Cassazione Penale, Sentenza n. 26562/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato contestato dall'art. 316-bis cod. pen. per aver percepito un contributo comunitario destinato a finalità pubblicistiche legate all'agricoltura e non averlo destinato alle previste finalità. La domanda di contribuzione era stata presentata nel 2019 per lotti pascolativi concessi dal Demanio forestale; tuttavia, al momento dell'erogazione (29/06/2020) le concessioni erano state revocate. Il Tribunale aveva assolto per truffa e falso ritenendo che, alla data della domanda (17/06/2019), la ricorrente fosse titolare delle legittime concessioni. In appello la condanna fu confermata. Con il ricorso per cassazione la difesa ha censurato la valutazione degli elementi materiali e psicologici del reato, ha invocato il principio del disaccoppiamento degli aiuti PAC (sostegno riferito all'anno della domanda e non al momento dell'erogazione), ha censurato la mancata valutazione di prove a discarico e la carente motivazione sul dolo e ha chiesto l'esclusione della circostanza aggravante ex art. 61 n. 7 cod. pen. e la revisione del quantum rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di appello non abbia adeguatamente esaminato la questione decisiva se il diritto al contributo debba essere valutato in base all'anno della domanda (2019) o in base all'anno di erogazione (2020), né abbia correttamente valutato la disponibilità effettiva dei pascoli per il 2019 (era accertato che almeno un lotto, Sperlinga, era stato nella disponibilità della ricorrente per tutto il 2019). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio, che dovrà affrontare espressamente la questione sull'epoca di possesso rilevante e determinare il quantum del contributo effettivamente non destinato alle finalità previste. Le altre questioni sollevate dalla difesa sono state assorbite dalla necessità del nuovo esame.
Norme richiamate
art. 316-bis cod. pen.
Articolo invocato per la contestazione relativa all'uso non conforme di contributi pubblici; la sentenza di cassazione richiede che il giudice di merito valuti correttamente gli elementi materiali e il dolo relativi all'impiego dei fondi
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per censurare l'omessa valutazione di prove a discarico; la Cassazione riconosce l'esigenza che il giudice di merito esamini adeguatamente le prove favorevoli all'imputato
art. 61 n. 7 cod. pen.
Motivo relativo alla richiesta di esclusione di una circostanza aggravante e all'obbligo di risarcimento; la questione non era stata adeguatamente esaminata in appello e dovrà essere valutata nel nuovo giudizio
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi e la formulazione dei motivi di ricorso; la Corte ha indicato che la motivazione del ricorso è stata sintetizzata conformemente a tale disposizione
Giurisprudenza - Sez. 3 civ., 27/09/2021, n. 26115 (principio di disaccoppiamento)
Sez. 3 civ., 27/09/2021, n. 26115, Rv. 662496 - 01
Principio invocato dalla difesa secondo cui i titoli agli aiuti PAC sono annuali e 'disaccoppiati' dalla produzione: rileva il possesso dei terreni nell'anno della domanda (2019) e non necessariamente il momento dell'erogazione; la Cassazione ritiene che tale questione dovesse essere affrontata in appello
Massime di principio
- Nei giudizi su contributi PAC occorre determinare se il requisito di disponibilità del terreno rileva alla data della domanda o alla data di erogazione: la giurisprudenza sul 'disaccoppiamento' può rendere decisivo l'anno della domanda.
- La revoca amministrativa intervenuta dopo la domanda non esclude automaticamente il diritto al contributo riferito all'anno precedente; è necessario accertare la disponibilità effettiva nel periodo rilevante.
- Il giudice di merito deve motivare espressamente la valutazione sul dolo (intenzione) quando si contesta l'uso non conforme di fondi pubblici e deve esaminare le prove favorevoli all'imputato ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
- In caso di pluralità di componenti del sostegno (premio base, greening, aiuti specifici) il quantum contestato può dipendere dalla distinzione tra le parti dell'aiuto: il giudice deve quantificare quale componente non sia stata destinata alle finalità previste.
- La mancata trattazione in motivazione di questioni decisive comporta, di regola, annullamento con rinvio per un nuovo esame da parte del giudice di merito.
- Comunicazioni tempestive all'ente pagatore, la restituzione di titoli o il pagamento di canoni possono essere elementi utili a dimostrare la buona fede, ma non sono sostitutivi dell'accertamento giudiziale sulla effettiva destinazione dei fondi.
- Quando è contestata anche l'applicazione di circostanze aggravanti o l'obbligo di risarcimento, tali profili devono essere valutati specificamente nel nuovo giudizio dopo la verifica del fatto e del quantum contestato.
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