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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2387

Regolamento delegato (UE) 2022/2387 della Commissione del 30 agosto 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/655 per quanto riguarda l’adeguamento delle disposizioni sul monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali per includervi i motori di potenza inferiore a 56 kW e superiore a 560 kW

Normativa europea32022R2387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime del monitoraggio in servizio delle emissioni dei motori destinati alle macchine mobili non stradali, modificando il regolamento delegato (UE) 2017/655. L’intervento amplia l’ambito soggettivo/tecnico del monitoraggio, disciplina in modo più dettagliato i gruppi ISM e i relativi schemi di prova, e introduce termini più articolati per la presentazione delle relazioni di prova, anche in considerazione degli effetti della pandemia di COVID-19. Vengono inoltre aggiornate le regole su dati ECU, PEMS, correzione della deriva, campionamento combinato, criteri di validità delle prove e contenuto dell’addendum di omologazione. Per i motori già omologati prima del 26 dicembre 2022 è mantenuta la validità delle omologazioni UE, salvo gli adeguamenti amministrativi previsti.

Adeguamento delle regole UE sul monitoraggio in servizio delle emissioni di motori per macchine mobili non stradali, con estensione a nuove classi di potenza e aggiornamento delle procedure di prova e di calcolo.

Ambito di applicazione

Si applica al monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi dei motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali, limitatamente ai motori della fase V elencati nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/655 come modificato. Rientrano tutte le sottocategorie di NRE e NRG, nonché specifiche sottocategorie di NRS, IWP, IWA, RLL, RLR, ATS, SMB e NRSh; per le sottocategorie NRE-v-5 e NRE-v-6 e per i motori sotto 56 kW e sopra 560 kW il regolamento introduce/adegua il quadro di monitoraggio. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; non incide sulla validità delle omologazioni UE già rilasciate prima della sua entrata in vigore per i tipi o le famiglie omologati secondo il regolamento delegato (UE) 2017/655.

Regolamento delegato (UE) 2022/2387: monitoraggio in servizio delle emissioni dei motori per macchine mobili non stradali

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2017/655 per adeguare il sistema di monitoraggio in servizio delle emissioni di inquinanti gassosi dei motori installati su macchine mobili non stradali. L’intervento è motivato dall’esito di ulteriori programmi di monitoraggio e dalle perturbazioni legate alla pandemia di COVID-19, che hanno reso necessario ampliare e rendere più flessibili alcune scadenze e procedure di prova.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai motori di fase V installati su macchine mobili non stradali rientranti nelle categorie elencate nel nuovo articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/655: NRE, NRG, alcune sottocategorie NRS, IWP, IWA, RLL, RLR, ATS, SMB e NRSh. La modifica chiarisce anche che le nuove regole incidono sul monitoraggio di motori di potenza inferiore a 56 kW e superiore a 560 kW, e che per alcune sottocategorie restano ferme le specifiche amministrative già previste per i gruppi ISM.

Struttura del monitoraggio: gruppi ISM e autorità competente

L’allegato riformulato introduce una classificazione dettagliata dei gruppi ISM da A a P, basata sulle sottocategorie di motore. Per ciascun gruppo viene indicato come devono essere raggruppati i tipi e le famiglie di motori prodotti dal costruttore e quale autorità di omologazione è competente a vigilare sull’osservanza delle regole, distinguendo tra casi di una sola omologazione, di più omologazioni nello stesso gruppo e di omologazioni rilasciate da autorità diverse.

Piano iniziale e aggiornamenti

Il costruttore deve presentare un piano iniziale di monitoraggio per ciascun gruppo ISM entro termini precisi: per il gruppo ISM A entro un mese dall’inizio della produzione di un tipo o di una famiglia del gruppo; per tutti gli altri gruppi alla data posteriore tra il 26 giugno 2023 e un mese dall’inizio della produzione. Il piano deve contenere l’elenco dei tipi e delle famiglie di motori, i criteri di scelta e la motivazione della selezione; va aggiornato ogni volta che cambia il perimetro dei motori monitorati o il numero di prove da eseguire.

