Sentenza n. 255/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 782/2023 in data 27 novembre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 782/2023, che aveva riconosciuto al ricorrente il beneficio della Carta docente per € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 782/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirgli, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.500,00. Il ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 29 novembre 2023 e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma del 1° luglio 2025. Ha chiesto l’ordine di compimento degli atti necessari, nonché la nomina di un commissario ad acta, anche per l’eventuale emissione di uno speciale ordine di pagamento qualora fosse risultata indisponibile la somma sul pertinente capitolo di bilancio. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inottemperanza. Il TAR ha inoltre ritenuto utilizzabile nel giudizio di ottemperanza la procura conferita ai difensori per il giudizio civile, poiché estesa a ogni stato e grado del procedimento, trattandosi dell’esecuzione di una condanna al pagamento di un importo determinato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, per la parte riguardante il ricorrente, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 782/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. Il Ministero è stato condannato a provvedere agli adempimenti necessari entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza del TAR. Il giudice ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza, valorizzando la documentazione prodotta, la mancata contestazione dell’inadempimento e la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e da svolgere entro i successivi sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo e, come nel caso esaminato, del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il rimedio dell’ottemperanza quando l’amministrazione non esegue una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; la sua scadenza concorre a integrare il presupposto dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando la condanna riguardi una pubblica amministrazione e risulti ineseguita.
- La mancata esecuzione del giudicato può essere accertata sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e della mancata contestazione dell’amministrazione, anche quando quest’ultima non si costituisca in giudizio.
- Per l’esecuzione di una condanna al pagamento di un importo determinato, la procura alle liti conferita per il giudizio civile, se estesa a ogni stato e grado del procedimento, può attribuire al difensore lo ius postulandi anche nel successivo giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non deve essere liquidato alcun compenso aggiuntivo.
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