Cassazione Penale, Sentenza n. 01439/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per mancato riconoscimento della circostanza attenuante del "fatto di lieve entità" (art. 4, terzo comma, secondo periodo, L. 18 aprile 1975, n. 110) e, nella sostanza, per mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; il difensore deduce che il diniego sarebbe stato motivato esclusivamente sulla base della potenziale offensività dell'arma (un coltello "a farfalla" di 22 cm, lama 10 cm) e non avrebbe tenuto conto della specificità soggettiva dell'imputato, che giustificava il porto con la propria attività di cuoco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la giustificazione del porto del coltello, valutando che il "giustificato motivo" va provato ed espresso al momento del controllo e deve essere immediatamente verificabile; la versione fornita dall'imputato in dibattimento era tardiva e inverosimile, anche per la natura intrinsecamente offensiva dell'arma. Ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per la gravità oggettiva della condotta (lunghezza e attitudine offensiva della lama), e per implicito ha ritenuto incompatibile anche il riconoscimento dell'attenuante del "fatto di lieve entità". Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna (quattro mesi di arresto e 700,00 euro di ammenda) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Art. 4 sanziona il porto abusivo di armi/oggetti atti ad offendere; il "giustificato motivo" per il porto previsto dalla norma richiede esigenze attuali, immediatamente dichiarate e verificabili. Nel caso concreto i giudici hanno ritenuto che non ricorresse il giustificato motivo e hanno escluso l'attenuante prevista dal terzo comma, secondo periodo, in ragione della gravità intrinseca dell'arma.
Codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis a causa dell'oggettiva gravità della condotta, desumibile dalle caratteristiche offensive dell'arma e dalla lunghezza della lama.
Codice penale, art. 133
Fornisce i criteri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) per valutare la tenuità; la Corte ha richiamato questi elementi per affermare che l'offesa non era di lieve entità.
Massime di principio
- Il "giustificato motivo" per il porto di un oggetto potenzialmente offensivo va provato e dichiarato immediatamente al momento del controllo: giustificazioni tardive o emerse solo in dibattimento sono, di norma, meno credibili e non idonee a escludere il reato.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede un giudizio complessivo secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la natura e le caratteristiche intrinseche dell'oggetto (es. tipo di coltello, lunghezza della lama, intrinseca attitudine offensiva) possono da sole escludere la tenuità.
- L'esclusione della causa di non punibilità per tenuità, quando motivata dalla gravità oggettiva della condotta, può implicare anche l'esclusione di attenuanti più favorevoli come il "fatto di lieve entità" se la pericolosità dell'arma rende evidente la gravità del fatto.
- La rilevanza soggettiva (ruolo lavorativo, necessità funzionale) può giustificare il porto solo se esiste un nesso strumentale chiaro e immediatamente verificabile tra l'oggetto e l'attività svolta; tipologie di armi intrinsecamente offensive rendono difficilmente sostenibile tale nesso.
- Nella redazione di memorie difensive conviene fornire al più presto elementi concreti e verificabili che giustifichino il porto, documentando il nesso funzionale tra l'oggetto e l'attività esercitata, perché la mancata prova immediata indebolisce significativamente la posizione dell'imputato.
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