Sentenza del 19/05/2015 n. 2108 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Medico generico - Distinti ambulatori medici - Non rileva - Miglior esercizio professione - Sussiste - Autonoma organizzazione - Esclusione - Rimborso IRAP - Illegittimità diniego - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di rimborso è stato ritenuto illegittimo. La mera disponibilità o titolarità di due ambulatori distinti non è sufficiente, di per sé, a configurare un'autonoma organizzazione ai fini IRAP. Ne consegue il riconoscimento del diritto del medico al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2008 e 2009, secondo quanto accertato nel giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato i dinieghi di rimborso sostenendo che la titolarità di due distinti ambulatori non integrasse il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto per l'assoggettamento all'IRAP. I due ambulatori costituivano infatti una modalità organizzativa finalizzata al miglior esercizio della professione medica, senza dimostrare l'esistenza di un'organizzazione autonoma eccedente la responsabilità e gli strumenti normalmente necessari per l'attività personale del professionista.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività sia esercitata attraverso un'autonoma organizzazione, intesa come apparato organizzativo ulteriore e non meramente strumentale rispetto all'attività personale.
Massime di principio
- La presenza di più sedi o ambulatori non dimostra automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP: occorre valutare concretamente le dimensioni e le caratteristiche dell'apparato utilizzato.
- Una struttura composta da più locali può costituire semplicemente uno strumento per rendere più efficiente l'attività personale del professionista, senza comportare necessariamente l'assoggettamento all'IRAP.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve dimostrare l'assenza di un'organizzazione autonoma significativa; l'amministrazione non può fondare il diniego sulla sola pluralità degli ambulatori.
- La valutazione deve concentrarsi sull'impiego di personale, beni strumentali e risorse eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio individuale della professione.
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