Cassazione Penale, Sentenza n. 14518/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'istituto della continuazione tra più sentenze penali con condanne per reati commessi tra il 2014 e il 2023 (tra cui truffa, furto, ricettazione, ricorso a più pronunce dei Tribunali di Pistoia, Pisa, Lucca e Livorno). L'istanza mirava a far ricondurre le diverse condotte a un unico progetto criminoso unitario, ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che il ricorrente non avesse allegato elementi fattuali concreti idonei a dimostrare la preventiva e unitaria deliberazione di un programma criminoso; la mera identità o analogia dei titoli di reato, la contiguità temporale o la tipologia degli illeciti sono state ritenute insufficienti a provare un disegno criminoso unitario e possono al più indicare una propensione alla devianza o una abitualità criminosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal condannato e ha confermato il rigetto dell'istanza di continuazione operato dal giudice dell'esecuzione. La Corte ha richiamato e applicato la giurisprudenza consolidata secondo la quale la continuazione richiede la prova positiva e rigorosa di un programma criminoso unitario ed anteriore alla commissione dei reati; ha sottolineato l'onere dell'istante di allegare elementi concreti e specifici (omogeneità del bene protetto, contiguità spaziotemporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.) e ha ritenuto adeguata e non viziata la motivazione del giudice dell'esecuzione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 81, comma 2, come richiedente l'esistenza di un disegno criminoso unitario e preventivo: non può essere sostituito dalla mera propensione del soggetto a commettere reati né dall'analogia o prossimità temporale degli eventi; occorre prova positiva e rigorosa della programmazione unitaria delle condotte
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente (contestata per inosservanza/erronea applicazione): la Corte ha ritenuto che non sia stata violata nella valutazione compiuta in sede di esecuzione e che il ricorso non evidenzi profili procedurali tali da invalidare la decisione impugnata
articoli delle condanne (es. art. 640, 624, 625, 493-ter, 648, 110, 99 c.p.)
Citate per descrivere le fattispecie per le quali il ricorrente è stato condannato; la Corte osserva che la semplice identità o analogia dei reati elencati non costituisce di per sé prova della continuazione
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare che i reati siano stati programmati unitariamente e in anticipo: non basta la somiglianza tipologica o la vicinanza temporale
- L'onere probatorio grava sul richiedente (il condannato): bisogna allegare elementi concreti e specifici – es. preparativi comuni, medesimo modus operandi dettagliato, ruoli ripetuti, collegamenti organizzativi o finanziari – che facciano emergere un piano criminoso unitario
- I fattori utili a valutare la continuazione sono molteplici e vanno valutati congiuntamente: omogeneità del bene giuridico leso, contiguità spaziotemporale, identità delle modalità di esecuzione, sistematicità e abitudini di vita programmate
- La mera tendenza a delinquere o l'abitualità criminosa non equivalgono a una preventiva deliberazione di un unico progetto criminoso e, pertanto, non possono da soli fondare la continuazione
- La valutazione in sede di esecuzione richiede gli stessi standard probatori della fase di cognizione: la motivazione del giudice dell'esecuzione può essere sintetica ma deve mostrare l'assenza di elementi concreti a sostegno della continuazione
- Un consistente intervallo temporale tra le condotte o la mancanza di elementi specifici di collegamento indebolisce significativamente la possibilità di riconoscere la continuazione
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