Schemi di prova e criteri di selezione

Il regolamento riscrive integralmente gli schemi di prova di monitoraggio in servizio. Per il gruppo ISM A sono previsti due schemi alternativi: uno basato sul periodo di durabilità delle emissioni (EDP) e uno su un periodo di quattro anni; per i gruppi B, F, G, J, K, L, M e N valgono schemi EDP o quadriennali con soglie differenziate per potenza e dimensione del costruttore; per i gruppi C, D, E, H e I è possibile scegliere anche uno schema basato sull’età della macchina mobile non stradale; per i gruppi O e P è ammesso uno schema basato sulla lettura del contachilometri, con valori specifici di soglia in km.

Le nuove tabelle fissano percentuali EDP diverse in funzione della potenza di riferimento del motore, il numero di motori da testare e le condizioni per i costruttori in piccole serie. In più, il regolamento consente di effettuare un numero maggiore di prove rispetto al minimo richiesto e raccomanda, ma non obbliga, prove multiple sullo stesso motore per coprire fasi successive di accumulo di esercizio.

Scadenze per la presentazione dei risultati

Sono previste scadenze puntuali per i verbali di prova e i risultati delle prove: in particolare, il 26 dicembre 2024 e il 26 dicembre 2026 sono le date cardine per i primi e i secondi lotti di prova nei vari schemi. Per alcuni gruppi, in presenza di indisponibilità di motori con l’anzianità o il chilometraggio richiesti, l’autorità di omologazione può accettare una fascia di accumulo di esercizio diversa o, in casi specifici, l’utilizzo di motori di una fase precedente se ciò consente di dimostrare la conformità richiesta.

Requisiti tecnici di misurazione e PEMS

Le modifiche incidono in profondità sui requisiti tecnici delle prove PEMS (portable emissions measurement systems). Vengono aggiornate le specifiche per strumenti di misurazione, analizzatori di gas, misuratori della portata dei gas di scarico, sonde e condotti di trasferimento. È disciplinata l’installazione del PEMS, che non deve alterare le prestazioni o le emissioni del motore, e sono previste regole specifiche per casi particolari, tra cui veicoli ferroviari e motori dei gruppi E, I, O e P che possono essere rimossi dalla macchina e provati su banco dinamometrico, previa intesa con l’autorità.

Gestione dei dati, ECU e comunicazione

Il regolamento rafforza gli obblighi di disponibilità e integrità dei dati. I motori dotati di ECU devono fornire specifici flussi informativi alla strumentazione PEMS, secondo protocolli riconosciuti (ISO 27145/15765-4, ISO 27145/13400, SAE J1939-73, ISO 14229). Sono disciplinate la validazione del segnale di coppia, l’accesso ai dati di combustibile, regime e temperatura, nonché la verifica della coerenza dei dati rispetto alla curva di coppia e ad altri riferimenti di omologazione. I file di dati grezzi non possono essere modificati o cancellati e devono essere conservati per almeno 10 anni.

Calcolo, finestre della media e validità della prova

Le appendici 3, 4 e 5 ridefiniscono i criteri di esclusione dei dati, la correzione della deriva, l’allineamento temporale e i metodi di calcolo delle emissioni. Il sistema di valutazione si basa sul metodo della finestra della media, sia sul lavoro di riferimento sia sulla massa di CO2 di riferimento, con soglie minime di finestre valide pari al 50 %; in caso contrario si applicano riduzioni progressive delle soglie fino al limite minimo oppure la prova è annullata. Per i motori con ECU completa, i calcoli e i risultati devono essere comunicati sia in base al lavoro sia in base alla massa di CO2; negli altri casi solo in base alla massa di CO2.

Nuove appendici 9 e 10

La nuova appendice 9 regola il calcolo del lavoro di riferimento e della massa di CO2 di riferimento per motori il cui ciclo di omologazione è un NRSC stazionario, distinguendo tra ciclo RMC-NRSC e ciclo NRSC in modalità discreta. La nuova appendice 10 introduce un metodo di potenza istantanea approssimativa fondato sulla portata massica di CO2, utilizzabile solo per determinare gli eventi validi nel monitoraggio in servizio quando non è disponibile l’interfaccia ECU per coppia e regime.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Le omologazioni UE rilasciate prima della data di entrata in vigore restano valide, senza necessità di revisione o estensione per effetto delle sole prove effettuate conformemente alle nuove prescrizioni.

Disposizioni principali

Modifica dell’ambito di applicazione

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/655 è sostituito per estendere e precisare il monitoraggio in servizio delle emissioni di inquinanti gassosi ai motori di fase V installati su macchine mobili non stradali, elencando le categorie e sottocategorie interessate (NRE, NRG, NRS, IWP, IWA, RLL, RLR, ATS, SMB, NRSh).

