Cassazione Civile, Ordinanza n. 10165/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia riguarda il corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue relativo al periodo 1 gennaio 2007 - 30 aprile 2009. Il consorzio aveva agito contro il Comune e contro la società gestore subentrata nella convenzione per ottenere il pagamento di quanto dovuto in base alla convenzione o per legge, e in subordine il pagamento di una somma quantificata in euro 2.132.000,00 oltre interessi, anche a titolo risarcitorio per l'ingresso nel sistema depurativo di acque meteoriche o di falda. In appello era stata riconosciuta solo una somma inferiore. Il consorzio ha poi proposto revocazione contro la sentenza d'appello che aveva definito il credito, deducendo che la Corte avesse commesso errori di fatto revocatori: avrebbe confuso i volumi effettivamente depurati con i volumi fatturati, avrebbe richiamato una tariffa media di depurazione come se fosse stata determinata dal CTU benché il CTU non avesse mai fissato una tariffa media ma tariffe annuali, avrebbe errato nell'indicare i dati numerici dei volumi e avrebbe trasformato una questione di errore percettivo in una questione di valutazione giuridica o di merito. La Corte di merito aveva rigettato la revocazione ritenendo che si trattasse, in sostanza, di contestazioni su punti controversi o su valutazioni tecniche. In cassazione il ricorrente ha censurato tale impostazione sostenendo che non si trattava di rivalutazione del merito ma di veri e propri errori di percezione del dato probatorio e del contenuto della CTU, decisivi ai fini della quantificazione del corrispettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, nei limiti indicati in motivazione, osservando che nella sentenza oggetto di revocazione la Corte d'appello aveva effettivamente travisato il contenuto della CTU e del compendio probatorio, attribuendo alla consulenza una tariffa media di depurazione che non era stata mai indicata e associando al criterio del depurato il dato numerico del fatturato. Ha qualificato tali errori come svista percettiva decisiva, emendabile con il rimedio della revocazione, e ha quindi accolto il ricorso, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione per un nuovo esame, con regolazione anche delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura di omesso esame è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte ha ricondotto il nucleo della doglianza non all'omesso esame di un fatto decisivo, bensì a un errore percettivo del giudice
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per denunciare violazione dei canoni interpretativi e falsa applicazione della disciplina dell'errore revocatorio
art. 12 preleggi
richiamato come canone interpretativo del provvedimento e della domanda, ma la Corte ha valorizzato soprattutto la falsa percezione del dato probatorio
artt. 1362 ss. c.c.
richiamati dal ricorrente per contestare l'interpretazione della domanda e della sentenza, ma la decisione ha ruotato sull'errore di fatto revocatorio
art. 186-quater c.p.c.
menzionato nel racconto della vicenda processuale come base dell'ordinanza richiamata dalle parti
art. 395 c.p.c.
richiamato implicitamente nella parte sulla revocazione come fondamento del rimedio per errore di fatto
art. 2697 c.c.
non espressamente discusso nella ratio, ma il testo richiama il principio di qualificazione della contestazione sul dato probatorio e sulla sua percezione
art. 91 c.p.c.
non citato espressamente nel dispositivo, ma le spese del giudizio di cassazione sono demandate al giudice di rinvio
Massime di principio
- Integra errore di fatto revocatorio la falsa percezione di un dato probatorio oggettivo, decisivo e non controverso, quando il giudice attribuisca alla consulenza tecnica o agli atti di causa un contenuto diverso da quello effettivo.
- Non è configurabile un semplice errore di giudizio quando la decisione si fonda su un dato numerico o tecnico inesattamente letto o trascritto: in tal caso il vizio è emendabile con revocazione se la svista ha inciso causalmente sulla decisione.
- L'errore revocatorio può consistere anche nell'associazione di un dato quantitativo a un criterio di calcolo diverso da quello effettivamente risultante dagli atti, purché il travisamento riguardi un elemento di immediata percezione e non una valutazione controversa.
- La deduzione che la contestazione riguardi un punto di merito non esclude la revocazione quando il vero vizio denunciato sia l'erronea percezione del contenuto della CTU o degli atti, e non la loro valutazione.
- Se la consulenza tecnica non contiene il valore numerico o la media che il giudice le attribuisce, l'errore di attribuzione del dato può assumere rilievo revocatorio ove sia decisivo per la quantificazione del credito.
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