020). La Corte ha ricordato che, per ricollegare alla responsabilità dell'ente condotte anteriori all'inclusione del reato nel catalogo, è necessario provare che le attività successive fossero sin dall'inizio preordinate a nascondere l'inadempimento e che la consumazione del reato coincida con il momento in cui la P.A. è messa in condizione di verificare l'esecuzione. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e revocato la misura interdittiva applicata alla società.
Norme richiamate
D.Lgs. 231/2001 art.24
Norma richiamata come base per la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; la decisione valuta i limiti di applicazione in relazione al reato presupposto contestato.
D.Lgs. 231/2001 artt. 3,13,24,45
Richiamati dalle censure difensive: art.3 (ambito soggettivo), art.13 (sanzioni), art.24 (misure interdittive) e art.45 (segnalazione all'ANAC/PA). La Corte ne ha considerato l'applicazione alla fattispecie alla luce della prova richiesta per la responsabilità dell'ente.
D.lgs. 75/2020
Novella che ha incluso l'art.356 c.p. tra i reati presupposto per la responsabilità degli enti; la sentenza sottolinea che la sua applicazione non può avere effetto retroattivo se non dimostrando che le condotte successive all'entrata in vigore erano programmate sin dall'inizio per occultare l'inadempimento.
Codice penale art. 356
Delitto di frode nelle pubbliche forniture. La Corte richiama il principio che non basta il mero inadempimento: è necessaria una condotta fraudolenta/decettiva, di malafede, idonea a far apparire l'esecuzione conforme. Inoltre, in prestazioni complesse la consumazione può coincidere con il momento in cui la P.A. può verificare l'esecuzione.
D.Lgs. 231/2001 art.52
Stabilisce che, in materia di misure cautelari per gli enti, si applicano le disposizioni processuali richiamate (uso procedurale richiamato dalla Corte per la valutazione dell'impugnazione).
Cod.proc.pen. art.322 commi 1‑bis e 2
Richiamato in relazione all'impugnazione dei provvedimenti che dispongono misure cautelari per l'ente, come rinvio alle forme e termini procedurali previsti.
Cod.proc.pen. art.310
Norme sui termini e le forme di impugnazione cui si è fatto riferimento per l'impugnazione delle misure interdittive contro l'ente.
Cod.proc.pen. art.311 comma 5‑bis
Censurato dalla difesa per presunta irregolarità procedurale (termine per la celebrazione dell'udienza); la Corte ha ritenuto l'eccezione manifestamente infondata in relazione alle regole di impugnazione previste dal D.Lgs. 231/2001 e dagli artt. richiamati.
Cod.pen. art.131‑bis
Richiamato nella giurisprudenza citata come riferimento sugli effetti della progressività delle prestazioni e sulla configurazione di reati a consumazione prolungata; utilizzato per delineare i criteri interpretativi del momento consumativo del reato.
Cod.proc.pen. art.626
Norma formale richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione della Cassazione (ordine di trasmissione alla cancelleria).
Massime di principio
- Per ricollegare alla responsabilità dell'ente reati introdotti da una novella normativa occorre provare che le condotte posteriori all'entrata in vigore della novella siano state sin dall'inizio programmate per occultare l'inadempimento: la sola prosecuzione temporale non basta.
- La frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non si configura per il mero inadempimento: è necessaria una condotta decettiva e maliziosa idonea a far apparire conforme l'esecuzione (elemento intenzionale e artificio).
- Nelle prestazioni complesse e progressive la consumazione del reato può coincidere con il momento in cui la P.A. è messa nelle condizioni di verificare e controllare l'esecuzione; quindi il collaudo e gli atti formali di verifica della P.A. sono elementi determinanti per stabilire il momento consumativo.
- Per l'adozione di misure interdittive nei confronti di un ente occorre concreta e motivata dimostrazione della gravità indiziaria, dell'unitarietà e della persistenza del comportamento fraudolento e del rischio di reiterazione; valutazioni meramente assertive o basate su elementi non direttamente riferibili all'incolpazione dell'ente non sono sufficienti.
- La retroattività sostanziale dell'inclusione di un reato nel catalogo dei reati-presupposto del D.lgs. 231/2001 è limitata: se le attività successive all'entrata in vigore non risultano programmate ex ante per occultare l'inadempimento, non possono essere efficacemente utilizzate per fondare la responsabilità dell'ente a partire da fatti anteriori.
- In sede cautelare e di riesame la motivazione deve affrontare puntualmente le censure già sollevate e i principi indicati dalla pronuncia rescindente; il mancato confronto con questi profili può determinare l'annullamento della misura.
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