Procedure di monitoraggio per gruppo ISM

Il nuovo articolo 3 distingue tra motori soggetti all’allegato del regolamento e motori delle sottocategorie g e h dell’articolo 2, paragrafo 1, per i quali non si applica l’allegato ma resta applicabile una procedura di invecchiamento per il fattore di deterioramento (FD) e un programma pilota quinquennale della Commissione sui tipi di motore più recenti.

Termini e revisione delle omologazioni UE

È inserito un nuovo paragrafo 3 all’articolo 3 bis: non è necessario rivedere o estendere le omologazioni UE dei tipi o delle famiglie omologate prima del 26 dicembre 2022 a seguito delle prove effettuate secondo l’allegato.

Nuovi gruppi ISM e autorità competente

L’allegato introduce la classificazione dei gruppi ISM A-P per il monitoraggio in servizio e stabilisce quale autorità di omologazione è competente nei casi di singola omologazione, più omologazioni nello stesso gruppo o omologazioni rilasciate da autorità diverse.

Presentazione e aggiornamento del piano di monitoraggio

Il costruttore deve presentare il piano iniziale entro un mese dall’inizio della produzione per il gruppo ISM A; per gli altri gruppi, entro il 26 giugno 2023 oppure entro un mese dall’inizio della produzione, se successivo. Il piano va aggiornato ogni volta che cambiano elenco delle famiglie o motori selezionati e, se mutano volumi di produzione o numero di famiglie, va adeguato anche il numero di prove.

Selezione dei motori e schemi di prova

Il regolamento riformula integralmente gli schemi di prova per i gruppi ISM A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O e P, prevedendo schemi basati sul periodo di durabilità delle emissioni (EDP), su un periodo di quattro anni, sull’età della macchina mobile non stradale o, per O e P, sulla lettura del contachilometri. Sono indicati valori percentuali EDP, soglie temporali, numeri di motori da testare e regole speciali per costruttori in piccole serie.

Scadenze per i risultati delle prove

Sono fissate scadenze al 26 dicembre 2024 e al 26 dicembre 2026 per la presentazione dei primi risultati o verbali di prova nei vari schemi. In alcuni casi, se non sono disponibili motori con il chilometraggio/anzianità richiesti, l’autorità può autorizzare soglie alternative o l’uso di motori equivalenti di altra fase (es. fase IIIB per la categoria RLL).

Requisiti tecnici di prova e PEMS

L’allegato aggiorna i requisiti per strumenti di misurazione, condotti di trasferimento, sonde di campionamento, installazione del PEMS, registrazione dati, controllo degli analizzatori, validazione del segnale di coppia della ECU e conservazione dei file grezzi per almeno 10 anni.

Campionamento combinato e validità dei dati

Sono introdotte regole dettagliate per il campionamento di dati combinato, con limiti al numero di sequenze, periodo massimo tra la prima e l’ultima sequenza, requisiti minimi di lavoro/CO2 e disciplina delle perdite temporanee di segnale (completezza dati almeno 98 %, massimo 2 % di dati esclusi, nessun periodo consecutivo oltre 30 secondi).

Correzione della deriva e condizioni ambientali

Le appendici aggiornate disciplinano la correzione dello zero/span, il limite massimo di deriva, l’esclusione di dati in caso di condizioni ambientali non conformi e le soglie di invalidità della prova in caso di superamento dei limiti di perdita di segnale o di deriva.

Dati ECU e contenuto dell’addendum di omologazione

Sono aggiornate le informazioni che la ECU deve fornire (coppia, regime, temperatura liquido di raffreddamento, temperatura/pressione ambiente, flusso carburante), i protocolli di accesso ai dati e il contenuto dell’addendum del certificato di omologazione, compresi dati di conformità delle finestre della media e informazioni istantanee calcolate.

Appendici 9 e 10

Sono aggiunte due nuove appendici: la n. 9 disciplina il calcolo del lavoro di riferimento e della massa di CO2 di riferimento per motori testati con cicli NRSC; la n. 10 definisce il calcolo della potenza istantanea approssimativa sulla base della portata di CO2 per i motori privi di interfaccia ECU completa.

Come è indicizzato

Materieambienteemissioni industrialiomologazione dei veicoli e dei motoritrasportimacchine mobili non stradali

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