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Legge

L.R. Toscana 28/2021

Disposizioni in materia di incarichi regionali. Modifiche alla l.r. 5/2008.

Normativa regionaleL.R. Toscana 28/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 5/2008 su nomine e designazioni regionali: introduce elenchi annuali degli incarichi e un elenco elettronico dei revisori legali, disciplina avvisi pubblici, limiti al cumulo e alla reiterazione degli incarichi, sostituzioni rapide e parità di genere. Prevede una fase transitoria fino all’operatività della piattaforma telematica per i revisori legali.

Disposizioni regionali su nomine, designazioni e elenchi degli incarichi in Toscana

Disposizioni in materia di incarichi regionali e modifiche alla l.r. Toscana 5/2008

La legge regionale interviene sulla disciplina toscana delle nomine e designazioni di competenza regionale, aggiornando regole su elenchi degli incarichi, selezione dei candidati, limiti al cumulo, sostituzioni e rappresentanza di genere. Si applica nel territorio della Regione Toscana.

Elenchi regionali delle nomine e designazioni

Entro il 31 ottobre di ogni anno l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, ciascuno per la propria competenza, l’elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell’anno solare successivo. Gli elenchi devono indicare:

  • gli organismi interessati;
  • la fonte normativa dell’incarico;
  • la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell’incarico;
  • i requisiti richiesti;
  • le eventuali incompatibilità specificamente previste;
  • i riferimenti normativi dell’indennità o degli altri emolumenti, se previsti.

Le strutture competenti del Consiglio regionale e della Giunta curano tenuta, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi sui rispettivi siti web. Per gli incarichi la cui durata coincide con la legislatura regionale, l’elenco è pubblicato entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Elenco regionale dei revisori legali

È istituito presso il Consiglio regionale l’elenco regionale dei revisori legali, valido per tutte le nomine e designazioni relative a:

  • incarichi di revisore unico;
  • componenti dei collegi sindacali;
  • componenti dei revisori dei conti.

L’elenco è elettronico e consente, tramite piattaforma telematica, la presentazione e l’aggiornamento della domanda di iscrizione. Le modalità di istituzione e gestione sono definite con provvedimento dell’Ufficio di presidenza. Possono iscriversi solo i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010. Non sono previsti termini per la richiesta di iscrizione; l’iscritto deve aggiornare tempestivamente i dati dichiarati, compreso il curriculum vitae, e può chiedere la cancellazione in qualunque momento.

Avvisi per candidature e proposte di nomina

Di norma semestralmente l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano gli avvisi per la presentazione delle candidature, salvo casi esclusi:

  • organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale con designazioni vincolanti;
  • organismi per i quali la legge di settore prevede già uno specifico avviso pubblico;
  • organismi da costituire con urgenza;
  • nomine e designazioni che richiedono intesa con organi dello Stato, di altre regioni o altri soggetti;
  • organismi con funzioni tecniche, se non già compresi nelle ipotesi precedenti;
  • incarichi di revisore unico e di componente di collegi sindacali e revisori dei conti.

Gli organi regionali stabiliscono periodicità, termine ordinario per le autocandidature e contenuto degli avvisi. Nei casi urgenti la nomina o designazione deve motivare espressamente l’urgenza. Le candidature possono essere presentate da sindacati regionali, associazioni, fondazioni ed enti operanti in Toscana nei settori interessati, università e istituti di ricerca toscani, ordini professionali con sede in Toscana, oppure dalla persona direttamente interessata. Se emergono nuove esigenze nel corso dell’anno, possono essere pubblicati avvisi integrativi. Per gli incarichi di competenza della Giunta, il Presidente decreta di norma tra le candidature ricevute, con possibilità di deroga motivata; il Consiglio delibera sulla base delle proposte dei presidenti dei gruppi, di ciascun consigliere o della Giunta, anche attingendo, per i revisori, all’elenco regionale dei revisori legali.

Limiti al cumulo e alla reiterazione degli incarichi

Gli incarichi disciplinati dalla legge non sono cumulabili, salvo quelli non retribuiti e quelli con gettone di presenza non superiore a 30 euro a seduta giornaliera, oltre alla specifica disciplina per i collegi sindacali e organi di controllo contabile. Per i componenti effettivi di collegi sindacali e organi di controllo contabile una stessa persona non può avere più di tre incarichi; la carica di supplente non si computa nel limite.

Se una nuova nomina o designazione è conferita a soggetto che si trova in violazione dei limiti di cumulo, questi deve dimettersi dall’incarico precedente entro dieci giorni dalla notifica; in difetto, decade dalla nuova nomina o designazione. Inoltre, per due anni non è consentita una nuova nomina o designazione quando vi sia stata permanenza presso enti od organismi, anche in cariche diverse, per tre mandati consecutivi o per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni. Il divieto non opera se uno dei mandati è stato svolto per meno della metà della durata naturale dell’incarico.

Sostituzione dei componenti cessati

Quando si verifica la cessazione di un componente, l’organo regionale competente deve avviare il procedimento per la nuova nomina o designazione entro quindici giorni dalla notizia della cessazione. La sostituzione avviene con le procedure previste per nomine e designazioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.

Parità di genere nelle nomine

Le nomine e designazioni devono rispettare il principio della parità di genere previsto dalla normativa regionale sulla cittadinanza di genere. Negli atti contestuali di nomina o designazione di due o più componenti, il numero dei nominativi dei due generi deve essere pari; se i componenti sono in numero dispari, il genere meno rappresentato può essere inferiore di una sola unità.

Per gli incarichi di revisore unico e per i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti è ammessa una deroga motivata, da trasmettere alla Commissione regionale per le pari opportunità, che indichi le ragioni della deroga. Le strutture tecniche verificano annualmente il rispetto delle regole di parità e comunicano i dati agli organi che hanno effettuato le nomine e alla Commissione; sulla base di tale verifica, gli organi regionali devono promuovere il riequilibrio nell’anno successivo. È inoltre prevista un’attività di promozione e diffusione dell’informazione presso enti locali e categorie economiche e sociali.

Regime transitorio per l’elenco dei revisori legali

Fino all’effettiva operatività della piattaforma telematica per l’elenco dei revisori legali, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblica annualmente, entro il 31 ottobre, un avviso pubblico per l’iscrizione e l’aggiornamento dell’elenco.

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